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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 885 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Giarletta presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli alla via Apollo
XI n. 51;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Forlenza e Lucia Fiorillo coi quali è
elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 presso la sede del CP_1
proprio ufficio legale;
- RESISTENTE - OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.2.2023 - ex Parte_1
dipendente dell' (segnatamente ostetrica di livello D6 presso Parte_2
l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Speranza
di Battipaglia collocata in quiescenza il 31.8.2021) - sostenendo di aver svolto nell'ultimo periodo a seguito della nomina in data 6.9.2018 come coordinatrice del personale infermieristico della predetta U.O.C. mansioni più impegnative ascrivibili al superiore livello DS6, chiedeva la condanna dell'ormai ex datore di lavoro al pagamento delle correlate differenze retributive per la somma complessiva di 12.128,47 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'
[...]
sostenendo la piena compatibilità delle attività descritte con il livello Pt_2
D6 e, in ogni caso, l'erroneità del calcolo delle differenze retributive. Chiedeva,
quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare. Giova sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova
("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente, asserendo di aver lavorato dal
6.9.2018 al 31.8.2021 come coordinatrice del personale infermieristico riconducibile al livello D6S e non soltanto come ostetrica di livello D6 e ammettendo di aver già ricevuto tutte le voci retributive ivi compreso 13° e tfr sia pure in misura asseritamente inferiore rispetto a quella spettantele, era gravata dell'onere della prova, prim'ancora di allegazione, delle circostanze costitutive delle invocate differenze retributive per mansioni superiori a dispetto di quanto formalizzato risultante dal contratto di assunzione e dalle buste paga.
Segnatamente la condizione essenziale affinché possa essere riconosciuto il diritto al superiore inquadramento è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, ossia che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata. L'onere di dimostrare siffatte condizioni grava sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, che in particolare è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità,
coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato. Le allegazioni di parte ricorrente relative all'attività disimpegnate -
assegnazione delle pazienti, organizzazione dei turni, gestione della farmacia,
unica referente del primario - non valgono a fondare il diritto al superiore inquadramento. Si tratta di allegazioni carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato declaratoria che, tra l'altro, non viene nemmeno riportata. Sotto questo profilo la ricorrente, dopo aver descritto la mansione svolta nell'U.O.C. di Ostetricia e
Ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, si è
limitata a chiedere le correlate differenze retributive senza tuttavia - in concreto
- operare alcun confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato;
né, in alcun modo, vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto (livello D6), ed in particolare per quale motivo l'attività lavorativa disimpegnata sia caratterizzante il superiore inquadramento rivendicato. Difetta, in sostanza, l'ineludibile raffronto critico - che sia dotato di concretezza e specificità - tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante a prospettare in astratto (tra l'altro, lo si ripete, senza neppure trascrivere la declaratoria contrattuale) lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia,
allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare, già in astratto, la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore profilo professionale per il quale rivendica differenze retributive. Rimane, in sostanza,
incomprensibile la ragione per cui l'attività dedotta in ricorso esuli da quelle proprie del lavoratore inquadrato nel livello D6 e debba, invece, essere considerata - come ritiene la ricorrente - esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato nel superiore livello DS6. Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., n.
8025/2003) per cui "Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli
elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare
esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica,
raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli
deduce di avere concretamente svolto". La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che "[…] in breve non basta dire: questi sono i compiti,
questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi
rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per
responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività
corrispondente al modello contrattuale invocato […]". Nel caso di specie, come anticipato, le carenze assertive riguardano, appunto, l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate. Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto - che sia dotato di concretezza e specificità -
tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata raffronto che - ed è bene sottolineare tale punto - a fortiori, a maggior ragione s'imponeva nel caso di specie atteso che - come correttamente eccepito dall' sin dalla sua memoria difensiva - nel livello di appartenenza Parte_2
D6 già è ricompreso personale che coordina altro personale.
Né il provvedimento di nomina del 6.9.2018 a firma del direttore dell
[...]
di nomina della ricorrente quale Parte_3
coordinatrice del personale infermieristico della predetta unità pur allegato al ricorso e non disconosciuto da parte resistente è di per sé sufficiente a fondare la pretesa retributiva in quanto limitantesi a conferire il predetto incarico e non assegnante il livello DS6 livello che - ed è bene sottolineare anche tale punto a dispetto di quanto asserito nel corpo del ricorso - non è affatto menzionato nel predetto provvedimento.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico della ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa
(scaglione da 5.201,00 € a 26.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del difetto di allegazione impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Inoltre la circostanza che non sia stata svolta un'effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 885 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre oneri
[...]
riflessi nella misura di legge.
