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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2746/2025 R.G.
IL TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Lorenzo Massarelli Presidente relatore dott.ssa Francesca Clocchiatti Giudice dott. Fabio Luongo Giudice nell'epigrafato procedimento ex artt. 737-739 c.p.c. ha pronunciato il seguente
DECRETO visto il ricorso depositato il 10/03/2025, con cui Parte_1
, difesa dall'avv. LAURA BAGGIO, chiede la riforma del decreto del giudice
[...]
tutelare del 25.2.2025, emesso nel procedimento n° 8606/2022 RG;
osserva quanto segue.
A favore del sig. pende dinanzi a questo tribunale il procedimento di Parte_2
amministrazione di sostegno n° 8606/2022 RG.
L'amministratrice di sostegno è l'avv. Barbara D'Angelo.
***
ha presentato al giudice tutelare ricorso ai sensi dell'art. 410, secondo comma, secondo Pt_3
ON periodo, c.c., segnalando la negligenza dell' nel perseguire l'interesse e soddisfare i bisogni del beneficiario.
Ha al proposito segnalato che:
- il beneficiario è stato accolto dal 10.5.2024 presso la RSA di Udine;
- egli è dimissibile dalla RSA, dal punto di vista sanitario, dal 11.6.2024;
ON
- nelle riunioni UVM del 19.9.2024 e del 1.10.2024 era stato concordato che l' avrebbe presentato domanda di accoglimento presso le strutture residenziali RO di Fagagna e Udine;
ON
- l' non ha curato a dovere tale attività, tanto da giungere al rigetto della domanda da parte della struttura di Fagagna;
ON
- nonostante i solleciti, l' non ha inoltrato altre richieste di accoglimento in strutture residenziali;
- ciò porta danno al beneficiario sia dal lato economico per l'importo delle rette dovute
(maggiorato rispetto a quanto ottenibile in struttura), sia da quello personale (avendo il beneficiario pag. 1 di 5 necessità anche socio assistenziali, e non solo infermieristiche-sanitarie), oltre che all'ASUFC per occupazione inappropriata di un posto letto che dovrebbe essere destinato ad altri utenti;
- la sua degenza in RSA continua senza esito.
Ha chiesto al giudice tutelare di emettere gli opportuni provvedimenti;
in subordine, di sostituire l'AdS. ON Il giudice adito ha chiesto una relazione all' sulla cui base ha ritenuto che non potesse ON essere sollevata alcuna rimostranza al suo operato, rigettando il ricorso e confermando l' nell'ufficio.
***
ON
propone reclamo, ribadendo le sue doglianze e chiedendo la nomina di un nuovo Pt_3 che provveda agli adempimenti necessari all'inserimento del beneficiario in una struttura consona;
in subordine di dare tutti i provvedimenti necessari. ON L non si è formalmente costituta nel procedimento, ma è stata sentita a difesa e si rimette quanto alla decisione finale.
Il P.M. non si oppone all'accoglimento del reclamo.
Il beneficiario attende e chiede di essere dimesso, ed esprime ansia sulle sorti del suo futuro
(doc. 11 reclamo).
*** ON L sull'originario ricorso di ASUFC al giudice tutelare, ha così riferito:
“- ha regolarmente preso parte all'UVM richiesta per definire una soluzione abitativa a favore del signor come risulta dal verbale allegato;
Pt_2
- a seguito di tale incontro, su indicazioni del servizio, oltre a prendere contatti con diverse altre ONr realtà (tra cui l'immobiliare Penta nominata a verbale) l' ha presentato richiesta di ingresso in più Strutture – tutte riconducibili alla società RO, - in quanto a detta degli stessi servizi, sarebbe stato più agevole e veloce l'ingresso;
- l'inserimento, inizialmente accolto, tanto che era stata già versata una caparra pari ad Euro
3.000,00 è stato poi rifiutato ed al momento è in piedi una trattativa per il rimborso del doppio della caparra versata in quanto il diniego all'ingresso non è stato correttamente comunicato e motivato;
- al momento sono state presentate le domande di ingresso presso le strutture La Quiete e Santa
Chiara;
- i debiti sono stati parzialmente saldati come da distinta allegata”.
pag. 2 di 5 ON Gli elementi acquisiti in questa sede consentono di ritenere provato che l' non ha tenuto un comportamento diligente nel perseguire gli interessi del beneficiario, sicché il reclamo va considerato fondato e va accolto.
