Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2019, n. 7260
CASS
Sentenza 27 novembre 2019

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Massime1

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera allo stesso modo anche con riferimento alle associazioni mafiose cd. "nuove" e può essere, quindi, superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice.

Commentari2

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    Cassazione penale sez. II, 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 21/02/2022), n.5892 La massima La Suprema Corte con la sentenza in argomento ha affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari viene meno solo col recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa. Pertanto, il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova certa e definitiva dell'allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminoso. Fatto 1. Con ordinanza in data 15/06/2021- dep. 12/08/2021 il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA-sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP di REGGIO CALABRIA in data 8/04/2021 aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2019, n. 7260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7260
Data del deposito : 27 novembre 2019

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