Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile
La Tribunale Ordinario di Rovigo in persona del Giudice dott.ssa Rossana Marcadella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado R.G.N. 637/2023
tra
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. Stefano Merlo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
e C.F. 2 ), residente a [...](C.F. Controparte_1
NE (RO), via Vittorio Veneto n.141, con il patrocinio dell'Avv. Nunzia Grimaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
Parte opponente conclude come da note in sostituzione dell'udienza depositate il
3.02.2025: "Voglia l'On Tribunale di Rovigo adito, contrariis rejectis, in via preliminare: accertare la difformità del ricorso per decreto ingiuntivo notificato all'originale informatico da cui è stato estratto nel fascicolo telematico presso il Tribunale di Rovigo in violazione dell'art. 23 CAD e conseguentemente dichiarare l'invalidità della dichiarazione di conformità con la conseguenza di inesistenza e/o inefficacia del decreto ingiuntivo stesso. In limine litis, rigettarsi ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria
In via ulteriormente preliminare: accertare la nullità/ illegittimità/ inefficacia del doc. 3 di controparte avente ad oggetto una dichiarazione unilaterale dell'opposto non recettizia di aver ricevuto un acconto di euro 250,00 nel 2016 per i motivi di cui all'opposizione e conseguentemente dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 978/2022 emesso il 10.12.2022 con R.G. 1929/2022 per l'avvenuta prescrizione del credito azionato di euro 4.750,00 oltre interessi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2934 e 2946 c.c. dichiarandone la revoca;
In via principale, nel merito: accertare che la somma di euro 4.750,00 oltre interessi di cui al decreto ingiuntivo n. 978/2022 emesso il 10.12.2022 con R.G. 1929/2022 e relativa all'anno 2011 sia già stata restituita al sig. fin dai primi anni di convivenza more uxorio tra il 2011 eiControparte_1 primi mesi del 2012 in parte con pagamenti spontanei eseguiti dall'opponente di cui all'allegato 12 e per euro 3.96,75 e in parte con pagamenti di spese sempre eseguiti da Parte 1 per euro 14.285,99 ma di competenza di entrambi al 50% (vedi allegati da 13 a 22) in ragione della provata volontà delle parti di costruire una famiglia insieme anche alla luce della disparità delle condizioni economiche delle parti e conseguentemente dichiararne l'estinzione per compensazione disponendo la revoca del decreto ingiuntivo;
In via ulteriormente principale, nel merito: accertare che la dazione di denaro di euro 5.000,00 riferibile al doc. 2 di controparte avvenuta nel 2011 in costanza di una convivenza pluriennale di fatto tra le parti, rientra nella fattispecie di cui all'art. 2034 c.c. per i motivi di cui all'opposizione e conseguentemente dichiararne l'irripetibilità della stessa disponendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione per avvenuta prescrizione e/o per compensazione dei crediti e/o per irripetibilità del credito, accertare che la somma di euro 4.750,00 oltre interessi richiesta dall'opposto nei confronti dell'opponente di cui al decreto ingiuntivo n. 978/2022 emesso il 10.12.2022 con R.G. 1929/2022, sia già stata ampiamente compensata dai mancati versamenti del 50% delle rate del mutuo cointestato dal 2015 ad oggi in considerazione delle 70 rate da euro 500,00 circa l'una ad oggi versate alla CP_2 per un totale di euro
35.000,00 in rapporto all'unico bonifico del Chieregato di euro 1.000,00 con oggetto spese mutuo del
7.4.2020, e conseguentemente disporre la revoca del decreto ingiuntivo emesso perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite". Parte opposta conclude come da note in sostituzione dell'udienza depositate il 3.02.2025:
"Nel merito: - rigettarsi tutte le eccezioni sollevate e le difese proposte da parte opponente e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo N. 978/2022 – R.G. 1929/2022 per l'intero ammontare;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto ed ottenuto nei confronti di il decreto Controparte 1 Parte 1
ingiuntivo n. 978/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 10.12.2022 (N.R.G.
1929/2022) e per la somma di € 5.197,70 =, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale credito risultante in forza della ricognizione di debito e promessa di pagamento sottoscritta dall'opponente in data 2.08.2011.
