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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25607 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LV AO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. LIBERTAI di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 18/12/2020 il Tribunale di Torino, decidendo in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il medesimo Tribunale nei confronti di AL LO, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 25607 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/12/2022 gravemente indiziato (in concorso con CR GI) del reato di cui agli artt. 110, 575, 577, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. I fatti di reato oggetto di contestazione cautelare riguardano l'omicidio di FF GI, eseguito nel luglio del 2004, mentre la vittima si trovava insieme alla moglie nel giardino condominiale del palazzo ove viveva, e portato a termine con quattro colpi di arma da fuoco sparati da un uomo sopraggiunto a bordo di un'auto condotta da un'altra persona. Tale auto era stata rinvenuta in fiamme pochi minuti dopo l'omicidio e a breve distanza del luogo del delitto. Nei pressi dell'auto venivano rinvenuti dei guanti di lattice e una bottiglia di plastica che presentava forte odore di combustibile. Dalle indagini svolte emergeva che il FF, nel 1964, si era reso autore dell'omicidio di AL IO e TO IO, esponenti dell'omonima cosca AL-TO, che avevano tentato di aggredirlo a seguito di dissidi che il FF aveva avuto con il suocero. A tale omicidio erano poi seguiti ulteriori strascichi sanguinosi che avevano indotto il FF a trasferirsi a Torino. Gli accertamenti eseguiti sui reperti ritrovati nei pressi dell'auto in fiamme consentivano di rinvenire tracce di DNA che risultavano riferibili ad AL ST, figlio di AL RM, capo della cosca 'ndranghetista degli AL, detti "carn'i cani" operanti a Sinopoli (RC). Per tali fatti AL ST veniva riconosciuto colpevole e condannato con sentenza definitiva. Successivamente, grazie all'evolversi delle tecniche di indagine, venivano condotti ulteriori accertamenti dattiloscopici che permettevano di rinvenire sui guanti di lattice le impronte di digitali di CR GI e sulla bottiglia di plastica l'impronta dell'indice sinistro di AL LO. Dalle analisi dell'utenza cellulare in uso a costui tra il 9.7.2004 e il 12.7.2004, arco temporale in cui era stato commesso l'omicidio, emergeva che esso non aveva prodotto alcun traffico. Sulla base di tali elementi, nonché dei legami familiari e criminali del ricorrente con le famiglie TO-AL, il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza cautelare emessa dal GIP. 2. Avverso tale ordinanza AL LO, tramite il difensore di fiducia, in data 30.7.2022, ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. al Tribunale di Torino, il quale, riqualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, in data 1.8.2022 ne ha disposto la trasmissione a questa Corte. Con atto datato 2.8.2022 il difensore ha proposto ricorso per cassazione. Con atto datato 2.8.2022 ha proposto ricorso con motivi aggiunti ex art. 311 cod. proc. pen. Tali atti, di contenuto sostanzialmente identico, propongono tre complessi motivi di censura. 2 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della misura per violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Preliminarmente la difesa censura l'ordinanza impugnata per mancanza di valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi il Tribunale del riesame limitato ad una mera parafrasi dell'ordinanza del GIP. Quindi lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante la denunciata mancata trasmissione di tutti gli atti di indagine, sul rilievo che essi sarebbero stati comunque liberamente consultabili presso la segreteria del pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza e il difetto, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Secondo la difesa, il rinvenimento della prova della previa orchestrazione del crimine e della partecipazione ad esso dell'AL nella vicinanza al luogo dell'omicidio della bottiglia su cui è stata rinvenuta la sua impronta digitale sarebbe frutto di un salto logico, così come l'aver ritenuto che essa abbia determinato la combustione dell'auto. L'ordinanza impugnata, inoltre, sarebbe viziata da travisamento della prova nella parte in cui porrebbe a base dei gravi indizi un fatto che entrambe le utenze cellulari, quella in uso ad AL LO e quella in uso ad AL ST, rimaste spente, sarebbero state riaccese alle ore 11.36 del 12 luglio 2004, mentre ciò varrebbe solo per il cellulare del ricorrente. Si denuncia, altresì, l'incongruità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi laddove il Tribunale valorizza meri legami di parentela tra il ricorrente e l'AL IO che fu vittima dell'omicidio commesso dal FF nel 1964, nonché la condanna per associazione mafiosa nel procedimento "Virus". La difesa sottolinea come alcuna testimonianza attesti la presenza del ricorrente sui luoghi del delitto, né indichi quale sia stato il suo ruolo. Rileva, inoltre, che la circostanza che AL ST fosse all'epoca sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, che CR GI fosse latitante e che il ricorrente fosse oggetto di indagine nell'ambito dell'operazione "Virus", renderebbero inverosimile che essi abbiano potuto pianificare ed eseguire un viaggio dalla Calabria verso il Piemonte e commettere l'omicidio del FF. cu Si contesta, altresì, la sussistenza di un quadro indiziario idoneo fondare la ricorrenza, nella specie, dell'aggravante del metodo mafioso, la quale è stata motivata in relazione alla condanna riportata da AL nel processo concernente l'operazione "Virus", che però si riferisce a condotte commesse in un arco temporale successivo a quelle oggetto del presente processo, senza dare conto dell'esistenza di un legame di continuità con il primo omicidio generatore della faida. 3 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 274 e 274 cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed in particolare in relazione alla attualità del pericolo di reiterazione del reato. La valutazione del Tribunale sarebbe ancorata solo sul passato del ricorrente, senza considerare i molti anni passati dal fatto e senza valutare gli effetti, ai fini rieducativi, della pena definitiva scontata dall'AL fino al 2021, omettendo di considerare le condotte successive. 3. Il difensore dell'AL ha depositato memoria datata 24.11.2022 con la quale reitera le censure già svolte. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Giova premettere che, con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 17055 del 12/12/2022, dep. 2023, Harby, non mass.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non 4 il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In sostanza, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo in ordine alla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. La Corte territoriale, nel confermare l'ordinanza cautelare emessa dal GIP, si è espressamente confrontata con le deduzioni difensive. Invero, va ribadito che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02, in motivazione). Occorre altresì rilevare che, come già affermato da questa Corte, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella decisione impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). In ogni caso, è necessario considerare che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, 5 cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 - 01). In altri termini, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, dal momento che, nel primo caso, è sufficiente l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, mentre nel secondo caso, occorre la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299 - 02, cit.). 4. Ciò premesso, risulta manifestamente infondata la censura con cui si deduce il difetto di autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del Tribunale del riesame. Si deve sul punto ribadire l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è prevista dall'art.292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. Questa Corte ha, altresì, precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019. dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01). Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'ordinanza impugnata, dopo aver riportato le ragioni poste dal GIP a base della misura cautelare, ne ha effettuato una analitica valutazione, pervenendo alla conclusione della sussistenza di un grave quadro indiziario. 5. Infondata è anche la censura con cui si lamenta la violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorrente, evidentemente, non si confronta affatto con la chiara motivazione resa dal Tribunale di Torino, il quale, nel valutare il motivo di appello svolto sul punto, ha dato specificamente conto della circostanza che tutti gli atti posti a fondamento della misura cautelare erano stati trasmessi al Tribunale ed erano presenti nel fascicolo del riesame, versati su supporto informatico, precisando che «l'atto della cui mancata trasmissione si duole la Difesa rientra tra quelli trasfusi nel DVD trasmesso al Tribunale in data 13.7.2022 (a fronte della 6 c richiesta di riesame presentata dal difensore l'11.7.2022) e si trova specificamente nel Faldone F, sotto la dicitura "annotazione 7.5.2021"» (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). 6. Il secondo motivo è infondato. Ritiene il Collegio che il Tribunale, con ampia e accurata motivazione, non solo ha evidenziato tutti gli elementi di fatto emersi dalle indagini, ma li ha adeguatamente e logicamente valutati, riscostruendo un quadro di gravità indiziaria idoneo a fondare l'applicazione della misura cautelare irrogata. Invero, dopo aver ricostruito il contesto criminale in cui era maturato l'omicidio di FF GI, ed averne individuato le cause remote nel conflitto tra la vittima e il suocero, TA NO, risalente agli anni '60 e che aveva portato il FF ad uccidere due esponenti della cosca TO-AL, che aveva dato protezione allo TA, e dopo aver dato conto del fatto che per l'omicidio del FF era già stato condannato in via definitiva AL ST, figlio di AL RM, a capo della 'ndrina AL, ha fondato la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull'analitico esame delle risultanze degli atti di indagine, ed in particolare: - la partecipazione di più uomini all'azione omicida, emersa dalle dichiarazioni della moglie della vittima presente al momento del delitto, nonché dai testi che, affacciatisi alla finestra delle rispettive abitazioni dopo aver udito i colpi di pistola, avevano visto una Fiat di colore grigio o bianco allontanarsi con due individui a bordo;
- il ritrovamento, da parte dei Carabinieri di Chivasso, a pochi chilometri e a pochi minuti di distanza dall'accaduto, di una Fiat uno di colore grigio in fiamme, risultata provento di furto;
- il rinvenimento nelle immediate vicinanze del veicolo di due paia di guanti di lattice, al cui interno vi erano cinque cartucce calibro 12, marca Fiocchi, e di una bottiglia di plastica;
- i guanti, come accertato dal RIS di Parma, presentavano residui di combustione e la bottiglia emanava forte odore di combustibile. Al suo interno era rinvenuto un mozzicone di sigaretta, e le tracce del DNA su di essa presenti, consentivano di attribuirlo ad AL ST, così come le tracce biologiche presenti sul collo della bottiglia;
- a seguito degli ulteriori accertamenti consentiti dallo sviluppo dei metodi di indagine, le impronte rilevate su un guanto di lattice ritrovato in prossimità dell'auto erano state attribuite a CR GI. Tale guanto, inoltre, presentava residui di sparo compatibili con l'esplosione di colpi di arma da fuoco;
7 - l'ulteriore impronta papillare presente sulla bottiglia di plastica, corrispondente all'indice sinistro, veniva attribuita ad AL LO;
- l'analisi del cellulare in uso al ricorrente aveva evidenziato l'assenza di traffico telefonico dalle ore 21:35:34 del 9.7.2004 alle ore 11:36:55 del 12.7.2004, dunque in un intervallo temporale all'interno del quale si inseriva l'omicidio. L'ultima telefonata del 9 luglio e la prima del 12 luglio avevano entrambe agganciato la cella telefonica in località Chiusa di Seminara in provincia di Reggio Calabria. Così tracciato il quadro indiziario di riferimento, il Tribunale ha poggiato la valutazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente su due circostanze. Innanzitutto, la presenza dell'impronta papillare corrispondente all'indice sinistro dell'AL sulla bottiglia di plastica, che presentava forte odore di combustibile, rinvenuta nelle immediate vicinanze della Fiat uno in fiamme, nella quale erano presenti armi da sparo. Da tale elemento, con valutazione assolutamente congrua e logica, i giudici del riesame hanno desunto che la bottiglia era stata utilizzata per incendiare l'auto e che essa era stata maneggiata dall'AL, considerando irrilevante la circostanza, evidenziata dalla difesa, che egli è destrorso. La presenza dell'impronta infatti, secondo il Tribunale, è elemento di per sé idoneo a ritenere che egli fosse presente nelle fasi dell'incendio, avvenuto a poca distanza di tempo e di luogo dall'omicidio e che pertanto egli sia concorso nell'omicidio del FF. Inoltre, ha ritenuto tale conclusione corroborata dalla assenza di traffico sul cellulare in uso al ricorrente nell'arco temporale in cui è avvenuto l'omicidio, desumendo da questo che egli, così come AL ST, già condannato per il delitto, avesse intenzionalmente lasciato spento il telefono, al fine di evitare che questo potesse essere utilizzato in caso di indagini sul delitto. Ha, altresì, rilevato che il tempo intercorso tra l'omicidio e il momento in cui il telefono era stato riattivato (circa 17 ore) fosse senz'altro compatibile con il tempo necessario per percorre in auto la distanza per rientrare in Calabria dal Piemonte. A tale riguardo priva di pregio è la censura con cui il ricorrente lamenta il travisamento della prova in ordine alla valutazione del traffico telefonico del cellulare di AL ST. Pur riportando ampi stralci della giurisprudenza di questa Corte in ordine al vizio di travisamento della prova, il ricorrente mostra di non averne tenuto conto. Invero, anche laddove si volesse ravvisare un tale vizio per avere il Tribunale affermato una circostanza inesistente (e cioè che anche l'utenza telefonica di AL ST era stata riattivata alle ore 11.36 del 12 luglio 2004), si tratta di circostanza irrilevante o comunque non decisiva, sicché l'eventuale errore denunciato risulta del tutto inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, 8 così da rendere illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). Infatti, ciò che riveste importanza determinante nel quadro indiziario tratteggiato dal Tribunale è che il telefono del ricorrente, durante l'arco temporale in cui è stato commesso l'omicidio, non aveva prodotto alcun traffico, riprendendo la propria attività in un orario compatibile con il rientro dal Piemonte in Calabria con l'auto. Di contro non assume rilievo la circostanza relativa all'attività del telefono di AL ST, il quale, peraltro, è già stato condannato in via definitiva per l'omicidio del FF. Quanto poi alla contestata valutazione operata dal Tribunale in ordine alla compatibilità di un