ON Dopo l'UVM del giorno 1.10.2024, l' non ha presentato alcuna domanda di ammissione del beneficiario presso la struttura “Santa Chiara”, realtà chiusa dal 2018 e sostituita da una residenza gestita da in SI di AT (doc. 6 reclamo). ONroparte_2
Ha presentato ad ottobre 2024 domanda di ammissione presso tre strutture residenziali gestite dal
ON Gruppo RO (Fagagna, Martignacco, Udine). Tuttavia, l' non ha poi collaborato a dovere con gli uffici di tali strutture (mancata presentazione ad appuntamento;
mancata risposta a telefonate;
ritardo nelle risposte ad e-mail), che chiedevano chiarimenti sulla capienza economica del beneficiario e sul suo ISEE, ormai datato (doc. 9 reclamo). Il tutto ha poi portato al rigetto delle richieste.
Ha presentato solo ad inizio gennaio 2025 domanda di ammissione alla struttura La Quiete, tuttavia senza mai più rispondere alle immediate richieste di colloquio conoscitivo e di completamento dei documenti (doc. 7 reclamo). ON Peraltro già a luglio 2024 l' aveva riferito a personale ASUFC di aver contattato Parte_4
ma ciò non risulta verificato (doc. 10 reclamo).
[...]
Il beneficiario, nell'attuale situazione:
- paga una tariffa di ricovero (€ 3.720 al mese) superiore a quanto potrebbe ottenere in una casa di riposo, avendo accumulato un debito verso di oltre € 15.000 al 28.2.2025; Pt_3
- non fruisce delle attività che gli sono necessarie, di tipo sociale e ricreativo, posto che la RSA ha carattere esclusivamente sanitario;
- impedisce, con la sua indebita permanenza, l'accesso al suo posto da parte di altri utenti più bisognosi.
L'audizione dei S.S. ha mostrato che non sono proponibili altre alternative, rispetto all'inserimento del beneficiario in struttura residenziale. ON In questo quadro occorre subito procedere alla sostituzione dell' in modo che il nuovo soggetto chiamato all'ufficio:
- entro il mese di maggio, presenti domanda di ammissione del beneficiario a tutte le strutture residenziali convenzionate esistenti sul territorio regionale, completa di tutti i documenti necessari, comprese quelle già contattate in passato;
il tutto anche con l'ausilio dei S.S. di Udine;
- entro il mese di maggio, ottenga l'ISEE “residenziale” corrente con l'ausilio di un CAF, onde superare tutti i dubbi e le incertezze manifestate all'udienza sull'esistenza e l'apporto di familiari;
pag. 3 di 5 occorre trovare ogni strumento idoneo a rappresentare la situazione reddituale/patrimoniale più vicina all'attualità, vista la situazione del beneficiario;
- paghi nell'immediato tutto il debito fin qui accumulato con , se ciò ha influenza Pt_3 sull'ISEE corrente;
in caso contrario, concordi con un'adeguata rateizzazione;
Pt_3
- tenga costanti e trasparenti rapporti con e con i servizi sociali competenti;
Pt_3
- offra immediata presenza e disponibilità a colloqui, telefonate o richieste di chiarimenti presentati dagli uffici delle strutture contattate;
- ripristini nell'immediato le erogazioni di indennità/pensioni sospese, facendo sottoporre CP_3
il beneficiario alle visite di revisione necessarie.
Il tutto con l'obiettivo di dimettere il beneficiario dall'attuale RSA, con inserimento in struttura residenziale, nel minor tempo possibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale, in accoglimento del reclamo,
1. riforma il decreto del giudice tutelare del 25.2.2025, emesso nel procedimento n° 8606/2022
RG;
2. sostituisce nell'ufficio di amministratrice di sostegno di l'avv. Parte_2
Barbara D'Angelo con l'avv. Rebecca Pamela DE STEFANI (CF ); C.F._1
3. fissa termine alla nuova amministratrice di sostegno di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare via PCT – NEL FASCICOLO n° 8606/22 RG - l'atto di accettazione dell'incarico e di giuramento (allegato al presente provvedimento) sottoscritto a mezzo di firma digitale, intendendosi la nuova amministratrice immessa nelle sue funzioni dal momento del deposito di detto atto;
4. rimette alla GT titolare ogni successiva individuazione di ulteriori sostituti in caso di mancata accettazione della qui designata;
5. dispone che la precedente amministratrice depositi entro due mesi il conto finale NEL
FASCICOLO n° 8606/22 RG;
6. condanna l'avv. Barbara D'Angelo a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano in Pt_3
complessivi € 1.500 per compensi, oltre spese vive per € 174, spese generali, iva e C.N.A. come per legge. ON Si comunichi a P.M., ricorrente, avv. D'Angelo, nuova oltre che alla persona beneficiaria
ON (a cura della nuova .