Parte ingiunta Parte 1 ha proposto tempestiva opposizione con atto di citazione notificato il 28.02.2023, eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, stante la difformità esistente tra la copia notificata e l'originale informatico depositato nel fascicolo del monitorio. Nel merito deduceva: 1) l'estinzione del credito per avvenuta prescrizione del diritto sottostante ex artt. 2934 e 2946 cod. civ., in quanto il documento di riconoscimento del debito è del 2.08.2011, mentre la diffida di pagamento è datata 23.5.2022, contestando l'efficacia nei propri confronti della dichiarazione unilaterale del 2016, la quale pertanto non può spiegare effetto interruttivo della prescrizione;
ii) l'estinzione del credito per compensazione del medesimo con prestazioni (pagamenti) eseguite in favore dell'opponente mediante dazioni di denaro e/o pagamenti personali per spese inerenti il menage familiare concordato tra le parti nella misura del 50%; iii) irripetibilità delle somme, in quanto spontaneamente prestate in esecuzione di un'obbligazione naturale (adeguata alle circostanze e proporzionata alle condizioni economiche del solvens), non essendo ammissibile l'assunzione di un'obbligazione civile in esecuzione di un'obbligazione naturale.
Parte opponente ha, dunque, concluso domandando la revoca del decreto ingiuntivo.
Vinte le spese di giudizio.
*** Controparte 1 si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta depositata il 17.05.2023, dapprima rilevando la regolarità della notifica, atteso che ciò che veniva notificato era il duplicato informatico del decreto ingiuntivo. Deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, atteso che parte opponente nel
2016 effettuava un pagamento di euro 250,00= a titolo di acconto, come risulta dall'atto unilaterale di quietanza (non contestato da controparte, la quale ammetteva anzi di aver eseguito plurime dazioni di denaro in suo favore durante la convivenza more uxorio) rilasciato in favore di parte opponente il 20.03.2016, con effetto interruttivo della prescrizione. Nel merito, contestava l'avvenuta restituzione della somma da parte dell'opponente, la quale adduceva genericamente di aver effettuato pagamenti spontanei in contanti, senza tuttavia provare l'imputazione di dette dazioni alla somma complessivamente dovuta. Sulla qualificazione del rapporto alla stregua di adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., eccepiva la natura vincolante dell'obbligazione (come risulta dall'atto di riconoscimento del debito), e sulla dedotta compensazione rilevava il difetto dei presupposti di legge. Parte opposta concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., per l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero per la condanna di controparte al pagamento della somma di € 5.197,70=, oltre interessi come liquidati in decreto ingiuntivo e spese del procedimento monitorio;
vinte anche le spese di giudizio e con condanna di controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la manifesta infondatezza dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.,
è stata fissata l'udienza 12.02.2024 per i provvedimenti di cui al successivo comma 7 (giusta ordinanza del 14.06.2023).
All'udienza 12.02.2024, giusto verbale a trattazione scritta, dato atto che entrambe le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.02.2025 e disposta la celebrazione sempre secondo la modalità a trattazione scritta, concedendo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e deduzioni finali. All'udienza del 4.02.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo termine abbreviato di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni per il deposito di memorie di replica.
SSS
Ritiene il giudicante che l'opposizione non sia meritevole di accoglimento;
ne seguono il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.
Deve preliminarmente vagliarsi l'eccezione di nullità della notifica a mani
del decreto ingiuntivo per dedotta difformità tra il ricorso e il decreto contenuto nel fascicolo del monitorio e quello notificato dall'opponente.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Parte opposta notificava a mani copia analogica del ricorso monitorio e del duplicato informatico del decreto ingiuntivo, munito di attestazione di conformità rispetto al corrispondente ricorso e decreto in formato digitale, estratti dal fascicolo digitale R.G. n.
1929/2022 del Tribunale di Rovigo.
Cionondimeno, è consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui Alla luce del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., in virtù del quale non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarata la nullità di una notificazione nel caso in cui l'atto, malgrado la sua irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario
(Cass. SS. UU. n. 7665/2016)>>.
Orbene, nel caso di specie, l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato: il ricorso monitorio, procura e decreto ingiuntivo sono stati portati a conoscenza della parte ingiunta e la stessa ha avuto la possibilità di difendersi adeguatamente, sia eccependo la nullità della notifica, sia nel merito, contestando la pretesa dell'ingiungente. Dunque, alcuna lesione al diritto di difesa si è verificata.
2.
Passando al merito della questione, va subito evidenziato come l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo risulti, nel suo complesso, contraddittoria. In particolare,
l'opponente, senza mai contestare il contenuto del documento di riconoscimento del debito e promessa di pagamento, prima affermava l'estinzione del debito attraverso "dazioni di denaro da Pt_1 nelle mani del Chiergato e pagamenti di spese effettuate dalla stessa opponente" (pag. 2 ricorso in opposizione), ben prima del 2016 (cui risale l'atto unilaterale di quietanza rilasciato dall'opposto in ragione del versamento della somma di euro 250,00=
a titolo di acconto), poi tuttavia eccependo l'avvenuta prescrizione del debito (che tuttavia secondo la sua tesi sarebbe già stato ampiamente estinto), il tutto senza mai contestare il doc. 3 allegato al ricorso monitorio come a sé riferibile.