arco temporale di 17 ore per compiere in auto il viaggio di ritorno in Calabria, si tratta di una massima di esperienza il cui utilizzo si sottrae a censura. Con motivazione del tutto logica, ancora, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi sopra richiamati, già di per sé idonei ad integrare un grave quadro indiziario, siano ulteriormente avvalorati nel loro significato dai legami del ricorrente con il coindagato CR, nonché con l'esecutore materiale dell'omicidio, AL ST ed infine con le vittime. Proprio tali legami, nonché i rapporti di parentela tra AL LO e AL NO, vittima del delitto commesso da FF nel 1964, gli stretti rapporti di interesstevidenziati dall'attività investigativa concernente l'operazione "Virus", la quale ha messo in luce i collegamenti del ricorrente con la cosca AL, il suo ruolo nella gestione della latitanza del capocosca AL RM, e nell'attività di riciclaggio, nonché la condanna definitiva per tali fatti ] sono stati valorizzati dall'ordinanza impugnata, in conformità con quanto fatto dal GIP, ai fini della positiva valutazione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Tale ricostruzione risulta coerente con la ritenuta configurabilità della contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa, la cui natura soggettiva non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente anche l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, pur se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538). Il ragionamento svolto dal Tribunale risulta, pertanto, esente dai vizi lamentati dalla difesa, avendo operato una compiuta ed approfondita analisi degli elementi risultanti a carico del ricorrente, da reputarsi idonei, sia pure alla stregua delle già 9 ?Lt evidenziate peculiarità del giudizio da compiersi in ambito cautelare, ad integrare la nozione di gravità indiziaria richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. 7. Anche il terzo motivo è infondato. 7.1. Occorre preliminarmente osservare che il titolo cautelare concerne il reato di omicidio aggravato, il quale rientra tra le ipotesi in relazione alle quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria. Pertanto - come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare - qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza di tali delitti e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale manchi una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, la quale può essere superata solo dalla prova dell'affievolimento o della cessazione di ogni esigenza cautelare (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889 - 01). Secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte, tale duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., deve ritenersi prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale posta dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02 Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01). Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). 7.2. In ordine al valore da riconoscersi al tempo trascorso dalla commissione dei fatti in relazione alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, secondo t, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, esso ha valenza neutra, sicché, ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, esso non può costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via 10 residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681-01; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569 - 01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174 - 01). 7.3. Ebbene, nella specie, pur a fronte della presunzione sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari, desumendo il pericolo di reiterazione del reato dalle modalità della condotta che attestano la pianificazione e premeditazione dell'azione omicidaria, dalla efferatezza del crimine, che esclude la rilevanza del tempo trascorso dai fatti, dai precedenti penali dell'AL, condannato in via definitiva per associazione mafiosa, riciclaggio aggravato dal metodo mafioso, armi e favoreggiamento personale. Tale motivazione risulta del tutto congrua ove si rammenti che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019) Rv. 277242; in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, dep. 2020, Rv. 279122; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, cit. in motivazione). Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale ne ha correttamente ravvisato l'attualità nel lungo periodo in cui il ricorrente si è dato alla latitanza per sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare emessa in altro procedimento, e che per le modalità e la durata (circa sei anni) evidenzia la scaltrezza dell'AL. A fronte del puntuale vaglio della sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, le deduzioni difensive risultano del tutto generiche, limitandosi a dedurre la mancata valutazione del periodo di tempo successivo alla esecuzione della pena detentiva per altro reato, senza tuttavia indicare in positivo quali elementi attestassero l'insussistenza di dette esigenze. 8. In definitiva, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente .al pagamento delle spese processuali. 11 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 18/12/2020 il Tribunale di Torino, decidendo in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il medesimo Tribunale nei confronti di AL LO, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 25607 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/12/2022 gravemente indiziato (in concorso con CR GI) del reato di cui agli artt. 110, 575, 577, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. I fatti di reato oggetto di contestazione cautelare riguardano l'omicidio di FF GI, eseguito nel luglio del 2004, mentre la vittima si trovava insieme alla moglie nel giardino condominiale del palazzo ove viveva, e portato a termine con quattro colpi di arma da fuoco sparati da un uomo sopraggiunto a bordo di un'auto condotta da un'altra persona. Tale auto era stata rinvenuta in fiamme pochi minuti dopo l'omicidio e a breve distanza del luogo del delitto. Nei pressi dell'auto venivano rinvenuti dei guanti di lattice e una bottiglia di plastica che presentava forte odore di combustibile. Dalle indagini svolte emergeva che il FF, nel 1964, si era reso autore dell'omicidio di AL IO e TO IO, esponenti dell'omonima cosca AL-TO, che avevano tentato di aggredirlo a seguito di dissidi che il FF aveva avuto con il suocero. A tale omicidio erano poi seguiti ulteriori strascichi sanguinosi che avevano indotto il FF a trasferirsi a Torino. Gli accertamenti eseguiti sui reperti ritrovati nei pressi dell'auto in fiamme consentivano di rinvenire tracce di DNA che risultavano riferibili ad AL ST, figlio di AL RM, capo della cosca 'ndranghetista degli AL, detti "carn'i cani" operanti a Sinopoli (RC). Per tali fatti AL ST veniva riconosciuto colpevole e condannato con sentenza definitiva. Successivamente, grazie all'evolversi delle tecniche di indagine, venivano condotti ulteriori accertamenti dattiloscopici che permettevano di rinvenire sui guanti di lattice le impronte di digitali di CR GI e sulla bottiglia di plastica l'impronta dell'indice sinistro di AL LO. Dalle analisi dell'utenza cellulare in uso a costui tra il 9.7.2004 e il 12.7.2004, arco temporale in cui era stato commesso l'omicidio, emergeva che esso non aveva prodotto alcun traffico. Sulla base di tali elementi, nonché dei legami familiari e criminali del ricorrente con le famiglie TO-AL, il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza cautelare emessa dal GIP. 2. Avverso tale ordinanza AL LO, tramite il difensore di fiducia, in data 30.7.2022, ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. al Tribunale di Torino, il quale, riqualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, in data 1.8.2022 ne ha disposto la trasmissione a questa Corte. Con atto datato 2.8.2022 il difensore ha proposto ricorso per cassazione. Con atto datato 2.8.2022 ha proposto ricorso con motivi aggiunti ex art. 311 cod. proc. pen. Tali atti, di contenuto sostanzialmente identico, propongono tre complessi motivi di censura. 2 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della misura per violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Preliminarmente la difesa censura l'ordinanza impugnata per mancanza di valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi il Tribunale del riesame limitato ad una mera parafrasi dell'ordinanza del GIP. Quindi lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante la denunciata mancata trasmissione di tutti gli atti di indagine, sul rilievo che essi sarebbero stati comunque liberamente consultabili presso la segreteria del pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza e il difetto, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Secondo la difesa, il rinvenimento della prova della previa orchestrazione del crimine e della partecipazione ad esso dell'AL nella vicinanza al luogo dell'omicidio della bottiglia su cui è stata rinvenuta la sua impronta digitale sarebbe frutto di un salto logico, così come l'aver ritenuto che essa abbia determinato la combustione dell'auto. L'ordinanza impugnata, inoltre, sarebbe viziata da travisamento della prova nella parte in cui porrebbe a base dei gravi indizi un fatto che entrambe le utenze cellulari, quella in uso ad AL LO e quella in uso ad AL ST, rimaste spente, sarebbero state riaccese alle ore 11.36 del 12 luglio 2004, mentre ciò varrebbe solo per il cellulare del ricorrente. Si denuncia, altresì, l'incongruità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi laddove il Tribunale valorizza meri legami di parentela tra il ricorrente e l'AL IO che fu vittima dell'omicidio commesso dal FF nel 1964, nonché la condanna per associazione mafiosa nel procedimento "Virus". La difesa sottolinea come alcuna testimonianza attesti la presenza del ricorrente sui luoghi del delitto, né indichi quale sia stato il suo ruolo. Rileva, inoltre, che la circostanza che AL ST fosse all'epoca sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, che CR GI fosse latitante e che il ricorrente fosse oggetto di indagine nell'ambito dell'operazione "Virus", renderebbero inverosimile che essi abbiano potuto pianificare ed eseguire un viaggio dalla Calabria verso il Piemonte e commettere l'omicidio del FF. cu Si contesta, altresì, la sussistenza di un quadro indiziario idoneo fondare la ricorrenza, nella specie, dell'aggravante del metodo mafioso, la quale è stata motivata in relazione alla condanna riportata da AL nel processo concernente l'operazione "Virus", che però si riferisce a condotte commesse in un arco temporale successivo a quelle oggetto del presente processo, senza dare conto dell'esistenza di un legame di continuità con il primo omicidio generatore della faida. 