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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2024, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 3 bis
Verbale di udienza cartolare del 3.4.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta
Artino I.
Procedimento n° 10/2016 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cosenz, 335, C.F.: , elettivamente domiciliato in Castelbuono (PA), Via CodiceFiscale_1
Roma, 59, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Marandano, dal quale è rappresentato e difeso;
E
, in persona del Sindaco pro tempore, P.I. . Controparte_1
, elettivamente domiciliato in , Via Cosenz n. 55/B, presso lo P.IVA_1 Controparte_1 studio dell'Avvocata Maria Grazia Gugliotta,con domicilio eletto in;
Sono comparsi: L'avv. Marcella Merlo in sostituzione dell'avv. Marandano per parte attrice e l'avv. Maria Grazia Gugliotta nell'interesse di parte convenuta, i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, e chiedono la decisione.
IL GOP
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 3 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore agisce per ottenere dal il Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno subito alla persona, nel sinistro occorso in data 22.4.2015 alle ore 12,30 circa, mentre camminando a piedi sulla via Cosenz, all'altezza del civico 35 nell'appoggiarsi al corrimano della ringhiera che delimita il marciapiedi, lo stesso cedeva improvvisamente, causando la caduta dell'attore, che riportava le lesioni meglio indcate in citazione.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto Ente eccepiva la carenza di responsabilità, dal momento che la causa dell'incidente sarebbe stata da ravvisare nel comportamento imprudente dell'attore che avrebbe potuto prevedere il pericolo e comunque l'eccessiva esosità della richiesta risarcitoria da ricondursi nei limiti del giusto e del provato.
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Ai fini della decisione sulla domanda principale, appare utile una preliminare e sintetica ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità della P.A. per i danni causati dai beni demaniali, più volte richiamata dalla giurisprudenza di ques to
Tribunale alla quale anche questo giudicante ritiene di uniformarsi.
Come è noto, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione dei beni pubblici, la giurisprudenza non presentato in passato un indirizzo uniforme.
Secondo l'orientamento tradizionale, maggiormente risalente nel tempo, la responsabilità dell'ente proprietario di strade pubbliche e/o di altri beni pubblici andrebbe ricondotta unicamente alla norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ.
Più nel dettaglio, l'orientamento in questione parte dal presupposto che alla Pubblica
Amministrazione non sia applicabile, in relazione alla manutenzione dei beni pubblici, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalle cose in sua custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., dal momento che il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi
è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque, ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse.
Tale norma non sarebbe dunque riferibile alla P.A. allorché sul bene di sua proprietà, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – non consenta un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
Secondo tale orientamento, colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. - dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale.
Tale indirizzo giurisprudenziale si è consolidato dopo una complessa elaborazione, che ebbe inizio sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, passando poi attraverso varie fasi.
In virtù di tale indirizzo, si afferma che la formulazione aperta dell'art. 2043 cod. civ. consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso, attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi.
In particolare, si ritiene che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e nel controllo in genere dei beni demaniali, incontrerebbe da un lato limiti derivanti da norme di legge, norme regolamentari e regole tecniche, e per un altro verso limiti derivanti da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale la stessa é tenuta a far si che l'opera pubblica, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).
A tale ultimo riguardo, viene comunemente specificato che ricorre una situazione di pericolo occulto allorché lo stato dei luoghi è caratterizzato dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.
Altra parte della giurisprudenza afferma, per converso, che dalla proprietà pubblica della
P.A. sulle cose discende non solo l'obbligo dell'ente pubblico di provvedere alla loro manutenzione, ma anche quello della loro custodia, con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni previsto dal citato art. 2051. (tra tante, Cass. n. 4673/1996; 20 novembre 1998 n. 11749).
Un terzo orientamento – condiviso da questo giudicante – ritiene infine che, fuori da aprioristiche enunciazioni dogmatiche, la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte dei terzi costituiscano meri indici dell 'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo;
la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d'un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità. (in termini, v. C. Cost. n° 156/99, in motivazione;
Cass. civ., sez. III 26-11-2007, n. 24617; Cass. civ., sez. III, 23-07-2003, n. 11446).