Udine, 17/04/2025
Il presidente relatore
(dott. Lorenzo Massarelli)
pag. 5 di 5
IL TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Lorenzo Massarelli Presidente relatore dott.ssa Francesca Clocchiatti Giudice dott. Fabio Luongo Giudice nell'epigrafato procedimento ex artt. 737-739 c.p.c. ha pronunciato il seguente
DECRETO visto il ricorso depositato il 10/03/2025, con cui Parte_1
, difesa dall'avv. LAURA BAGGIO, chiede la riforma del decreto del giudice
[...]
tutelare del 25.2.2025, emesso nel procedimento n° 8606/2022 RG;
osserva quanto segue.
A favore del sig. pende dinanzi a questo tribunale il procedimento di Parte_2
amministrazione di sostegno n° 8606/2022 RG.
L'amministratrice di sostegno è l'avv. Barbara D'Angelo.
***
ha presentato al giudice tutelare ricorso ai sensi dell'art. 410, secondo comma, secondo Pt_3
ON periodo, c.c., segnalando la negligenza dell' nel perseguire l'interesse e soddisfare i bisogni del beneficiario.
Ha al proposito segnalato che:
- il beneficiario è stato accolto dal 10.5.2024 presso la RSA di Udine;
- egli è dimissibile dalla RSA, dal punto di vista sanitario, dal 11.6.2024;
ON
- nelle riunioni UVM del 19.9.2024 e del 1.10.2024 era stato concordato che l' avrebbe presentato domanda di accoglimento presso le strutture residenziali RO di Fagagna e Udine;
ON
- l' non ha curato a dovere tale attività, tanto da giungere al rigetto della domanda da parte della struttura di Fagagna;
ON
- nonostante i solleciti, l' non ha inoltrato altre richieste di accoglimento in strutture residenziali;
- ciò porta danno al beneficiario sia dal lato economico per l'importo delle rette dovute
(maggiorato rispetto a quanto ottenibile in struttura), sia da quello personale (avendo il beneficiario pag. 1 di 5 necessità anche socio assistenziali, e non solo infermieristiche-sanitarie), oltre che all'ASUFC per occupazione inappropriata di un posto letto che dovrebbe essere destinato ad altri utenti;
- la sua degenza in RSA continua senza esito.
Ha chiesto al giudice tutelare di emettere gli opportuni provvedimenti;
in subordine, di sostituire l'AdS. ON Il giudice adito ha chiesto una relazione all' sulla cui base ha ritenuto che non potesse ON essere sollevata alcuna rimostranza al suo operato, rigettando il ricorso e confermando l' nell'ufficio.
***
ON
propone reclamo, ribadendo le sue doglianze e chiedendo la nomina di un nuovo Pt_3 che provveda agli adempimenti necessari all'inserimento del beneficiario in una struttura consona;
in subordine di dare tutti i provvedimenti necessari. ON L non si è formalmente costituta nel procedimento, ma è stata sentita a difesa e si rimette quanto alla decisione finale.
Il P.M. non si oppone all'accoglimento del reclamo.
Il beneficiario attende e chiede di essere dimesso, ed esprime ansia sulle sorti del suo futuro
(doc. 11 reclamo).
*** ON L sull'originario ricorso di ASUFC al giudice tutelare, ha così riferito:
“- ha regolarmente preso parte all'UVM richiesta per definire una soluzione abitativa a favore del signor come risulta dal verbale allegato;
Pt_2
- a seguito di tale incontro, su indicazioni del servizio, oltre a prendere contatti con diverse altre ONr realtà (tra cui l'immobiliare Penta nominata a verbale) l' ha presentato richiesta di ingresso in più Strutture – tutte riconducibili alla società RO, - in quanto a detta degli stessi servizi, sarebbe stato più agevole e veloce l'ingresso;
- l'inserimento, inizialmente accolto, tanto che era stata già versata una caparra pari ad Euro
3.000,00 è stato poi rifiutato ed al momento è in piedi una trattativa per il rimborso del doppio della caparra versata in quanto il diniego all'ingresso non è stato correttamente comunicato e motivato;
- al momento sono state presentate le domande di ingresso presso le strutture La Quiete e Santa
Chiara;
- i debiti sono stati parzialmente saldati come da distinta allegata”.
pag. 2 di 5 ON Gli elementi acquisiti in questa sede consentono di ritenere provato che l' non ha tenuto un comportamento diligente nel perseguire gli interessi del beneficiario, sicché il reclamo va considerato fondato e va accolto.
ON Dopo l'UVM del giorno 1.10.2024, l' non ha presentato alcuna domanda di ammissione del beneficiario presso la struttura “Santa Chiara”, realtà chiusa dal 2018 e sostituita da una residenza gestita da in SI di AT (doc. 6 reclamo). ONroparte_2
Ha presentato ad ottobre 2024 domanda di ammissione presso tre strutture residenziali gestite dal
ON Gruppo RO (Fagagna, Martignacco, Udine). Tuttavia, l' non ha poi collaborato a dovere con gli uffici di tali strutture (mancata presentazione ad appuntamento;
mancata risposta a telefonate;
ritardo nelle risposte ad e-mail), che chiedevano chiarimenti sulla capienza economica del beneficiario e sul suo ISEE, ormai datato (doc. 9 reclamo). Il tutto ha poi portato al rigetto delle richieste.
Ha presentato solo ad inizio gennaio 2025 domanda di ammissione alla struttura La Quiete, tuttavia senza mai più rispondere alle immediate richieste di colloquio conoscitivo e di completamento dei documenti (doc. 7 reclamo). ON Peraltro già a luglio 2024 l' aveva riferito a personale ASUFC di aver contattato Parte_4
ma ciò non risulta verificato (doc. 10 reclamo).
[...]
Il beneficiario, nell'attuale situazione:
- paga una tariffa di ricovero (€ 3.720 al mese) superiore a quanto potrebbe ottenere in una casa di riposo, avendo accumulato un debito verso di oltre € 15.000 al 28.2.2025; Pt_3
- non fruisce delle attività che gli sono necessarie, di tipo sociale e ricreativo, posto che la RSA ha carattere esclusivamente sanitario;
- impedisce, con la sua indebita permanenza, l'accesso al suo posto da parte di altri utenti più bisognosi.
L'audizione dei S.S. ha mostrato che non sono proponibili altre alternative, rispetto all'inserimento del beneficiario in struttura residenziale. ON In questo quadro occorre subito procedere alla sostituzione dell' in modo che il nuovo soggetto chiamato all'ufficio:
- entro il mese di maggio, presenti domanda di ammissione del beneficiario a tutte le strutture residenziali convenzionate esistenti sul territorio regionale, completa di tutti i documenti necessari, comprese quelle già contattate in passato;
il tutto anche con l'ausilio dei S.S. di Udine;
- entro il mese di maggio, ottenga l'ISEE “residenziale” corrente con l'ausilio di un CAF, onde superare tutti i dubbi e le incertezze manifestate all'udienza sull'esistenza e l'apporto di familiari;
pag. 3 di 5 occorre trovare ogni strumento idoneo a rappresentare la situazione reddituale/patrimoniale più vicina all'attualità, vista la situazione del beneficiario;
- paghi nell'immediato tutto il debito fin qui accumulato con , se ciò ha influenza Pt_3 sull'ISEE corrente;
in caso contrario, concordi con un'adeguata rateizzazione;
Pt_3
- tenga costanti e trasparenti rapporti con e con i servizi sociali competenti;
Pt_3
- offra immediata presenza e disponibilità a colloqui, telefonate o richieste di chiarimenti presentati dagli uffici delle strutture contattate;
- ripristini nell'immediato le erogazioni di indennità/pensioni sospese, facendo sottoporre CP_3
il beneficiario alle visite di revisione necessarie.
Il tutto con l'obiettivo di dimettere il beneficiario dall'attuale RSA, con inserimento in struttura residenziale, nel minor tempo possibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale, in accoglimento del reclamo,
1. riforma il decreto del giudice tutelare del 25.2.2025, emesso nel procedimento n° 8606/2022
RG;
2. sostituisce nell'ufficio di amministratrice di sostegno di l'avv. Parte_2
Barbara D'Angelo con l'avv. Rebecca Pamela DE STEFANI (CF ); C.F._1
3. fissa termine alla nuova amministratrice di sostegno di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare via PCT – NEL FASCICOLO n° 8606/22 RG - l'atto di accettazione dell'incarico e di giuramento (allegato al presente provvedimento) sottoscritto a mezzo di firma digitale, intendendosi la nuova amministratrice immessa nelle sue funzioni dal momento del deposito di detto atto;
4. rimette alla GT titolare ogni successiva individuazione di ulteriori sostituti in caso di mancata accettazione della qui designata;
5. dispone che la precedente amministratrice depositi entro due mesi il conto finale NEL
FASCICOLO n° 8606/22 RG;
6. condanna l'avv. Barbara D'Angelo a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano in Pt_3
complessivi € 1.500 per compensi, oltre spese vive per € 174, spese generali, iva e C.N.A. come per legge. ON Si comunichi a P.M., ricorrente, avv. D'Angelo, nuova oltre che alla persona beneficiaria
ON (a cura della nuova .
Udine, 17/04/2025
Il presidente relatore
(dott. Lorenzo Massarelli)
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