3 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 274 e 274 cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed in particolare in relazione alla attualità del pericolo di reiterazione del reato. La valutazione del Tribunale sarebbe ancorata solo sul passato del ricorrente, senza considerare i molti anni passati dal fatto e senza valutare gli effetti, ai fini rieducativi, della pena definitiva scontata dall'AL fino al 2021, omettendo di considerare le condotte successive. 3. Il difensore dell'AL ha depositato memoria datata 24.11.2022 con la quale reitera le censure già svolte. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Giova premettere che, con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 17055 del 12/12/2022, dep. 2023, Harby, non mass.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non 4 il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In sostanza, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo in ordine alla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. La Corte territoriale, nel confermare l'ordinanza cautelare emessa dal GIP, si è espressamente confrontata con le deduzioni difensive. Invero, va ribadito che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02, in motivazione). Occorre altresì rilevare che, come già affermato da questa Corte, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella decisione impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). In ogni caso, è necessario considerare che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, 5 cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 - 01). In altri termini, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, dal momento che, nel primo caso, è sufficiente l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, mentre nel secondo caso, occorre la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299 - 02, cit.). 4. Ciò premesso, risulta manifestamente infondata la censura con cui si deduce il difetto di autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del Tribunale del riesame. Si deve sul punto ribadire l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è prevista dall'art.292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. Questa Corte ha, altresì, precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019. dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01). Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'ordinanza impugnata, dopo aver riportato le ragioni poste dal GIP a base della misura cautelare, ne ha effettuato una analitica valutazione, pervenendo alla conclusione della sussistenza di un grave quadro indiziario. 5. Infondata è anche la censura con cui si lamenta la violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorrente, evidentemente, non si confronta affatto con la chiara motivazione resa dal Tribunale di Torino, il quale, nel valutare il motivo di appello svolto sul punto, ha dato specificamente conto della circostanza che tutti gli atti posti a fondamento della misura cautelare erano stati trasmessi al Tribunale ed erano presenti nel fascicolo del riesame, versati su supporto informatico, precisando che «l'atto della cui mancata trasmissione si duole la Difesa rientra tra quelli trasfusi nel DVD trasmesso al Tribunale in data 13.7.2022 (a fronte della 6 c richiesta di riesame presentata dal difensore l'11.7.2022) e si trova specificamente nel Faldone F, sotto la dicitura "annotazione 7.5.2021"» (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). 6. Il secondo motivo è infondato. Ritiene il Collegio che il Tribunale, con ampia e accurata motivazione, non solo ha evidenziato tutti gli elementi di fatto emersi dalle indagini, ma li ha adeguatamente e logicamente valutati, riscostruendo un quadro di gravità indiziaria idoneo a fondare l'applicazione della misura cautelare irrogata. Invero, dopo aver ricostruito il contesto criminale in cui era maturato l'omicidio di FF GI, ed averne individuato le cause remote nel conflitto tra la vittima e il suocero, TA NO, risalente agli anni '60 e che aveva portato il FF ad uccidere due esponenti della cosca TO-AL, che aveva dato protezione allo TA, e dopo aver dato conto del fatto che per l'omicidio del FF era già stato condannato in via definitiva AL ST, figlio di AL RM, a capo della 'ndrina AL, ha fondato la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull'analitico esame delle risultanze degli atti di indagine, ed in particolare: - la partecipazione di più uomini all'azione omicida, emersa dalle dichiarazioni della moglie della vittima presente al momento del delitto, nonché dai testi che, affacciatisi alla finestra delle rispettive abitazioni dopo aver udito i colpi di pistola, avevano visto una Fiat di colore grigio o bianco allontanarsi con due individui a bordo;
- il ritrovamento, da parte dei Carabinieri di Chivasso, a pochi chilometri e a pochi minuti di distanza dall'accaduto, di una Fiat uno di colore grigio in fiamme, risultata provento di furto;
- il rinvenimento nelle immediate vicinanze del veicolo di due paia di guanti di lattice, al cui interno vi erano cinque cartucce calibro 12, marca Fiocchi, e di una bottiglia di plastica;
- i guanti, come accertato dal RIS di Parma, presentavano residui di combustione e la bottiglia emanava forte odore di combustibile. Al suo interno era rinvenuto un mozzicone di sigaretta, e le tracce del DNA su di essa presenti, consentivano di attribuirlo ad AL ST, così come le tracce biologiche presenti sul collo della bottiglia;
- a seguito degli ulteriori accertamenti consentiti dallo sviluppo dei metodi di indagine, le impronte rilevate su un guanto di lattice ritrovato in prossimità dell'auto erano state attribuite a CR GI. Tale guanto, inoltre, presentava residui di sparo compatibili con l'esplosione di colpi di arma da fuoco;
7 - l'ulteriore impronta papillare presente sulla bottiglia di plastica, corrispondente all'indice sinistro, veniva attribuita ad AL LO;
- l'analisi del cellulare in uso al ricorrente aveva evidenziato l'assenza di traffico telefonico dalle ore 21:35:34 del 9.7.2004 alle ore 11:36:55 del 12.7.2004, dunque in un intervallo temporale all'interno del quale si inseriva l'omicidio. L'ultima telefonata del 9 luglio e la prima del 12 luglio avevano entrambe agganciato la cella telefonica in località Chiusa di Seminara in provincia di Reggio Calabria. Così tracciato il quadro indiziario di riferimento, il Tribunale ha poggiato la valutazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente su due circostanze. Innanzitutto, la presenza dell'impronta papillare corrispondente all'indice sinistro dell'AL sulla bottiglia di plastica, che presentava forte odore di combustibile, rinvenuta nelle immediate vicinanze della Fiat uno in fiamme, nella quale erano presenti armi da sparo. Da tale elemento, con valutazione assolutamente congrua e logica, i giudici del riesame hanno desunto che la bottiglia era stata utilizzata per incendiare l'auto e che essa era stata maneggiata dall'AL, considerando irrilevante la circostanza, evidenziata dalla difesa, che egli è destrorso. La presenza dell'impronta infatti, secondo il Tribunale, è elemento di per sé idoneo a ritenere che egli fosse presente nelle fasi dell'incendio, avvenuto a poca distanza di tempo e di luogo dall'omicidio e che pertanto egli sia concorso nell'omicidio del FF. Inoltre, ha ritenuto tale conclusione corroborata dalla assenza di traffico sul cellulare in uso al ricorrente nell'arco temporale in cui è avvenuto l'omicidio, desumendo da questo che egli, così come AL ST, già condannato per il delitto, avesse intenzionalmente lasciato spento il telefono, al fine di evitare che questo potesse essere utilizzato in caso di indagini sul delitto. Ha, altresì, rilevato che il tempo intercorso tra l'omicidio e il momento in cui il telefono era stato riattivato (circa 17 ore) fosse senz'altro compatibile con il tempo necessario per percorre in auto la distanza per rientrare in Calabria dal Piemonte. A tale riguardo priva di pregio è la censura con cui il ricorrente lamenta il travisamento della prova in ordine alla valutazione del traffico telefonico del cellulare di AL ST. Pur riportando ampi stralci della giurisprudenza di questa Corte in ordine al vizio di travisamento della prova, il ricorrente mostra di non averne tenuto conto. Invero, anche laddove si volesse ravvisare un tale vizio per avere il Tribunale affermato una circostanza inesistente (e cioè che anche l'utenza telefonica di AL ST era stata riattivata alle ore 11.36 del 12 luglio 2004), si tratta di circostanza irrilevante o comunque non decisiva, sicché l'eventuale errore denunciato risulta del tutto inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, 8 così da rendere illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). Infatti, ciò che riveste importanza determinante nel quadro indiziario tratteggiato dal Tribunale è che il telefono del ricorrente, durante l'arco temporale in cui è stato commesso l'omicidio, non aveva prodotto alcun traffico, riprendendo la propria attività in un orario compatibile con il rientro dal Piemonte in Calabria con l'auto. Di contro non assume rilievo la circostanza relativa all'attività del telefono di AL ST, il quale, peraltro, è già stato condannato in via definitiva per l'omicidio del FF. Quanto poi alla contestata valutazione operata dal Tribunale in ordine alla compatibilità di un arco temporale di 17 ore per compiere in auto il viaggio di ritorno in Calabria, si tratta di una massima di esperienza il cui utilizzo si sottrae a censura. Con motivazione del tutto logica, ancora, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi sopra richiamati, già di per sé idonei ad integrare un grave quadro indiziario, siano ulteriormente avvalorati nel loro significato dai legami del ricorrente con il coindagato CR, nonché con l'esecutore materiale dell'omicidio, AL ST ed infine con le vittime. Proprio tali legami, nonché i rapporti di parentela tra AL LO e AL NO, vittima del delitto commesso da FF nel 1964, gli stretti rapporti di interesstevidenziati dall'attività investigativa concernente l'operazione "Virus", la quale ha messo in luce i collegamenti del ricorrente con la cosca AL, il suo ruolo nella gestione della latitanza del capocosca AL RM, e nell'attività di riciclaggio, nonché la condanna definitiva per tali fatti ] sono stati valorizzati dall'ordinanza impugnata, in conformità con quanto fatto dal GIP, ai fini della positiva valutazione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Tale ricostruzione risulta coerente con la ritenuta configurabilità della contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa, la cui natura soggettiva non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente anche l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, pur se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538). Il ragionamento svolto dal Tribunale risulta, pertanto, esente dai vizi lamentati dalla difesa, avendo operato una compiuta ed approfondita analisi degli elementi risultanti a carico del ricorrente, da reputarsi idonei, sia pure alla stregua delle già 9 ?Lt evidenziate peculiarità del giudizio da compiersi in ambito cautelare, ad integrare la nozione di gravità indiziaria richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. 7. Anche il terzo motivo è infondato. 7.1. Occorre preliminarmente osservare che il titolo cautelare concerne il reato di omicidio aggravato, il quale rientra tra le ipotesi in relazione alle quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria. Pertanto - come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare - qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza di tali delitti e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale manchi una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, la quale può essere superata solo dalla prova dell'affievolimento o della cessazione di ogni esigenza cautelare (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889 - 01). Secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte, tale duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., deve ritenersi prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale posta dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02 Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01). Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). 7.2. In ordine al valore da riconoscersi al tempo trascorso dalla commissione dei fatti in relazione alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, secondo t, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, esso ha valenza neutra, sicché, ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, esso non può costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via 10 residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681-01; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569 - 01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174 - 01). 7.3. Ebbene, nella specie, pur a fronte della presunzione sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari, desumendo il pericolo di reiterazione del reato dalle modalità della condotta che attestano la pianificazione e premeditazione dell'azione omicidaria, dalla efferatezza del crimine, che esclude la rilevanza del tempo trascorso dai fatti, dai precedenti penali dell'AL, condannato in via definitiva per associazione mafiosa, riciclaggio aggravato dal metodo mafioso, armi e favoreggiamento personale. Tale motivazione risulta del tutto congrua ove si rammenti che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019) Rv. 277242; in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, dep. 2020, Rv. 279122; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, cit. in motivazione). Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale ne ha correttamente ravvisato l'attualità nel lungo periodo in cui il ricorrente si è dato alla latitanza per sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare emessa in altro procedimento, e che per le modalità e la durata (circa sei anni) evidenzia la scaltrezza dell'AL. A fronte del puntuale vaglio della sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, le deduzioni difensive risultano del tutto generiche, limitandosi a dedurre la mancata valutazione del periodo di tempo successivo alla esecuzione della pena detentiva per altro reato, senza tuttavia indicare in positivo quali elementi attestassero l'insussistenza di dette esigenze. 8. In definitiva, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente .al pagamento delle spese processuali. 11 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2022.