Articolo 6 della Legge 3 aprile 1958, n. 535
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 giugno 1958
Art. 6.

Nella prima attuazione dell'art. 2, il contingente di posti costituenti lo speciale ruolo transitorio in ogni provincia sara' conferito mediante concorso riservato per esami e titoli agli insegnanti non di ruolo, muniti dei titoli di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, che alla data del bando abbiano prestato servizio scolastico nelle scuole elementari carcerarie per non meno di quattro anni, con la qualifica non inferiore a buono.
Gli esami si svolgeranno secondo le modalita' stabilite dall' art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n.
830 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1950, n. 191 .
La nomina avra' decorrenza dal 1° ottobre 1959.
Entrata in vigore il 19 giugno 1958