In particolare, si deve ritenere operante l'obbligo di custodia in presenza di caratteristiche del bene che ne rendano di fatto possibile il controllo da parte dell'ente pubblico o che comunque impongano un particolare dovere di vigilanza.
Così, si è affermato che In tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio poten zialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (Cass. civ., sez.
III 16-05-2008, n. 12449).
Più di recente la Giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti :un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia trabocchetto e l'imprevedibilità e
l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che in conseguenza di questa s ituazione di pericolo subisce un danno” (Cass. n. 11592/2010)
Venendo più direttamente ai fatti di causa, occorre preliminarmente rilevare che l'att ore ha preso posizione sul titolo della responsabilità ed ha allegato i fatti idonei ad affermare, la responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c. (nesso eziologico tra lesioni e cosa in custodia).
Si deve ritenere che nella fattispecie, avuto riguardo alle caratteristiche del bene – sito lungo una via principale del comune di – sussista in concreto l'obbligo di CP_1 custodia idoneo ad integrare la potenziale responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c.. Siffatta responsabilità, secondo la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti, ha natura oggettiva, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Per accertare la responsabilità è infatti sufficiente la prova che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene (o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso) e che questo costituisca la causa o la concausa del danno.
In altri termini, mentre l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè quel caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (ca so fortuito che può essere rappresentato anche dal comportamento del danneggiato).
Tornando alla fattispecie concreta e ritenuto il rapporto di custodia, la causa del sinistro deve essere identificata nell'improvviso cedimento del corrimano che delimita il marciapiede della via Cosenz, nel momento in cui l'attore si è appoggiato allo stesso, che tale situazione non era in alcun modo segnalata, né visibile per coloro i quali sono intenti, come l'att ore, a percorrere il tratto di riferimento.
Il nesso causale è stato provato con i testi escussi, presenti sui luoghi, i quali hanno confermato e constatato che in prossimità del civico 35, l'attore nell'afferrare il corrimano, a causa del cedimento dello stesso, cadeva a terra (cfr dichiarazioni , , Tes_1 Testimone_2
, ). Testimone_3 Testimone_4
Tale nesso non può ritenersi interrotto né dal caso fortuito né da condotta imprudente dell'attrice.
Invero la situazione della strada non risulta essere la conseguenza di un evento calamitoso verificatosi poco prima del sinistro, né emerge in alcun modo la condotta imprudente dell'attore che si accingeva ad appoggiarsi al corrimano del marciapiede della via Cosenz.
Alla luce delle risultanze istruttorie ne deriva la sussistenza del nesso causale tra la omessa/cattiva manutenzione del corrimano nel tratto in custodia all'ente comunale e l'incidente prodotto all'attore, nesso che non risulta interrotto da alcun evento esterno che possa portare ad escludere la responsabilità oggettiva del custode del bene e conseguentemente l'obbligo dello stesso a risarcire i danni che ne sono derivati.
Quanto al danno morale, ossia il danno biologico, lo stesso ha formato oggetto specifico accertamento da parte del CTU incaricato di espletare la consulenza medico -legale. In ordine ai meccanismi concreti di liquidazione dei danni alla persona, pare utile riassumere sinteticamente i principi individuati dalle recenti quattro sentenze gemelle delle
Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972 -73-74 e 65).
La Corte di legittimità, nel ricondurre l'intero sistema nell'ambito della b ipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quali mera sintesi descrittiva di singoli pregiudizi, ha ribadito la necessità, ai fini del risarcimento, di considerare tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse protetto, evitando tuttavia di risarcire due volte la stessa conseguenza
(id est, lo stesso danno) definendolo in modo diverso.
Tuttavia, pur essendo solo due le categorie di danno risarcibili ( patrimoniale e non), non pare revocabile in dubbio che quella del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fin i della liquidazione integrale.
Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, così come la doppia considerazione della medesima conseguenza pregiudizievole, variamente denominata ad es. come danno biologico e come danno esistenziale, implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie.
Con riferimento al rapporti tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la non risarcibilità del secondo: "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo". Sennonché subito dopo aggiungono che, "esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il “vecchio” danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico unitariamente considerato, a condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.