Cionondimeno, dopo aver eccepito sia l'estinzione del proprio debito, sia la sua prescrizione (con evidente contraddizione in termini), l'opponente domandava di dichiarare la compensazione con somme versate a titolo dipagamento di spese derivante dal rapporto di convivenza all'epoca esistente tra le parti, ritenendole imputabili pro quota all'allora convivente.
Tale eccezione appare insuscettibile di contrastare l'avversaria pretesa creditoria. La compensazione rappresenta una modalità di estinzione non satisfattiva che opera allorquando i debiti sono entrambi liquidi (o facilmente liquidabili) ed esigibili. Ebbene, i pagamenti allegati dall'opponente risultano, con tutta evidenza, eseguiti in esecuzione di obbligazioni naturali (trattandosi di spese scaturenti dal rapporto di convivenza more uxorio)
e difettano, pertanto, del requisito dell'esigibilità.
Infatti, quando la dazione di una somma di denaro avviene in adempimento di un'obbligazione naturale, la suddetta somma non può essere chiesta in restituzione (soluti retentio) né dedotta in compensazione da parte del solvens (Nella dazione di una somma di danaro da parte dell'uomo alla donna in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale può ravvisarsi l'adempimento di una obbligazione naturale, con la conseguenza che la suddetta somma non può essere chiesta in restituzione (soluti retentio), nè dedotta in compensazione da parte del solvens'>.
Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 20 gennaio 1989, n. 285).
Infine, priva di riscontro probatorio è altresì la qualificazione del prestito alla stregua di adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. Tale affermazione appare invero generica. L'adempimento di un'obbligazione naturale postula una valutazione obiettiva circa l'effettiva esistenza di un dovere morale e sociale attuale, sicché è
indispensabile che il dovere appaia tale, secondo i parametri comunemente recepiti nella vita di relazione. L'opponente si è limitata ad eccepire la natura di obbligazione naturale della dazione fatta dal Chieregato il 2.08.2011, senza tuttavia dare evidenza del presupposto l'insorgere di tale obbligazione, considerato che la stessa veniva ad esistere quando ancora (la stessa Pt 1 dichiarava che i due pur conoscendosi dal 2002, iniziano a frequentarsi instaurando una relazione amorosa agli inizi del 2011>>; l'apertura del primo conto corrente cointestato nel 2014 per iniziare a contribuire in parti uguali al menage familiare in considerazione della convivenza...iniziata a Parte 2 nel 2013>>;) - non vi era tra le parti quella comunione di intenti caratterizzante della vita familiare, e da cui scaturiscono reciproci doveri morali, "fonte” di obbligazioni naturali ex art. 2043 cod. civ.
Al contrario, si ritiene che proprio la sottoscrizione da parte della Pt_1 del documento di riconoscimento del debito e promessa di pagamento evidenzi la volontà delle parti di qualificare il rapporto patrimoniale alla stregua di un rapporto giuridico vincolante.
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opponente di rideterminazione della somma in euro 4.750,00=, in ragione della somma di euro 250,00= versata a titolo di acconto, in quanto la somma ingiunta veniva così determinata: euro 4.750,00= per capitale, ed euro
447,70 per interessi al tasso legale, per un totale di euro 5.197,70=
3.
Così rigettata la domanda, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente e nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per lo scaglione sino a € 5.200,00=.
4.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., formulata da parte opposta nel primo atto difensivo del presente giudizio e riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere accolta.
Va dato seguito al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità di cui alla norma succitata ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo;
pertanto, la sola inammissibilità o infondatezza dell'opposizione non giustifica la condanna a tale titolo, ma richiede l'accertamento opera soccombente delle sue prerogative processuali in modo dell'esercizio ad della parte abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificati ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, determinando una diversa interpretazione un vulnus ai principi di cui all'art. 24
Cost (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 30.12.2023, n. 36591; ord. 12.7.2023, n. 19948; ord. 30.9.2021, n. 26545).
Ciò posto, non essendo emerso alcun elemento da cui desumere la mala fede di parte opponente, la domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione con atto di citazione nei confronti di Controparte_1proposta da Parte 1
così provvede:
-RIGETTA l'opposizione;
-CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 978/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data
10.12.2022 (N.R.G. 1929/2022);
-CONDANNA Parte 1 al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese di giudizio, che liquida in € 2.552,00=, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Rovigo in data 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossana Marcadella