Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Maria Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Salerno in ordine alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato (Codice Pratica: -OMISSIS-) presentata dalla parte ricorrente;
e per la conseguente declaratoria
dell'obbligo della Prefettura di Salerno di concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dalla ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta
che, in caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, in via sostitutiva, provveda a riscontrare l'istanza trasmessa;
in subordine, per l'annullamento dei seguenti atti, se ritenuti lesivi:
1. atto di preavviso di rigetto notificato dalla Prefettura di Salerno in data -OMISSIS-;
2. nota, priva di numero di protocollo, trasmessa dalla Prefettura di Salerno in data -OMISSIS- unitamente al suddetto atto di preavviso di rigetto;
3. nota, priva di numero di protocollo, trasmessa dalla Prefettura di Salerno in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
Vista la memoria del-OMISSIS- con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa NA AR;
Premesso
che l’odierna parte ricorrente, in data -OMISSIS- inoltrava alla Prefettura di Salerno domanda di nulla osta al lavoro subordinato per l’assunzione del Sig. -OMISSIS-di cittadinanza srilankese nell’ambito della procedura flussi 2025;
che in data -OMISSIS-, la Prefettura di Salerno trasmetteva atto di preavviso di rigetto, ex art. 10 bis l. n. 241/1990;
che in data -OMISSIS-, in riscontro alla suddetta nota di preavviso di rigetto, l’azienda trasmetteva all’amministrazione resistente atto di controdeduzioni, allegando, altresì, tutta la documentazione idonea a superare i presunti motivi ostativi sollevati dall’Amministrazione;
che tale documentazione veniva inviata a mezzo pec, stante la comunicata impossibilità di caricare sul portale telematico del Ministero dell’Interno (portale ALI) il relativo file informatico a causa della sua eccessiva dimensione;
che, protrattosi per oltre cinque mesi il silenzio dell’Amministrazione sulla predetta istanza, la ricorrente, in data -OMISSIS- sollecitava l’amministrazione affinchè provvedesse alla definizione dell’avviato procedimento con il rilascio del nulla osta ambìto;
che, con nota del-OMISSIS-, la Prefettura di Salerno riscontrava la predetta diffida nel senso dell’irricevibilità della documentazione in quanto non inoltrata tramite portale dedicato (ALI) del Ministero dell’interno, alla voce “ Documenti integrativi ”;
che in data -OMISSIS- la Prefettura inviava ulteriore preavviso di rigetto avente lo stesso tenore di quello del -OMISSIS- preavvertendo che “ Qualunque integrazione documentale effettuata con modalità diverse dal citato caricamento sul pertinente portale servizi ALI non verrà valutata da questo Ufficio ” in conformità a quanto previsto dalla Circolare ministeriale n. 5969 del 27.10.2023;
Rilevato
che con memoria del -OMISSIS- la parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito del deposito del ricorso, “ in data -OMISSIS- la Prefettura di Salerno ha notificato il Provvedimento n. Prot. Uscita n. -OMISSIS-, con cui ha rigettato la domanda di nulla osta per lavoro subordinato presentato dalla ricorrente (cfr. doc. n. 1 depositato da controparte in data-OMISSIS-) ” ed ha dichiarato “ l'avvenuta cessazione della materia del contendere, atteso che, con l’adozione del provvedimento in parola, la Prefettura ha definito il procedimento amministrativo, ponendo fine alla inerzia censurata nel presente giudizio ”;
che la parte ha, poi, invocato l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna alle spese e refusione del contributo unificato considerato che “ solo a seguito del deposito del presente ricorso e a ridosso della camera di consiglio, è stata esercitata la richiesta attività provvedimentale ”;
Ritenuto
che alla luce della sopravvenienza riferita e della espressa dichiarazione in tal senso della parte interessata, non resti al Collegio che dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
che la rapida definizione della controversia e la condotta dell’amministrazione resistente, consentano di compensare le spese di lite, al netto del contributo unificato da porre a carico dell’Amministrazione dell’interno, virtualmente soccombente, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato, ove versato, con attribuzione al difensore antistatario, Avv. Gennaro Maria Fusco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | ER SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.