Versione
19 giugno 1958
19 giugno 1958
Art. 6.
Nella prima attuazione dell'art. 2, il contingente di posti costituenti lo speciale ruolo transitorio in ogni provincia sara' conferito mediante concorso riservato per esami e titoli agli insegnanti non di ruolo, muniti dei titoli di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, che alla data del bando abbiano prestato servizio scolastico nelle scuole elementari carcerarie per non meno di quattro anni, con la qualifica non inferiore a buono.
Gli esami si svolgeranno secondo le modalita' stabilite dall' art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n.
830 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1950, n. 191 .
La nomina avra' decorrenza dal 1° ottobre 1959.
Nella prima attuazione dell'art. 2, il contingente di posti costituenti lo speciale ruolo transitorio in ogni provincia sara' conferito mediante concorso riservato per esami e titoli agli insegnanti non di ruolo, muniti dei titoli di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, che alla data del bando abbiano prestato servizio scolastico nelle scuole elementari carcerarie per non meno di quattro anni, con la qualifica non inferiore a buono.
Gli esami si svolgeranno secondo le modalita' stabilite dall' art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n.
830 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1950, n. 191 .
La nomina avra' decorrenza dal 1° ottobre 1959.