TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 2126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2126 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
GIOVANNI PAOLETTI e ANGELICA SAPPINO
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ex art. 2 L. 222/84,
a decorre dal 1.1.2021, con conseguente condanna dell'ente convenuto a corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, al netto degli importi medio tempore erogati per assegno IO, oltre accessori di legge. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, per quanto di interesse in questa sede:
- di aver presentato all' , in data 2.12.2020, essendosi trovata nell'assoluta e CP_1
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, domanda n.
2164873700010 di pensione ordinaria di inabilità;
- che, con provvedimento del 15.12.2020, l'Istituto previdenziale le comunicava di non aver potuto accogliere la domanda di pensione perché non risultavano
“infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- che, con il medesimo provvedimento, l' accoglieva la domanda di assegno, CP_1 presentata in subordine, giacché era “stata invece riconosciuta la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali …”;
- che, a seguito di procedimento di A.T.P. ex art. 445-bis c.p.c., veniva accertata, con decreto di omologa del 27.12.2021, la sussistenza “del requisito sanitario previsto dall'art. 2 legge 12 giugno 1984 n. 222 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa” (2 dicembre 2020);
- di aver notificato all' copia conforme del citato decreto di omologa in data CP_1
12.1.2022;
- che tuttavia l'ente previdenziale, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge per la definizione della fase concessoria, non provvedeva a sostituire l'assegno ordinario di invalidità, in godimento dal gennaio 2021, con la prestazione previdenziale rivendicata.
Tanto premesso, argomentando in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per dar luogo alla pensione ordinaria di inabilità ex lege 222/84, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato di aver provveduto, con CP_1
comunicazione del 17.10.2023, a liquidare la pensione di inabilità ex art. 2 L. 222/84
con decorrenza 01/2021, evidenziando altresì che “dagli importi arretrati sono state recuperate le quote di assegno ordinario di invalidità nonché la naspi erogate contestualmente (in quanto ex lege incompatibili)”. Disposto un breve rinvio per la verifica del pagamento, la causa è stata discussa all'udienza del 25.02.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pervenute, tuttavia, dalla sola difesa di parte ricorrente.
Nelle suddette note, la ricorrente ha sostanzialmente confermato l'intervenuta liquidazione, lamentando tuttavia:
- che l' avrebbe erogato solamente € 1.881,26 a fronte di quanto effettivamente CP_1
dovuto per capitale ed accessori;
- che non si comprenderebbe a che titolo risultino recuperati € 5.035,70, “Segnalate dalla Sede”;
- che quanto liquidato dall' nel periodo 2021/2024 a titolo di assegno I.O. non CP_1
sarebbe stato poi effettivamente erogato;
- che delle somme erogate a titolo di indennità N.A.S.p.I., solo quelle pagate il
9.6.2021 (€ 365,91) ed il 10.2.21 (€ 325,68) atterrebbero al periodo che qui rileva
(2021/2024), mentre le rimanenti, versate il 18.1.2021, sarebbero di competenza dell'anno 2020, non interessato dal presente giudizio.
Alla luce di tali deduzioni, la ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto a titolo di pensione I.O., al netto di quanto effettivamente erogato a titolo di N.A.S.p.I. per il periodo di competenza che in questa sede rileva (2021/2024).
Ebbene, alla luce di quanto dedotto concordemente dalle parti in ordine all'intervenuta liquidazione della prestazione dedotta in lite (pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/84), e della documentazione all'uopo prodotta dall' CP_1
(comunicazione di liquidazione – mod. TE08 - del 17.10.2024) la materia del contendere in relazione alla domanda formulata con il ricorso deve ritenersi cessata.
Le ulteriori deduzioni formulate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, relative a presunti errori di calcolo della fase concessoria dovuti all'asserito indebito recupero di quote di assegno ordinario di invalidità e di
NASpI, esulano evidentemente dall'ambito del presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la prestazione suindicata, la quale è stata pacificamente riconosciuta dall' . CP_1 Deve quindi ritenersi inammissibile la domanda, da ultimo formulata, di condanna dell' “al pagamento di quanto dovuto a titolo di pensione I.O., al netto di CP_1
quanto effettivamente erogato a titolo di N.A.S.p.I. per il periodo di competenza che in questa sede rileva”.
Le spese di lite, peraltro, considerata la soccombenza virtuale dell'ente convenuto in ordine alla domanda originariamente formulata - avendo provveduto alla liquidazione della pensione ordinaria di inabilità, ex art. 2 L. 222/84,
successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(perfezionatasi, nei confronti della sede competente, in data 10.05.2024) - devono essere poste a carico dell' , liquidate come in dispositivo tenuto conto della CP_1
natura e del valore della causa (nella specie pari alla somma in concreto liquidata), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla pensione ordinaria di inabilità, ex art.2
L. 222/82, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1
della prestazione;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate nel corso del giudizio;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€.1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, 26/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2126 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
GIOVANNI PAOLETTI e ANGELICA SAPPINO
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ex art. 2 L. 222/84,
a decorre dal 1.1.2021, con conseguente condanna dell'ente convenuto a corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, al netto degli importi medio tempore erogati per assegno IO, oltre accessori di legge. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, per quanto di interesse in questa sede:
- di aver presentato all' , in data 2.12.2020, essendosi trovata nell'assoluta e CP_1
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, domanda n.