Salerno, 27.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 885 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Giarletta presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli alla via Apollo
XI n. 51;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Forlenza e Lucia Fiorillo coi quali è
elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 presso la sede del CP_1
proprio ufficio legale;
- RESISTENTE - OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.2.2023 - ex Parte_1
dipendente dell' (segnatamente ostetrica di livello D6 presso Parte_2
l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Speranza
di Battipaglia collocata in quiescenza il 31.8.2021) - sostenendo di aver svolto nell'ultimo periodo a seguito della nomina in data 6.9.2018 come coordinatrice del personale infermieristico della predetta U.O.C. mansioni più impegnative ascrivibili al superiore livello DS6, chiedeva la condanna dell'ormai ex datore di lavoro al pagamento delle correlate differenze retributive per la somma complessiva di 12.128,47 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'
[...]
sostenendo la piena compatibilità delle attività descritte con il livello Pt_2
D6 e, in ogni caso, l'erroneità del calcolo delle differenze retributive. Chiedeva,
quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare. Giova sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova
("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente, asserendo di aver lavorato dal
6.9.2018 al 31.8.2021 come coordinatrice del personale infermieristico riconducibile al livello D6S e non soltanto come ostetrica di livello D6 e ammettendo di aver già ricevuto tutte le voci retributive ivi compreso 13° e tfr sia pure in misura asseritamente inferiore rispetto a quella spettantele, era gravata dell'onere della prova, prim'ancora di allegazione, delle circostanze costitutive delle invocate differenze retributive per mansioni superiori a dispetto di quanto formalizzato risultante dal contratto di assunzione e dalle buste paga.
Segnatamente la condizione essenziale affinché possa essere riconosciuto il diritto al superiore inquadramento è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, ossia che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata. L'onere di dimostrare siffatte condizioni grava sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, che in particolare è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità,
coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato. Le allegazioni di parte ricorrente relative all'attività disimpegnate -
assegnazione delle pazienti, organizzazione dei turni, gestione della farmacia,
unica referente del primario - non valgono a fondare il diritto al superiore inquadramento. Si tratta di allegazioni carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato declaratoria che, tra l'altro, non viene nemmeno riportata. Sotto questo profilo la ricorrente, dopo aver descritto la mansione svolta nell'U.O.C. di Ostetricia e
Ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, si è
limitata a chiedere le correlate differenze retributive senza tuttavia - in concreto
- operare alcun confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato;
né, in alcun modo, vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto (livello D6), ed in particolare per quale motivo l'attività lavorativa disimpegnata sia caratterizzante il superiore inquadramento rivendicato. Difetta, in sostanza, l'ineludibile raffronto critico - che sia dotato di concretezza e specificità - tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante a prospettare in astratto (tra l'altro, lo si ripete, senza neppure trascrivere la declaratoria contrattuale) lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia,
allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare, già in astratto, la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore profilo professionale per il quale rivendica differenze retributive. Rimane, in sostanza,
incomprensibile la ragione per cui l'attività dedotta in ricorso esuli da quelle proprie del lavoratore inquadrato nel livello D6 e debba, invece, essere considerata - come ritiene la ricorrente - esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato nel superiore livello DS6. Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., n.
8025/2003) per cui "Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli
elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare
esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica,
raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli
deduce di avere concretamente svolto". La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che "[…] in breve non basta dire: questi sono i compiti,
questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi
rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per
responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività
corrispondente al modello contrattuale invocato […]". Nel caso di specie, come anticipato, le carenze assertive riguardano, appunto, l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate. Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto - che sia dotato di concretezza e specificità -
tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata raffronto che - ed è bene sottolineare tale punto - a fortiori, a maggior ragione s'imponeva nel caso di specie atteso che - come correttamente eccepito dall' sin dalla sua memoria difensiva - nel livello di appartenenza Parte_2
D6 già è ricompreso personale che coordina altro personale.
Né il provvedimento di nomina del 6.9.2018 a firma del direttore dell
[...]
di nomina della ricorrente quale Parte_3
coordinatrice del personale infermieristico della predetta unità pur allegato al ricorso e non disconosciuto da parte resistente è di per sé sufficiente a fondare la pretesa retributiva in quanto limitantesi a conferire il predetto incarico e non assegnante il livello DS6 livello che - ed è bene sottolineare anche tale punto a dispetto di quanto asserito nel corpo del ricorso - non è affatto menzionato nel predetto provvedimento.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico della ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa
(scaglione da 5.201,00 € a 26.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del difetto di allegazione impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Inoltre la circostanza che non sia stata svolta un'effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 885 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre oneri
[...]
riflessi nella misura di legge.
Salerno, 27.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro