Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 929/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+4 Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. Emanuela Persichetti, in sostituzione dell'avv. Ambrosini. Nessuno compare per il IM.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa la causa n. 3255/2024 R.G. trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
Il Giudice espunge dal fascicolo le note depositate in data 13.03.2025 in quanto non autorizzate.
Parte ricorrente chiede l'acquisizione dei documenti che provano l'inserimento dei ricorrenti nel sistema scolastico;
contesta l'eccezione del IM sollevata ai sensi dell'art. 15 del DL 69/2013; contesta anche l'eccezione della resistente laddove pretende che il contratto della docente a.s. 23/24 “… si può considerare supplenza breve conferita Pt_1 dal 17/01/2024 al 30/06/2024, per un totale di 165 giorni” in quanto si deve escludere che questa supplenza possa considerarsi come supplenza breve e saltuaria in quanto non viene qualificata come tale nello stato matricolare e nel contratto, trattasi invece di una docenza fino al termine delle attività didattiche;
infine chiede il rigetto dell'eccezione di prescrizione mossa verso e e richiama le diffide prodotte quali atti CP_2 CP_3 interruttivi. Chiede di essere esonerata dalla lettura della senntenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
1
dott.ssa Emilia Antenore
2 N. 929/2024 R.G. (alla quale è riunita la causa n. 3255/2024 RG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 929/2024 R.G. (alla quale è riunita la causa n. 3255/2024 RG) promosse da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), C.F._5 Parte_6
( ), , C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
), ),
[...] C.F._8 Parte_9 C.F._9
, rappresentati e difesi dall'avv. MARIA Parte_10 C.F._10
ROSARIA AMBROSINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., l in Controparte_4 persona del Direttore in carica, l (C.F. Controparte_5
) in persona del Dirigente in carica, rappresentato e difeso nel proc. n. P.IVA_2
929/2024 R.G. dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, Parte_11 funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni e nel proc. n. 3255/2024 R.G. dall'avv. Stefano Rovelli e dall'avv. Francesco Serafino, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
3 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 05.05.2024, , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
(di seguito indicato anche solo Controparte_1 come IM) al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 929/2024 R.G.:
“Nel merito: alla luce dei principi e delle fonti normative, comunitarie e costituzionali, degli arresti giurisprudenziali e previa, occorrendo, declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione di tutte le disposizioni sopra disaminate, in particolare dell'art 1 comma 121 della legge 107/2015 così come attuato dal DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)”), nonché delle successive integrazioni e modifiche unitamente alla nota n. CP_6
15219 del 15 ottobre 2015 (nella parte in cui definisce le modalità di assegnazione e utilizzo della carta indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato) nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento e di usufruire del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500,00 nominali annuali per le annualità lavorate ed indicate in ricorso in qualità di docenti precari a tempo determinato, di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, l. 107 del 13 luglio 2015 per tutti gli anni di spettanza;
- per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'Amministrazione scolastica resistente, in persona del legale rappresentate p.t., all'attribuzione e corresponsione alle singole ricorrenti del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente, adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento, nella misura a ciascuno spettante per i seguenti anni scolastici:
1. per l'anno scolastico 23/24 per un totale di Euro 500 Parte_1 per una annualità, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
2. dall'a.s. 21/22 all'a.s. 23/24 per un totale di Euro 1.500 Parte_2
(Euro 500 per n. 3 annualità); o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 2.000 (Euro Parte_3
500 per n. 4 annualità); o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 2.000 Parte_4
(Euro 500 per n. 4 annualità), o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. oltre interessi e/o rivalutazione”;
4
5. dall'a.s. 21/22 all'a.s. 23/24 per un totale di Euro 1.500 (Euro 500 Parte_5 per n. 3 annualità); o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il IM , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 e con contratto sino al 31 agosto stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere per i ricorrenti e Parte_2 Parte_12
Parte_3
•Rigettare la domanda della ricorrente relativamente all'anno scolastico Pt_1
2023/2024 in quanto trattatasi supplenza breve conferita dal 17/01/2024 al 30/06/2024, per un totale di 165 giorni e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente.
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 20.12.2024, , Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro,
[...] il IM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 3244/2024 R.G.:
“Nel merito: alla luce dei principi e delle fonti normative, comunitarie e costituzionali, degli arresti giurisprudenziali e previa, occorrendo, declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione delle disposizioni disaminate, in particolare dell'art 1 comma 121 della legge 107/2015 così come attuato dal DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015; del
5 D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)”), nonché delle successive integrazioni e modifiche unitamente alla nota n. CP_6
15219 del 15 ottobre 2015 (nella parte in cui definisce le modalità di assegnazione e utilizzo della carta indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato) nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento e di usufruire del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500,00 nominali annuali per le annualità lavorate ed indicate in ricorso in qualità di docenti precari a tempo determinato, di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, l. 107 del 13 luglio 2015 per tutti gli anni di spettanza;
- per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'Amministrazione scolastica resistente, in persona del legale rappresentate p.t., all'attribuzione e corresponsione ai singoli ricorrenti del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente, adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento, nella misura a ciascuno spettante per i seguenti anni scolastici:
1. dall'a.s. 22/23 all'a.s. 24/25 per un totale di Parte_6
Euro 1.500 (Euro 500 per n. 3 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
2. per l'a.s. 18/19, 20/21 e 21/22, 23/24 e 24/25 per un totale di Euro 2.500 Parte_7
(Euro 500 per n. 5 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
3. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 Parte_8
(Euro 500 per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
4. dall'a.s. 20/21 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 1.500 (Euro Parte_9
500 per n. 3 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
5. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 Parte_10 per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia”:
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il IM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1. ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per gli anni scolastici trascorsi
2.ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese della sig.ra relative all'anno 2018/2019 e quelle della sig.ra relative all'anno CP_2 CP_3
2019/2020
6
3.ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese della ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4.RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.”.
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 20/03/2025 il procedimento n. 3255/2024 R.G. è stato riunito al procedimento n. 929/2024 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c.. Il Giudice ha invitato le parti a discutere e, all'esito, ha deciso come da dispositivo letto pubblicamente, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
e rientrano nell'ambito del personale docente e hanno concluso con il Parte_10
convenuto uno o più contratti, come descritti nei rispettivi ricorsi. CP_1
In particolare, i ricorrenti hanno indicato i seguenti servizi di supplenza:
1) Parte_1
- per l'a.s. 2023/2024 dal 17.1.2024 al 30.6.2024 per 12 ore settimanali;
2) Parte_2
- per l'a.s. 2021/2022 dal 27.9.2021al 31.8.2022 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 10.9.2022 al 31.8.2023 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 02.09.2023 al 30.6.2024 con orario settimanale completo;
3) Parte_3
- per l'a.s. 2019/2020 dal 12.9.2019 al 31.8.2020 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 18.9.2020 al 31.8.2021 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 8.9.2021 al 31.8.2022 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.9.2022 al 30.6.2023 con orario settimanale completo;
4) Parte_4
- per l'a.s. 2019/2020 dal 14.10.2019 al 30.6.2020 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 13.10.2020 al 31.8.2021 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 8.9.2021al 30.6.2022 per 12 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.9.22al 31.8.23 per 6 ore settimanali;
5) Parte_5
7 - per l'a.s. 2021/2022 da19.10.2021 al 30.6.2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/23 dal 27.9.2022 al 30.6.2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 13.9.2023 al 30.6.2024 per 24 ore settimanali;
6) Parte_6
- per l'a.s. 2022/2023 dal 14.11.2022 al 30.6.2023 per 9 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 28.10.23 al 30.6.24 per 12 ore settimanali e dal 3.11.2023 al 30.06.2024 per ulteriori 6 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.6.2025 per 12 ore settimanali;
7) Parte_7
- per l'a.s. 2018/2019 dal 14.11.2018 al 30.6.19 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 22.10.2020 al 30.6.2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 8.9.2021 al 30.6.2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 28.9.2023 al 30.6.2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 1.9.24 al 30.6.2025 per 18 ore settimanali;
8) scuola infanzia Parte_8
- per l'a.s. 2023/2024 dal 13.9.23al 30.6.24 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 9.10.24 al 30.6.25 per 24 ore settimanali;
9) scuola superiore Parte_9
- per l'a.s. 2020/2021 dal 9.10.2020 al 30.6.2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 8.9.2021 al 30.6.2022 per 16 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 10.10.2022 al 31.8.2023 per 18 ore settimanali;
10) Parte_10
- per l'a.s. 2019/2020 dal16.9.19 al 31.8.20 per 14 ore settimanali (diffida 28.6.24, non prescritto)
- per l'a.s. 2020/2021 dal 9.10.20 al 31.8.21 per 18 ore settimanali;
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
8 comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_7 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_8 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite Controparte_8 le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
9 “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
10 Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
11 l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che
- la ricorrente , docente destinataria di un incarico di Parte_1 temporaneo sino al termine delle attività didattiche e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche in ragione del contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2024/2025 può beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta perché il servizio svolto dal 17.01.2024 al 30.06.2024 è stato reso ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 124/1999, come risulta dai documenti prodotti;
- il ricorrente , docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. Parte_2
4, co. 1 e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché per l'a.s. 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza annuale, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- il ricorrente , docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. Parte_3
4, co. 1 e 2 L. 124/1999, a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza annuale, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , docente destinataria di incarichi ai sensi Parte_4 dell'art. 4, co. 1 e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza annuale, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso con esclusione dell'a.s. 2022/2023 avendo svolto un servizio di docenza solamente per 6 ore settimanali, situazione didattica e lavorativa del tutto particolare che non è sovrapponibile e comparabile ai docenti di ruolo per i quali la durata minima della prestazione lavorativa part-time deve essere pari almeno al 50% di quella a tempo. Tantomeno, il beneficio richiesto può essere riconosciuto pro-tempore, non avendo la Carta Docente natura retributiva e sinallagmatica;
- la ricorrente , docente destinatari di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 Parte_5
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché per l'a.s.
12 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza annuale, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità nel ricorso;
- la ricorrente , docente destinataria di Parte_6 incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. 124/1999 e tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche in ragione di un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche in corso per l'a.s. 2024/2025 deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 Parte_7
L. 124/1999 o di supplenze brevi ai sensi dell'art. 4, co. 3 L. 124/1999, a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al 30.06, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso;
va rigettata l'eccezione di prescrizione per il diritto relativo all'a.s. 2018/19 in quanto il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 14.11.2018 è stato interrotto dalla diffida notificata il 29.11.2022 prodotta in atti;
- la ricorrente , docente destinataria di incarichi ai sensi Parte_8 dell'art. 4, co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al 30.06, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. Parte_9
4, co. 1 e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_10
1 e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso. A tal proposito, si rigetta l'eccezione del IM di intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento riferita all'a.s. 2019/2020 posto che in atti risulta una diffida ad adempiere del 28.06.2024 che ha interrotto i termini della prescrizione quinquennale che, in assenza, sarebbe maturata il 31.10.2024.
Il ha eccepito che per la supplenza relativa all'a.s. 2022/2023 i docenti CP_1
e potevano chiedere l'attribuzione del beneficio per via Parte_2 Pt_4 Pt_3 amministrativa in virtù dell'art. 15 co. 1 D.L. n. 69/2023 conv. in L. 103/2023. L'eccezione va rigettata in quanto il riferimento che la norma fa all'anno 2023, va interpretato in via sistematica in relazione all'a.s. 2023/2024, sicché per la supplenza riferita all'a.s. 2022/2023 parte ricorrente non poteva fruire del beneficio in via amministrativa.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore
13 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Il ha eccepito nei confronti , CP_1 Parte_1 Parte_2
, la decadenza per mancata Parte_3 Parte_4 Parte_5 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito nei confronti degli anzidetti ricorrenti anche la decadenza dal CP_1 diritto di richiedere il beneficio in quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché “evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di CP_1 un loro diritto in proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. CP_1
1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3) La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza.
A riguardo dei criteri di liquidazione delle spese di lite occorre richiamare l'art. 151 disp. att. c.p.c. che, nel primo comma, stabilisce che il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Tale norma è stata applicata nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. Carta docente ai ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce:
“Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.”
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della Tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende,
14 totalmente o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
In applicazione della suddetta norma, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al totale dei crediti come accertati dovuti in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria (tenuto conto che “deve tenersi conto del compenso per la fase istruttoria pur se relativa al solo esame degli scritti o documenti delle altre parti ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c, del D.M. n. 55 del 2014 – cfr. Cass. n. 6998 del 9.03.2023) il cui totale poi, ai sensi del richiamato art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c., viene ridotto della metà, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per la causa n. 929/24 RG: totale crediti 7.000 (scaglione 5200,01 – 26.000): fase di studio 911; fase introduttiva: 388,50; fase istruttoria/trattazione: 586 – totale 1885,50; 1885,50/2= 942,75; per la causa n. 3255/25 RG: totale crediti 7.500 (scaglione 5200,01 – 26.000): fase di studio 911; fase introduttiva: 388,50; fase istruttoria/trattazione: 586 – totale 1885,50; 1885,50/2= 942,75;
Le cause dopo la riunione sono state discusse in unica udienza e per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso che, tenuto conto della breve durata dell'udienza e sempre considerata la serialità delle questioni trattate, è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento della somma dei valori dei crediti accertati (euro 14.000) [scaglione 5.200,01 – 26.000]: euro 808,50.
Su tale importo non viene operata alcuna riduzione, considerata la misura della riduzione operata per le precedenti fasi.
Il totale delle spese liquidate è pari a euro 942.75*2+808.50=2.694.
La liquidazione delle spese viene disposta con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti,
o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
15 2) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_3 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_4 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti,
o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_5 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) dichiara il diritto della ricorrente ad Parte_6 ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) dichiara la diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_7
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_8 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra
16 equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_9 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti,
o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
9) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_10 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la Parte_1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'a.s. 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
11) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 2.694,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
17