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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 6010/2023 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Rimozione o modificazione di telecamera di sicurezza;
promossa dalla:
CF: , PI: Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
con l'Avv. M. Cocchiarole, di Trani,
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv. A. Bernardi, C. Zeffiro e M. Marcolin, di Vicenza
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
LA RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria ed incidentale
nel merito, in via principale
1 1. accertare e dichiarare che la videocamera di sicurezza wireless con giroscopio a 360 gradi installata dal sig. all'esterno dell'immobile di sua proprietà, sito in Vicenza, Controparte_1
alla via Riviera Berica, 632/H, difronte alla sede legale ed operativa della sita in Parte_1
Vicenza, alla via Riviera Berica, 632, sia per la sua tipologia che per il suo posizionamento, è
potenzialmente idonee a riprendere la proprietà di quest'ultima e, quindi, a riprendere illegittimamente notizie ed immagini attinenti all'attività da essa svolta e alla vita privata di tutti coloro che vengono ripresi all'interno della stessa, con conseguente violazione della privacy;
2. per l'effetto, ordinare al sig. di rimuovere la videocamera di sicurezza Controparte_1
wireless con giroscopio a 360 gradi predetta e/o sostituirla con altra videocamera di sicurezza, fissa e posizionata in modo da non riprendere la proprietà dei Parte_1
in ogni caso
3. con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
IL CONVENUTO:
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
nel merito:
-respingersi il ricorso proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1
di cui in narrativa;
-spese e competenze di causa integralmente rifuse
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Introducendo la presente causa nelle forme del rito semplificato, la società esponeva: Parte_1
di avere sede in Vicenza, viale Riviera Berica 632 e di svolgere l'attività di recupero di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni;
che la sede in questione confina con la sede della ditta
(posta in viale Riviera Berica, al civico 632/H) la quale, svolgendo la medesima Controparte_1
2 attività, è sua diretta concorrente sul mercato;
che la , da qualche tempo, ha installato CP_2
all'esterno del suo immobile, e di fronte alla proprietà della ricorrente, una telecamera di sorveglianza in grado di compiere rotazioni di 360 gradi sia in orizzontale che in verticale, ed anche di “zoomare”; di avere motivo di ritenere che tale telecamera inquadri dunque la proprietà della Pt_1
sia violando la privacy dei soci sia potendo “carpire” (a fini di concorrenza “scorretta”) le
[...]
immagini ed i volti dei clienti dell'impresa, magari a fini di accaparramento;
che, nella corrispondenza intercorsa ante causam, il aveva sempre escluso (soprattutto con la PEC del CP_1
27/7/2023) che la telecamera inquadrasse alcunché al di fuori della mera proprietà del convenuto;
e tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva , il quale, dopo alcune precisazioni riguardanti la sua attività Controparte_1
d'impresa (egli non ha alcuna ditta individuale, ma semmai una società, di cui Controparte_3
è titolare, e che si trova in tutt'altro luogo – in Torri di Quartesolo, Via della Croce n.28/30 –
rispetto all'immobile di Vicenza, ove invece egli risiede con la sua famiglia), ribadiva, in sostanza,
quanto già scritto nella corrispondenza ante causam: la telecamera ha soli fini di sorveglianza e sicurezza della proprietà, e non inquadra nulla al di fuori del confine, né potrebbe farlo, in quanto essa è stata precisamente programmata, fin dall'inizio, con tale specifica istruzione, non modificabile dal stesso. CP_1
Concludeva perciò come in epigrafe.
Questo Giudice decideva di istruire la causa unicamente a mezzo di una TU, affidata al noto e stimato professionista arch. , il quale, come è sua abitudine, ha reso alfine una relazione Per_1
peritale certamente da recepire, in quanto chiara, ben motivata, priva di salti logici, e coerente nello sviluppo fra premesse e conclusioni, basate su dati di fatto ben descritti.