Il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, denominato danno biologico, va liquidato secondo il cd. sistema tabellare, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della
Cassazione n. 12408/2011.
La scelta delle tabelle milanesi è volta a garantire una situazione di uniformità di parametri (Cass.,
n. 394/07, Cass., n. 23918/06), con scopi garantistici di certezza dettati dalla diffusa esigenza di una valutazione conforme, in presenza di una medesima fattispecie dannosa, non discriminabile su basi territoriali.
Tornando al caso di specie, si condividono integralmente le conclusioni del CTU in ordine alla diagnosi, al rapporto di causalità e alla determinazione dell'inabilità, temporanea, con riconoscimento di postumi permanenti ed alle stesse, pertanto, integralmente si rimanda per quanto non appresso specificato.
A fronte di tali determinazioni, occorre procedere alla quan tificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano.
Sul punto si osserva che, essendo il bene costituito dall'integrità psico -fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico -legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.
Alla luce di tali risultanze, sulla base della CTU che ha diagnosticato in capo all'attore “ ESITI
ALGICO-DISFUNZIONALI DI PREGRESSO POLITRAUMA CON TRAUMA DISTORSIVO
AL GINOCCHIO DX CON SOFFERENZA DEL CROCIATO ANTERIORE IN PREGRESSO
TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO”, ha accertato che le lesioni sono riconducibili alla dinamica del fatto per cui è causa e ha determinato la inabilità temporanea assoluta in giorni uno, la invalidità temporanea parziale in giorni 45 al 75%, in giorni 15 al 50% e in giorni 15 al 25%, nonché un'invalidità permanente del 2%.
La somma che si liquida secondo le tabelle è già rivalutata all'attualità (infatti, l'obbligazione risarcitoria di cui si discute costituisce debito di valore, cfr., per tutte, Cass. 29 aprile 1999, n. 4299;
Cass. 20 febbraio 1987, n. 1817: la somma di danaro da corrispondere a titolo di risarcimento deve formare oggetto di rivalutazione in base ai notori indici del costo della vita periodicamente pubblicati dall' ). Org_1 Per quanto riguarda l'invalidità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale, alla luce della sentenza della Cass. n. 12408/2011, secondo le tabelle previste dal Tribunale di Milano la somma di euro 4.554,00 per danno biologico temporaneo.
Per i postumi invalidanti, comportanti una percentuale del 2% di inabilità, tenuto conto delle tabelle sopra richiamate, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (25 anni), il danno liquidabile è pari ad euro 2.242.
In ordine al danno morale, secondo questo giudice, ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento.
Occorre, pertanto, prima accertare, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, sulla base della allegazione dei fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo (Cass., n. 3260/16).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale, anche in ipotesi di lesioni a diritti inviolabili della persona, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato, anche attraverso sole presunzioni semplici (v. Cass. 14 maggio 2012 n. 7471).
Nella specie, non è stato allegato e specificato un danno morale soggettivo diverso dalla sofferenza fisica patita a causa dell'incidente.
Il danno non patrimoniale va, dunque, sempre allegato e provato, in quanto tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (Cass., n.
21223/09; Cass., n. 17101/09; Cass., n. 15405/09).
Il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza.
Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno come danno in re ipsa. Nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass., n. 20143/09; Cass., n. 7695/08).
Con riferimento al danno non patrimoniale, sub specie morale ed esistenziale, l'attore non ha dedotto nessun pregiudizio specifico limitandosi a chiedere genericamente una personalizzazione del danno biologico secondo le tabelle invocate.
Tuttavia, non potendo - come sopra esposto - considerarsi in re ipsa, il danno non patrimoniale dedotto come “pregiudizio di natura non patrimoniale” è ristorabile laddove venga quantomeno allegata la degenerazione della sofferenza o patema d'animo in obiettivi profili relazionali gravi e circostanziati. Solamente in tal caso, si determina, secondo il meccanismo della presunzione, l'inversione dell'onere della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera dell'onere di dare la prova contraria idonea a vincerla.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, di cui l'attore, nella specie, non ha fornito alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione, non assolvendo pertanto
(quantomeno) all'onere di allegazione idonea a determinare l'inversione probatoria propria e tipica delle presunzioni. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16: nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso).
La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., ss.uu., n. 26972/08).
Nella specie, nulla è stato allegato per compiere una valutazione anche equitativa del danno morale invocato.
Non ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno morale, non potendosi evincere concrete sofferenze subite dalla periziata per il trauma subito.
Avuto riguardo ai superiori criteri di liquidazione il danno biologico va pertanto liquidato nella complessiva somma di € 6.796,00.
L'importo risulta già attualizzato.
Sull' importo come sopra determinato vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi cd. compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio leg ale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, dovendosi ragionevolmente presumere che, ove corrisposta per tempo, detta somma sarebbe stata utilizzata per ricavarne un lucro, anche sub specie di mancato ricorso al credito;
siffatti interessi vanno calcolati sul capitale devalutato alla data del fatto e poi via, via rivalutato, con cadenza mensile e secondo gli indici Org_2 dall'evento fino alla data della presente decisione.
[...] Sulla somma risultante dal superiore calcolo decorreranno gli i nteressi legali fino all'effettivo soddisfo.
L'Ente convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore di a Parte_1
titolo di danno non patrimoniale della complessiva somma di € 6.796,00 unitamente agli accessori come sopra determinati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza vanno poste a carico dell'Ente comunale convenuto, unitamente alle spese di CTU, liquidate già con separa to decreto secondo i parametri minimi del DM 55/2014 nei limiti minimi in ragione del limitato accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Unico, got dott.ssa Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente e non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il responsabile dei danni non patrimoniali causati Controparte_1 all'attore per l'incidente oggetto di causa;
Parte_1
- Condanna il detto comune, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire i danni patiti dall'attore nell'importo accertato di € 6.796,00, oltre accessori come determinati in parte motiva;
- condanna la predetta amministrazione comunale, alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'attore, liquidate nella misura di € 2.764,00 di cui € 265,00 per spese vive, oltre
CP_ rimborso forfettario ed altri accessori di legge. Pone a carico dell' convenuto le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Patti, 4 aprile 2024
Il Cancelliere
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Elisabetta Artino I.
SEZIONE 3 bis
Verbale di udienza cartolare del 3.4.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta
Artino I.
Procedimento n° 10/2016 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cosenz, 335, C.F.: , elettivamente domiciliato in Castelbuono (PA), Via CodiceFiscale_1
Roma, 59, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Marandano, dal quale è rappresentato e difeso;
E
, in persona del Sindaco pro tempore, P.I. . Controparte_1
, elettivamente domiciliato in , Via Cosenz n. 55/B, presso lo P.IVA_1 Controparte_1 studio dell'Avvocata Maria Grazia Gugliotta,con domicilio eletto in;
Sono comparsi: L'avv. Marcella Merlo in sostituzione dell'avv. Marandano per parte attrice e l'avv. Maria Grazia Gugliotta nell'interesse di parte convenuta, i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, e chiedono la decisione.
IL GOP
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 3 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore agisce per ottenere dal il Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno subito alla persona, nel sinistro occorso in data 22.4.2015 alle ore 12,30 circa, mentre camminando a piedi sulla via Cosenz, all'altezza del civico 35 nell'appoggiarsi al corrimano della ringhiera che delimita il marciapiedi, lo stesso cedeva improvvisamente, causando la caduta dell'attore, che riportava le lesioni meglio indcate in citazione.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto Ente eccepiva la carenza di responsabilità, dal momento che la causa dell'incidente sarebbe stata da ravvisare nel comportamento imprudente dell'attore che avrebbe potuto prevedere il pericolo e comunque l'eccessiva esosità della richiesta risarcitoria da ricondursi nei limiti del giusto e del provato.
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Ai fini della decisione sulla domanda principale, appare utile una preliminare e sintetica ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità della P.A. per i danni causati dai beni demaniali, più volte richiamata dalla giurisprudenza di ques to
Tribunale alla quale anche questo giudicante ritiene di uniformarsi.
Come è noto, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione dei beni pubblici, la giurisprudenza non presentato in passato un indirizzo uniforme.
Secondo l'orientamento tradizionale, maggiormente risalente nel tempo, la responsabilità dell'ente proprietario di strade pubbliche e/o di altri beni pubblici andrebbe ricondotta unicamente alla norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ.
Più nel dettaglio, l'orientamento in questione parte dal presupposto che alla Pubblica
Amministrazione non sia applicabile, in relazione alla manutenzione dei beni pubblici, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalle cose in sua custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., dal momento che il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi
è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque, ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse.
Tale norma non sarebbe dunque riferibile alla P.A. allorché sul bene di sua proprietà, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – non consenta un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
Secondo tale orientamento, colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. - dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale.
Tale indirizzo giurisprudenziale si è consolidato dopo una complessa elaborazione, che ebbe inizio sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, passando poi attraverso varie fasi.
In virtù di tale indirizzo, si afferma che la formulazione aperta dell'art. 2043 cod. civ. consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso, attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi.
In particolare, si ritiene che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e nel controllo in genere dei beni demaniali, incontrerebbe da un lato limiti derivanti da norme di legge, norme regolamentari e regole tecniche, e per un altro verso limiti derivanti da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale la stessa é tenuta a far si che l'opera pubblica, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).
A tale ultimo riguardo, viene comunemente specificato che ricorre una situazione di pericolo occulto allorché lo stato dei luoghi è caratterizzato dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.
Altra parte della giurisprudenza afferma, per converso, che dalla proprietà pubblica della
P.A. sulle cose discende non solo l'obbligo dell'ente pubblico di provvedere alla loro manutenzione, ma anche quello della loro custodia, con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni previsto dal citato art. 2051. (tra tante, Cass. n. 4673/1996; 20 novembre 1998 n. 11749).
Un terzo orientamento – condiviso da questo giudicante – ritiene infine che, fuori da aprioristiche enunciazioni dogmatiche, la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte dei terzi costituiscano meri indici dell 'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo;
la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d'un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità. (in termini, v. C. Cost. n° 156/99, in motivazione;
Cass. civ., sez. III 26-11-2007, n. 24617; Cass. civ., sez. III, 23-07-2003, n. 11446).
In particolare, si deve ritenere operante l'obbligo di custodia in presenza di caratteristiche del bene che ne rendano di fatto possibile il controllo da parte dell'ente pubblico o che comunque impongano un particolare dovere di vigilanza.
Così, si è affermato che In tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio poten zialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (Cass. civ., sez.
III 16-05-2008, n. 12449).
Più di recente la Giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti :un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia trabocchetto e l'imprevedibilità e
l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che in conseguenza di questa s ituazione di pericolo subisce un danno” (Cass. n. 11592/2010)
Venendo più direttamente ai fatti di causa, occorre preliminarmente rilevare che l'att ore ha preso posizione sul titolo della responsabilità ed ha allegato i fatti idonei ad affermare, la responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c. (nesso eziologico tra lesioni e cosa in custodia).
Si deve ritenere che nella fattispecie, avuto riguardo alle caratteristiche del bene – sito lungo una via principale del comune di – sussista in concreto l'obbligo di CP_1 custodia idoneo ad integrare la potenziale responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c.. Siffatta responsabilità, secondo la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti, ha natura oggettiva, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Per accertare la responsabilità è infatti sufficiente la prova che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene (o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso) e che questo costituisca la causa o la concausa del danno.
In altri termini, mentre l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè quel caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (ca so fortuito che può essere rappresentato anche dal comportamento del danneggiato).
Tornando alla fattispecie concreta e ritenuto il rapporto di custodia, la causa del sinistro deve essere identificata nell'improvviso cedimento del corrimano che delimita il marciapiede della via Cosenz, nel momento in cui l'attore si è appoggiato allo stesso, che tale situazione non era in alcun modo segnalata, né visibile per coloro i quali sono intenti, come l'att ore, a percorrere il tratto di riferimento.
Il nesso causale è stato provato con i testi escussi, presenti sui luoghi, i quali hanno confermato e constatato che in prossimità del civico 35, l'attore nell'afferrare il corrimano, a causa del cedimento dello stesso, cadeva a terra (cfr dichiarazioni , , Tes_1 Testimone_2
, ). Testimone_3 Testimone_4
Tale nesso non può ritenersi interrotto né dal caso fortuito né da condotta imprudente dell'attrice.
Invero la situazione della strada non risulta essere la conseguenza di un evento calamitoso verificatosi poco prima del sinistro, né emerge in alcun modo la condotta imprudente dell'attore che si accingeva ad appoggiarsi al corrimano del marciapiede della via Cosenz.
Alla luce delle risultanze istruttorie ne deriva la sussistenza del nesso causale tra la omessa/cattiva manutenzione del corrimano nel tratto in custodia all'ente comunale e l'incidente prodotto all'attore, nesso che non risulta interrotto da alcun evento esterno che possa portare ad escludere la responsabilità oggettiva del custode del bene e conseguentemente l'obbligo dello stesso a risarcire i danni che ne sono derivati.
Quanto al danno morale, ossia il danno biologico, lo stesso ha formato oggetto specifico accertamento da parte del CTU incaricato di espletare la consulenza medico -legale. In ordine ai meccanismi concreti di liquidazione dei danni alla persona, pare utile riassumere sinteticamente i principi individuati dalle recenti quattro sentenze gemelle delle
Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972 -73-74 e 65).
La Corte di legittimità, nel ricondurre l'intero sistema nell'ambito della b ipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quali mera sintesi descrittiva di singoli pregiudizi, ha ribadito la necessità, ai fini del risarcimento, di considerare tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse protetto, evitando tuttavia di risarcire due volte la stessa conseguenza
(id est, lo stesso danno) definendolo in modo diverso.
Tuttavia, pur essendo solo due le categorie di danno risarcibili ( patrimoniale e non), non pare revocabile in dubbio che quella del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fin i della liquidazione integrale.
Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, così come la doppia considerazione della medesima conseguenza pregiudizievole, variamente denominata ad es. come danno biologico e come danno esistenziale, implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie.
Con riferimento al rapporti tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la non risarcibilità del secondo: "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo". Sennonché subito dopo aggiungono che, "esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il “vecchio” danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico unitariamente considerato, a condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.
Il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, denominato danno biologico, va liquidato secondo il cd. sistema tabellare, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della
Cassazione n. 12408/2011.
La scelta delle tabelle milanesi è volta a garantire una situazione di uniformità di parametri (Cass.,
n. 394/07, Cass., n. 23918/06), con scopi garantistici di certezza dettati dalla diffusa esigenza di una valutazione conforme, in presenza di una medesima fattispecie dannosa, non discriminabile su basi territoriali.
Tornando al caso di specie, si condividono integralmente le conclusioni del CTU in ordine alla diagnosi, al rapporto di causalità e alla determinazione dell'inabilità, temporanea, con riconoscimento di postumi permanenti ed alle stesse, pertanto, integralmente si rimanda per quanto non appresso specificato.
A fronte di tali determinazioni, occorre procedere alla quan tificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano.
Sul punto si osserva che, essendo il bene costituito dall'integrità psico -fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico -legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.
Alla luce di tali risultanze, sulla base della CTU che ha diagnosticato in capo all'attore “ ESITI
ALGICO-DISFUNZIONALI DI PREGRESSO POLITRAUMA CON TRAUMA DISTORSIVO
AL GINOCCHIO DX CON SOFFERENZA DEL CROCIATO ANTERIORE IN PREGRESSO
TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO”, ha accertato che le lesioni sono riconducibili alla dinamica del fatto per cui è causa e ha determinato la inabilità temporanea assoluta in giorni uno, la invalidità temporanea parziale in giorni 45 al 75%, in giorni 15 al 50% e in giorni 15 al 25%, nonché un'invalidità permanente del 2%.
La somma che si liquida secondo le tabelle è già rivalutata all'attualità (infatti, l'obbligazione risarcitoria di cui si discute costituisce debito di valore, cfr., per tutte, Cass. 29 aprile 1999, n. 4299;
Cass. 20 febbraio 1987, n. 1817: la somma di danaro da corrispondere a titolo di risarcimento deve formare oggetto di rivalutazione in base ai notori indici del costo della vita periodicamente pubblicati dall' ). Org_1 Per quanto riguarda l'invalidità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale, alla luce della sentenza della Cass. n. 12408/2011, secondo le tabelle previste dal Tribunale di Milano la somma di euro 4.554,00 per danno biologico temporaneo.
Per i postumi invalidanti, comportanti una percentuale del 2% di inabilità, tenuto conto delle tabelle sopra richiamate, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (25 anni), il danno liquidabile è pari ad euro 2.242.
In ordine al danno morale, secondo questo giudice, ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento.
Occorre, pertanto, prima accertare, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, sulla base della allegazione dei fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo (Cass., n. 3260/16).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale, anche in ipotesi di lesioni a diritti inviolabili della persona, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato, anche attraverso sole presunzioni semplici (v. Cass. 14 maggio 2012 n. 7471).
Nella specie, non è stato allegato e specificato un danno morale soggettivo diverso dalla sofferenza fisica patita a causa dell'incidente.
Il danno non patrimoniale va, dunque, sempre allegato e provato, in quanto tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (Cass., n.
21223/09; Cass., n. 17101/09; Cass., n. 15405/09).
Il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza.
Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno come danno in re ipsa. Nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass., n. 20143/09; Cass., n. 7695/08).
Con riferimento al danno non patrimoniale, sub specie morale ed esistenziale, l'attore non ha dedotto nessun pregiudizio specifico limitandosi a chiedere genericamente una personalizzazione del danno biologico secondo le tabelle invocate.
Tuttavia, non potendo - come sopra esposto - considerarsi in re ipsa, il danno non patrimoniale dedotto come “pregiudizio di natura non patrimoniale” è ristorabile laddove venga quantomeno allegata la degenerazione della sofferenza o patema d'animo in obiettivi profili relazionali gravi e circostanziati. Solamente in tal caso, si determina, secondo il meccanismo della presunzione, l'inversione dell'onere della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera dell'onere di dare la prova contraria idonea a vincerla.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, di cui l'attore, nella specie, non ha fornito alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione, non assolvendo pertanto
(quantomeno) all'onere di allegazione idonea a determinare l'inversione probatoria propria e tipica delle presunzioni. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16: nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso).
La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., ss.uu., n. 26972/08).
Nella specie, nulla è stato allegato per compiere una valutazione anche equitativa del danno morale invocato.
Non ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno morale, non potendosi evincere concrete sofferenze subite dalla periziata per il trauma subito.
Avuto riguardo ai superiori criteri di liquidazione il danno biologico va pertanto liquidato nella complessiva somma di € 6.796,00.
L'importo risulta già attualizzato.
Sull' importo come sopra determinato vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi cd. compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio leg ale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, dovendosi ragionevolmente presumere che, ove corrisposta per tempo, detta somma sarebbe stata utilizzata per ricavarne un lucro, anche sub specie di mancato ricorso al credito;
siffatti interessi vanno calcolati sul capitale devalutato alla data del fatto e poi via, via rivalutato, con cadenza mensile e secondo gli indici Org_2 dall'evento fino alla data della presente decisione.
[...] Sulla somma risultante dal superiore calcolo decorreranno gli i nteressi legali fino all'effettivo soddisfo.
L'Ente convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore di a Parte_1
titolo di danno non patrimoniale della complessiva somma di € 6.796,00 unitamente agli accessori come sopra determinati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza vanno poste a carico dell'Ente comunale convenuto, unitamente alle spese di CTU, liquidate già con separa to decreto secondo i parametri minimi del DM 55/2014 nei limiti minimi in ragione del limitato accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Unico, got dott.ssa Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente e non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il responsabile dei danni non patrimoniali causati Controparte_1 all'attore per l'incidente oggetto di causa;
Parte_1
- Condanna il detto comune, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire i danni patiti dall'attore nell'importo accertato di € 6.796,00, oltre accessori come determinati in parte motiva;
- condanna la predetta amministrazione comunale, alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'attore, liquidate nella misura di € 2.764,00 di cui € 265,00 per spese vive, oltre
CP_ rimborso forfettario ed altri accessori di legge. Pone a carico dell' convenuto le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Patti, 4 aprile 2024
Il Cancelliere
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Elisabetta Artino I.