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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2584/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 2584/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2584/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Federica Coghetto con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 18.09.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 18.12.2024 (RGN 2584/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
pagina 1 di 3 che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 01.04.2000 - dal quale sono nati i figli (n. in data 28.03.2002), e (n. in data 22.03.2008) - era tra loro Per_1 Per_2 intervenuta se e personale protrattasi i ttamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Martellago (Ve) Via Calandrine n. 17/b di proprietà del Sig.
[...]
padre del Ricorrente, e concessa in comodato gratuito ai con tutti gli Per_3 Per_4
i esistenti, verrà assegnata al sig. il ntinuerà ad abitarvi Parte_1 unitamente ai FI (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e;
Per_1 Per_2
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE E DIRITTO DI VISITA
Il FIo minore verrà affidato ad entrambi i Genitori e risiederà con il Padre presso Persona_5 la casa coniugal lago (Ve) Via Calandrine n. 17/b. La Madre potrà vedere e tenere con sé il FIo, ora sedicenne, quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. La Madre potrà trascorrere con il FIo quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. I si danno sin d'ora Per_4 autorizzazione al rilascio del passaporto o di altro documento equivalente per viaggi all'estero con iscrizione del figlio.
MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il primogenito , maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Quanto al Persona_6 mantenimento o lio secondogenito , la signora contribuirà Persona_5 Pt_2 con la corresponsione mensile di € 100,00 oltre al 50% delle Spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia, considerato l'esiguo reddito dalla stessa percepito e la sua necessità di sostenere il costo di un canone di locazione.
MANTENIMENTO CONIUGE
I Coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
I Coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni loro rapporto economico, anche lavorativo e patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'un dall'altro per qualsiasi ragione e/o causa connessa e collegata direttamente e/o indirettamente al rapporto coniugale e /o al rapporto di lavoro e Societario relativo alla Società l'Oasi Snc.”.
Il PM ha prestato rituale intervento.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 3 La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 01.04.2000 a Venezia (VE), trascritto di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie B, n. 4, anno 2000 del Comune di Martellago (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 2584/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2584/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Federica Coghetto con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 18.09.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 18.12.2024 (RGN 2584/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
pagina 1 di 3 che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 01.04.2000 - dal quale sono nati i figli (n. in data 28.03.2002), e (n. in data 22.03.2008) - era tra loro Per_1 Per_2 intervenuta se e personale protrattasi i ttamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Martellago (Ve) Via Calandrine n. 17/b di proprietà del Sig.
[...]
padre del Ricorrente, e concessa in comodato gratuito ai con tutti gli Per_3 Per_4
i esistenti, verrà assegnata al sig. il ntinuerà ad abitarvi Parte_1 unitamente ai FI (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e;
Per_1 Per_2
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE E DIRITTO DI VISITA
Il FIo minore verrà affidato ad entrambi i Genitori e risiederà con il Padre presso Persona_5 la casa coniugal lago (Ve) Via Calandrine n. 17/b. La Madre potrà vedere e tenere con sé il FIo, ora sedicenne, quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. La Madre potrà trascorrere con il FIo quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. I si danno sin d'ora Per_4 autorizzazione al rilascio del passaporto o di altro documento equivalente per viaggi all'estero con iscrizione del figlio.
MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il primogenito , maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Quanto al Persona_6 mantenimento o lio secondogenito , la signora contribuirà Persona_5 Pt_2 con la corresponsione mensile di € 100,00 oltre al 50% delle Spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia, considerato l'esiguo reddito dalla stessa percepito e la sua necessità di sostenere il costo di un canone di locazione.
MANTENIMENTO CONIUGE
I Coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
I Coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni loro rapporto economico, anche lavorativo e patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'un dall'altro per qualsiasi ragione e/o causa connessa e collegata direttamente e/o indirettamente al rapporto coniugale e /o al rapporto di lavoro e Societario relativo alla Società l'Oasi Snc.”.
Il PM ha prestato rituale intervento.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 3 La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 01.04.2000 a Venezia (VE), trascritto di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie B, n. 4, anno 2000 del Comune di Martellago (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3