* * *
3 Diventa centrale, dunque, l'esame degli esiti della relazione peritale, che si possono così
sintetizzare:
• la telecamera per cui è causa è del tipo “Pan / Tilt /Zoom”: è in grado, cioè, di effettuare una panoramica da destra a sinistra (Pan), ruotare lungo l'asse verticale verso l'alto e il basso
(Tilt) e ingrandire i punti di maggiore interesse (Zoom);
• essa potrebbe, ipoteticamente, riprendere anche la proprietà della ricorrente, vista la conformazione dei luoghi, e, sempre ipoteticamente, visto il livello della tecnologia,
potrebbe essere comandata a distanza (nel senso di comandare le rotazioni e lo zoom) a condizione però che l'utilizzatore possegga e sappia usare il software di programmazione,
oppure possegga e sappia usare le password di accesso al sistema computerizzato;
• dall'interno della casa del è stato visionato l'impianto di ripresa e gestione della CP_1
telecamera, è stato esaminato il suo funzionamento e sono stati studiati i suoi “preset”, vale a dire le impostazioni date al momento dell'installazione;
• il TU ha colloquiato anche con colui che installò l'impianto, vale a dire , in Persona_2
rappresentanza della ditta Elettroimpianti Riviera, di e Parte_2 Per_2
• passando poi dal piano teorico / ipotetico al piano concreto / effettivo, il TU ha spiegato che l'impianto è munito di blocchi in rotazione predisposti dalla ditta installatrice che limitano il raggio di azione del campo visivo della telecamera affinché l'ambito delle riprese video, costituito da una sequenza di immagini acquisite da a Pt_3 CP_4
mediante 8 impostazioni chiamate “preset”, sia limitato alle sole zone pertinenziali dell'abitazione del convenuto;
• il TU allora è riuscito a ricostruire il campo visuale di ciascuno degli 8 “preset”
effettuando la proiezione delle immagini sul piano orizzontale, riassemblandole ed acquisendo una visione d'insieme del campo di azione: ne ha concluso che nessuna delle 8
4 impostazioni (con inquadrature che si ripetono ciclicamente), in virtù delle limitazioni dei coni visuali configurate dall'installatore, è in grado di inquadrare alcun punto della proprietà
della ; Parte_1
• ha poi ripetuto che sarebbe certo possibile, in linea teorica, riprogrammare diversamente l'ambito di ripresa, ma solo operando attraverso il software di gestione dell'impianto,
essendo questo l'unico modo per “bypassare” i blocchi pre-impostati della telecamera;
• ha dato atto che il convenuto (rectius, la moglie del convenuto) ha installato una “app” nel telefono che consente di “vedere”, da remoto, l'inquadratura della telecamera, ma non ha alcun comando per modificare i punti di ripresa pre-impostati;
• soprattutto, interrogando l'installatore , ha spiegato che costui gli ha riferito di aver Per_2
fornito al la sola “password utente”, la quale consente di operare solo sulla CP_1
registrazione dei filmati, e di aver invece tenuto strettamente per sé la “password di programmazione”, password che egli non intende mai fornire al cliente poiché ciò
costituirebbe un illecito anti-privacy.
* * *
In definitiva, non sussiste il presupposto della doglianza, e delle domande, di parte ricorrente, che,
perciò, devono essere respinte.
Invero, in sede di discussione orale, la difesa di parte ricorrente ha inteso dedurre che permarrebbe,
comunque, il “rischio”, la “possibilità”, che un domani le telecamere vengano orientate in modo da ledere la privacy della Parte_1
Tuttavia, al di là del fatto che l'installatore è stato chiaro nel negare ogni proprio consenso, anche futuro, a fornire le password di programmazione, è palese che non si possono fondare delle domande giudiziali sulla mera ed astratta prospettazione di una modifica della situazione di fatto rispetto alla situazione attuale.
5 Né d'altra parte la ricorrente potrebbe oggi sottrarsi dalla regolamentazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
Risulta ampiamente, infatti, che prima dell'instaurazione della causa il convenuto, a mezzo del suo legale, aveva risposto alle diffide avverse non solo spiegando il funzionamento della telecamera, ma persino invitando il confinante a guardare, materialmente, attraverso i monitor del , i campi CP_1
di visuale.
Insomma, la parte ricorrente era stata messa nelle condizioni di comprendere appieno quale fosse la situazione, avendo tutti gli elementi per decidere se fare causa oppure no.
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge le domande di parte ricorrente,
2. condanna la ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali del giudizio,
che liquida in euro 2127 per la fase di studio, euro 1416 per la fase introduttiva, euro 3738 per la fase istruttoria ed euro 3579 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
ed oltre alla rifusione dei compensi del CTP,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte ricorrente, con obbligo di rifusione a favore di chi le ha anticipate.
Vicenza, il 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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