2164873700010 di pensione ordinaria di inabilità;
- che, con provvedimento del 15.12.2020, l'Istituto previdenziale le comunicava di non aver potuto accogliere la domanda di pensione perché non risultavano
“infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- che, con il medesimo provvedimento, l' accoglieva la domanda di assegno, CP_1 presentata in subordine, giacché era “stata invece riconosciuta la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali …”;
- che, a seguito di procedimento di A.T.P. ex art. 445-bis c.p.c., veniva accertata, con decreto di omologa del 27.12.2021, la sussistenza “del requisito sanitario previsto dall'art. 2 legge 12 giugno 1984 n. 222 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa” (2 dicembre 2020);
- di aver notificato all' copia conforme del citato decreto di omologa in data CP_1
12.1.2022;
- che tuttavia l'ente previdenziale, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge per la definizione della fase concessoria, non provvedeva a sostituire l'assegno ordinario di invalidità, in godimento dal gennaio 2021, con la prestazione previdenziale rivendicata.
Tanto premesso, argomentando in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per dar luogo alla pensione ordinaria di inabilità ex lege 222/84, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato di aver provveduto, con CP_1
comunicazione del 17.10.2023, a liquidare la pensione di inabilità ex art. 2 L. 222/84
con decorrenza 01/2021, evidenziando altresì che “dagli importi arretrati sono state recuperate le quote di assegno ordinario di invalidità nonché la naspi erogate contestualmente (in quanto ex lege incompatibili)”. Disposto un breve rinvio per la verifica del pagamento, la causa è stata discussa all'udienza del 25.02.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pervenute, tuttavia, dalla sola difesa di parte ricorrente.
Nelle suddette note, la ricorrente ha sostanzialmente confermato l'intervenuta liquidazione, lamentando tuttavia:
- che l' avrebbe erogato solamente € 1.881,26 a fronte di quanto effettivamente CP_1
dovuto per capitale ed accessori;
- che non si comprenderebbe a che titolo risultino recuperati € 5.035,70, “Segnalate dalla Sede”;
- che quanto liquidato dall' nel periodo 2021/2024 a titolo di assegno I.O. non CP_1
sarebbe stato poi effettivamente erogato;
- che delle somme erogate a titolo di indennità N.A.S.p.I., solo quelle pagate il
9.6.2021 (€ 365,91) ed il 10.2.21 (€ 325,68) atterrebbero al periodo che qui rileva
(2021/2024), mentre le rimanenti, versate il 18.1.2021, sarebbero di competenza dell'anno 2020, non interessato dal presente giudizio.
Alla luce di tali deduzioni, la ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto a titolo di pensione I.O., al netto di quanto effettivamente erogato a titolo di N.A.S.p.I. per il periodo di competenza che in questa sede rileva (2021/2024).
Ebbene, alla luce di quanto dedotto concordemente dalle parti in ordine all'intervenuta liquidazione della prestazione dedotta in lite (pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/84), e della documentazione all'uopo prodotta dall' CP_1
(comunicazione di liquidazione – mod. TE08 - del 17.10.2024) la materia del contendere in relazione alla domanda formulata con il ricorso deve ritenersi cessata.
Le ulteriori deduzioni formulate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, relative a presunti errori di calcolo della fase concessoria dovuti all'asserito indebito recupero di quote di assegno ordinario di invalidità e di
NASpI, esulano evidentemente dall'ambito del presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la prestazione suindicata, la quale è stata pacificamente riconosciuta dall' . CP_1 Deve quindi ritenersi inammissibile la domanda, da ultimo formulata, di condanna dell' “al pagamento di quanto dovuto a titolo di pensione I.O., al netto di CP_1
quanto effettivamente erogato a titolo di N.A.S.p.I. per il periodo di competenza che in questa sede rileva”.
Le spese di lite, peraltro, considerata la soccombenza virtuale dell'ente convenuto in ordine alla domanda originariamente formulata - avendo provveduto alla liquidazione della pensione ordinaria di inabilità, ex art. 2 L. 222/84,
successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(perfezionatasi, nei confronti della sede competente, in data 10.05.2024) - devono essere poste a carico dell' , liquidate come in dispositivo tenuto conto della CP_1
natura e del valore della causa (nella specie pari alla somma in concreto liquidata), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla pensione ordinaria di inabilità, ex art.2
L. 222/82, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1
della prestazione;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate nel corso del giudizio;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€.1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, 26/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli