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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/06/2024, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SASSARI
Udienza del 27/06/2024
Il Giudice Dott.ssa GM Mossa nella causa iscritta al 1004 /2023 lette le note autorizzate deposita la sentenza qui allegata.
1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1004 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
, Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, Parte_3 C.F._3 Parte_4
,
[...] C.F._4 Parte_1 C.F._1 [...]
, Pt_5 C.F._5 Parte_6
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._6
LECIS ANTONIO, che li rappresenta e li difende
ATTORI
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA GALILEI, 10 Controparte_1
07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv CUDONI GIUSEPPE, che la rappresenta e la difende
CONVENUTO
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc) .
All'udienza del 27/06/2024 il Giudice ha deciso la causa ex art 281 sexies cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale del 26/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1 In fatto
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_6
convenivano in giudizio sostenevano: Controparte_1
la nullità parziale del contratto di conto corrente avente n. 3004968 intrattenuto dalla società con la per illegittima applicazione di interessi ultra Controparte_2
legali, capitalizzazione trimestrale degli stessi interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni di istruttoria veloce, spese di tenuta conto;
la nullità del contratto di finanziamento chirografario del 16.1.2015.
A sostegno della domanda esponevano di essere stati soci della società della EL
IC DI S.r.l. che era stata dichiarata fallita con sentenza n 62 del 22.11.2018
e deducevano che la detta società aveva aperto un contratto di conto corrente con
Baca di Sassari con n 3004968.
Allegavano inoltre di aver stipulato due contratti di fideiussione fino ad euro 90.000.
Esponevano che il rapporto di conto corrente non era stato regolato da alcun contratto scritto e ciò fino alla data del 7.9.2017 quando il Controparte_1
(incorporante la aveva sottoscritto con la società un regolare Controparte_2
contratto.
Esponevano che il contratto era stato aperto nel 1980 e che, fin dal 1990, il conto era stato interessato da un costante affidamento e che erano state applicate commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali anche anatocistici e ulteriori costi mai pattuiti.
Concludeva chiedendo che il contratto venisse dichiarato nullo (parzialmente) e che venisse rideterminato il rapporto dare avere tra le parti.
Quanto al contratto di mutuo chirografario del 16.1.2015 con il quale era stata erogata la somma di euro 60.000 erogata sul conto corrente che riportava saldo negativo, eccepiva la nullità per illiceità della causa in quanto il finanziamento era stato erogato al solo scopo di ripianare il saldo negativo sul conto corrente.
3 1 Concludeva chiedendo che il giudice, accertata la nullità dei rapporti detti, rideterminasse il rapporto dare avere tra le parti e, in caso di saldo positivo per gli attori, condannasse il a corrispondere l'importo in favore del Controparte_1
fallimento EL IC DI S.r.l.
Si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva degli attori in quanto i contratti oggetto di contestazione erano intervenuti tra la banca e la società EL IC DI S.r.l., unica legittimata ad agire per chiedere la dichiarazione di nullità dei contratti e l'accertamento del saldo.
Inoltre, i contratti di fideiussione erano contratti autonomi di garanzia che non consentivano ai garanti di contestare la legittimità del rapporto garantito.
A conferma della tesi esposta il convenuto allegava che gli odierni attori aveva proposta domanda per la dichiarazione di nullità della fideiussione nanti il Tribunale delle Imprese di Roma.
Allegava il convenuto che la domanda non poteva essere ammessa in quanto gli attori erano carenti di interesse ad agire avendo richiesto una tutela per un danno presunto.
Eccepiva il che il diritto di credito era prescritto in quanto mai la Controparte_1
società aveva contestato alcunchè in ordine alla validità del contratto.
Contestava la fondatezza della domanda anche nel merito allegando che non esisteva alcuna prova circa l'illegittimità degli interessi ultralegali applicati;
che l'anatocismo era riconosciuto come legittimo dalla delibera Cicr del 9.2.2000.
Quanto al contratto di finanziamento esponeva che non esisteva alcuna prova della finalità esclusivamente ripianatoria del mutuo.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
In diritto
Carenza legittimazione attiva
Va premesso che, in sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno dichiarato di rinunciare “alla richiesta di condanna al pagamento in favore del fallimento della
4 1 DI IC EL srl” senza precisare se la rinuncia dovesse essere intesa come rinuncia alla domanda o all'azione.
Si deve osservare che, in tema di procedimento civile, in caso di dichiarazione dell'attrice di voler rinunciare alla domanda, tale dichiarazione va accettata, non solo dall'attore ma anche dalle parti che hanno interesse alla continuazione del processo.
Nel caso di rinuncia all'azione invece è necessario un mandato ad hoc.
Nel caso in esame la rinuncia non risulta accettata né risulta la presenza di un mandato ad hoc in favore dell'avvocato.
Ne discende che il giudizio non può essere estinto con riferimento alla domanda detta e che, in accoglimento dell'eccezione del convenuto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva degli attori con riferimento alla domanda di accertamento del credito della società fallita e della domanda di restituzione in favore del fallimento.
E' evidente infatti che i fideiussori non sono parte del contratto di conto corrente e come tali, in assenza di un potere rappresentativo, non sono in grado di agire nell'interesse della società fallita.
L'eccezione dei convenuti deve invece essere rigettata con riferimento alla domanda per la dichiarazione di nullità parziale dei contratti.
Secondo il disposto dell'art 1421 cc la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
In tal senso ex multis Corte appello Brescia sez. I, 15/06/2020, n.623 la quale ha riconosciuto la legittimazione dei fideiussori in ordine all'azione di nullità del contratto di conto corrente proprio richiamando la norma detta e precisando, con motivazione che si ritiene di condividere, che ai fideiussori deve essere riconosciuto l'interesse a sentire dichiarare la nullità parziale del contratto al fine di poter opporre alla banca creditrice le eccezioni che avrebbe potuto opporre la debitrice principale
(art. 1945 c.c.) e, tra queste, quella appunto relativa all'invalidità di una o più pattuizioni contrattuali, la cui applicazione avrebbe condotto alla determinazione di una situazione debitoria di maggior consistenza.
5 1 Si passerà dunque ad esaminare la fondatezza della azione di nullità.
Quanto agli interessi ultra legali non pattuiti per iscritto
Il convenuto sostiene che la domanda è infondata poiché, fino al 16.12.2012 ogni pretesa doveva considerarsi prescritta, e poiché, in data 5.2.2013, la società aveva sottoscritto un contratto di affidamento con il quale aveva regolato i tassi debitori da applicare entro il fido e oltre il fido.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
Va premesso che la dedotta intervenuta prescrizione è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della nullità parziale del contratto e, in particolare della nullità della pattuizione non scritta di applicazione di interessi superiori al tasso legale.
La nullità della pattuizione verbale discende direttamente dall'art 1284 co III cc che prevede l'applicazione di interessi in misura legale quando gli interessi ultralegali non siano pattuiti in forma scritta.
Nel caso in esame è pacifico che il contratto di conto corrente non è stato stipulato in forma scritta e che solo in data 7.9.2017 le parti hanno regolato il rapporto con la sottoscrizione di un contratto.
Dall'esame degli estratti conto scalare depositati dagli attori si deprende chiaramente che nel corso del rapporto sono stati applicati interessi superiori al tasso legale.
Considerato che i documenti detti non sono stati contestati dal convenuto, si deve concludere che è provata la circostanza dedotta dagli attori.
Il contratto di conto corrente deve essere dichiarato nullo nella parte in cui sono stati pattuiti interessi ultra legali in violazione dell'art 1284 co III cc. e ciò fino alla sottoscrizione del contratto di affidamento del 05.02.2013 con il quale sono stati regolati gli interessi debitori relativamente all'apertura di credito per euro 120.000.
Sull'anatocismo
Gli attori si limitano a dedurre l'applicazione di interessi anatocistici senza indicare la prova della circostanza.
6 1
Considerato che
il convenuto contesta l'esistenza della pattuizione detta (asserendo, in ogni caso, la legittimità di una clausola anatocistica), si deve concludere che in assenza di una prova, anche indiretta circa l'intervenuta pattuizione degli interessi anatocistici, la domanda sul punto deve essere respinta.
Sulle commissioni di massimo scoperto
Premesso che la pattuizione delle cms emerge dall'esame degli estratti conto scalare, si rileva che la domanda è fondata.
La commissione di massimo scoperto deve essere intesa, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, non tanto come un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'essere conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi"- quanto piuttosto come perseguente "una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, tesi che sembra preferibile anche alla luce della circolare della B.I. del primo ottobre
1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto" (cfr. Cass. civ.,
6.8.2002, n. 11772; Cass. civ. 18.1.2006 n. 870).
Ai fini della corretta pattuizione di un tale tipo di clausola, va evidenziato come l'omessa indicazione della entità della c.m.s. e l'assenza di riferimento alla periodicità
e alle modalità di calcolo, conduce ad un rilievo di nullità per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt 1418 e 1346 cc.
7 1 Sul punto si condivide, infatti, l'orientamento di merito secondo cui nel contratto di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt
1346 e 1418 cc quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè in assenza di indicazione che specifichi se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall' art 1346 cc, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario (cfr., ex multis Trib Lucca 14.12.2016
n 2628 ; Trib Salerno 7.10.2016 n 4487; Trib. Pavia 8.9.2016; Trib. Taranto
6.12.2016).
Poiché nel caso in esame dall'estratto conto si deprende che era stata pattuita esclusivamente la percentuale, si deve concludere che la pattuizione è nulla poiché del tutto generica con riferimento alla causa ed all'oggetto.
Il contratto deve essere considerato nullo anche sotto questo profilo e, anche in questo caso, fino alla sottoscrizione del contratto di affidamento del 05.02.2013 che ha regolato le commissioni sulle linee di credito concesse sul contratto di conto corrente oggetto del giudizio.
Sugli ulteriori addebiti contestati
Gli attori chiedono che venga dichiarata la nullità parziale del contratto n. 3004968, anche con riferimento alla pattuizione “di commissioni di disponibilità fondi e
8 1 commissioni di istruttoria veloce, per spese di chiusura contabile e assicurative e per ogni altra indebita remunerazione”.
Quanto alla voce commissioni disponibilità fondi e commissioni di istruttoria veloce si osserva che non risultano riportate nell'estratto conto scalare, con la conseguenza che, in assenza di una prova circa l'effettiva pattuizione della clausola, la domanda deve essere respinta.
Quanto alle spese indicate negli estratti conto (spese estratti conto/comunicazioni, tenuta conto, liquidazione) si rileva che, come precisato dagli attori, il contratto è stato stipulato nel 1980 cioè prima dell'entrata in vigore della legge n 154/92 che ha introdotto l'obbligo di forma scritta nei contratti bancari.
Si deve concludere che tale obbligo non può essere applicato ai contratti stipulati in data anteriore non essendo la norma detta retroattiva.
Né può ritenersi che la previsione di cui all'art.117 del D.Lgs. n.385 del 1993 abbia efficacia retroattiva.
In conclusione, prima dell'entrata in vigore della predetta legge sulla c.d. trasparenza bancaria, la forma dei contratti bancari non era ritenuta ad substantiam bensì ad probationem, con la conseguenza che, in mancanza dell'atto negoziale, non si verifica alcuna nullità.
La domanda sul punto deve essere respinta.
Contratto di finanziamento
Gli attori eccepiscono la nullità del contratto sostenendo che era destinato a ripianare il saldo negativo del conto corrente determinato dall'applicazione di clausole nulle.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
In linea di principio non si può sostenere che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, sia nullo.
E infatti tale contratto “non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del
9 1 termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché
l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.” (Cassazione civile sez. III, 25/07/2022, n.23149).
Questo tribunale conosce l'orientamento di legittimità secondo cui la destinazione dell'intera somma data a mutuo all'estinzione di un debito pregresso determina una mera dilazione del termine di pagamento della pregressa passività o un “pactum de non petendo” (Cass. n. 1517/2021; Cass. n. 20896/2019), con la conseguenza che il fatto costitutivo del credito è rappresentato dal contratto precedentemente concluso con l'istituto bancario. Tale diversa impostazione si fonda sulla constatazione che nel mutuo solutorio non vi è la consegna e la restituzione della somma erogata tra mutuante e mutuatario.
Si ritiene di non condividere tale impostazione e si richiamano i principi esposti nella sentenza della Suprema Corte citata (Cassazione civile sez. III, 25/07/2022, n.23149):
i) il mutuo c.d. “solutorio” non è nullo in quanto “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato”
(Cass., n. 37654/2021);
ii) il perfezionamento del contratto di mutuo coincide con il momento in cui la somma mutuata sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, ancorché non consegnata materialmente e destinata ad estinguere un altro debito (Cass., n.
1945/1999).
A ciò si aggiunga che nel caso in esame gli attori non hanno fornito la prova di un collegamento tra l'erogazione delle somme in forza del mutuo e il pagamento di somme non dovute poiché conseguenti a clausole nulle.
10 1 In questa prospettiva, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova exart. 2697 c.c., spettava, agli attori la specifica allegazione e la completa dimostrazione del nesso teleologico esistente tra i due negozi e del comune intento pratico legato non solo all'effetto tipico dei singoli contratti eseguiti, ma anche alla realizzazione di un fine ulteriore, rappresentato nel caso in esame dal pagamento di oneri illegittimamente addebitati dal mutuante.
Considerato che la mera destinazione delle somme erogate dalla banca all'estinzione di un debito pregresso, ancorché originato parzialmente dalla contabilizzazione di poste passive illegittime, non può, di per sé, portare a concludere per la nullità del contratto di mutuo, la domanda sul punto deve essere respinta.
***
In conclusione, accoglie parzialmente la domanda degli attori e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente con riferimento alla pattuizione degli interessi ultra legali e delle commissioni di massimo scoperto.
Le ulteriori domande devono essere rigettate.
In accoglimento dell'eccezione della convenuta, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di accertamento e di condanna al pagamento.
Stante la reciproca soccombenza dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accoglie parzialmente la domanda degli attori e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente con riferimento alla pattuizione degli interessi ultra legali e delle commissioni di massimo scoperto.
Le ulteriori domande devono essere rigettate.
In accoglimento dell'eccezione della convenuta, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di accertamento e di condanna al pagamento.
Stante la reciproca soccombenza dispone la compensazione delle spese del giudizio.
11 1 Sassari li, 27/06/2024.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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