Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera allo stesso modo anche con riferimento alle associazioni mafiose cd. "nuove" e può essere, quindi, superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice.
Commentari • 2
- 1. Partecipa ad una associazione mafiosa anche chi trasmette messaggi e direttive tra il soggetto latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 maggio 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Catania confermava una ordinanza con cui il GIP aveva applicato ad un indagato la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione alla associazione di stampo mafioso. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge penale in ordine …
Leggi di più… - 2. Associazione mafiosa: il tempo silente non basta per la revoca della custodia cautelare in carcere.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 febbraio 2022
Cassazione penale sez. II, 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 21/02/2022), n.5892 La massima La Suprema Corte con la sentenza in argomento ha affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari viene meno solo col recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa. Pertanto, il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova certa e definitiva dell'allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminoso. Fatto 1. Con ordinanza in data 15/06/2021- dep. 12/08/2021 il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA-sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP di REGGIO CALABRIA in data 8/04/2021 aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2019, n. 7260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7260 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
07260-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1897 - Presidente - UGO DE CRESCIENZO -CC 27/11/2019 PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 37471/2019 AN IA DE IS RL AN DR RECCHIONE Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/08/2019 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DR RECCHIONE;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentiti gli avv. presenti G. Pezzuto e U. Pioletti insistevano per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO respingeva l'appello1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Lecce proposto avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che a sua volta aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della massima misura cautelare imposta al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di persistenza delle esigenze cautelari che veniva effettuato senza tenere conto del tempo intercorso tra i fatti in contestazione e l'applicazione della misura;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del pericolo di recidiva: la presunzione cautelare correlata alle imputazioni di partecipazione ad associazione mafiosa avrebbe potuto essere superata tenuto conto che non si procedeva in relazione ad una mafia storica e che il tempo trascorso dai fatti era rilevante e ragionevolmente indicativo della cessazione del pericolo come ritenuto anche dalla pubblica accusa che aveva fornito parere favorevole alla revoca della misura;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari: non sarebbe stata individuata la occasione di ricaduta nell'illecito che avrebbe potuto sostenere la valutazione in ordine alla attualità del pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. E' infondato il primo motivo di ricorso che, ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo cautelare, contesta la mancata valutazione del tempo intercorrente tra la applicazione della misura e la consumazione dei fatti in contestazione. Il collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale, invero non univoco, second cui he la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019 - dep. 08/05/2019, Bonforte, Rv. 275681; Cass. sez. 3 n. 27439 del 01/04/2014, Rv. 259723; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016 - dep. 09/12/2016, Gerbino, Rv. 268726 contra recentemente Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019 - dep. 17/10/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019 - dep. 08/02/2019, PIANTA ROBERTO, Rv. 27486101). Nel caso in esame, come rilevato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, premessa la natura neutra del c.d. "tempo silente" non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati dal ricorrente elementi idonei a vincere la vigente presunzione relativa di pericolosità, "attiva" in quanto correlata alla emersione di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione ad una associazione di stampo mafioso (pag. 4 dell'ordinanza impugnata) Il Tribunale per il riesame sulla base delle emergenze disponibili ha infatti ritenuto operativa la associazione criminale per il quale il ricorrente era stato 2 condannato, valutando tale circostanza come incompatibile con il superamento della presunzione di pericolosità, nulla rilevando che alcuni dei coimputati del MB fossero stati assolti, con formula dubitativa peraltro.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La riconducibilità della associazione cui faceva capo il MB a una "piccola mafia", dedotta dal ricorrente, non trova infatti conferma nelle emergenze procedimentali e, comunque, anche qualora fosse provata, non è da sola sufficiente a ritenere superata la presunzione relativa di pericolosità correlata alla emersione di gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., operativa in relazione a tutte le associazioni mafiose sia "storiche" che di nuova costituzione. Sul tema il collegio rileva che la stabilità e persistenza delle associazioni mafiose storiche supporta la presunzione di pericolosità ed attenua gli oneri motivazionali in ordine alla rilevazione della esistenza ed attualità delle misure in relazione al decorso del tempo tra consumazione dei fatti ed applicazione della misura. Tale approdo emerneutico fondato sulla valorizzazione di consolidate e stabili massime di esperienza non implica che associazioni mafiose, "nuove" non siano assistite dalla medesima presunzione: quello che rileva ai fini della valutazione del pericolo cautelare è, infatti, la emersione di elementi che denotino la sua sicura cessazione in ipotesi riconducibile all'espresso recesso dell'indagato o all'esaurimento dell'attività associativa, essendo il tempo c.d. silente valutabile in via residuale, con stretto riferimento alla natura precaria e non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza intimidatoria ed attrattiva (in tal senso: Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018 - dep. 09/04/2018, Pisano, Rv. 272887, ma in senso sostanzialmente conforme Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017 - dep. 30/05/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019 - dep. 23/08/2019, FORGETTI DOMENICO, Rv. 2769050). La giurisprudenza che distingue tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, e mafie nuove si limita infatti ad affermare la "eventuale" rilevanza del tempo quando si procede per mafie non risalenti e strutturate, senza tuttavia individuare, neanche in tal caso alcun automatismo tra tempo c.d. "silente" e perenzione del pericolo cautelare (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019 - dep. 23/08/2019, Forgetti, Rv. 276905; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017 - dep. 30/05/2017, Politi, Rv. 270626). Nel caso di specie, come già rilevato, non sono emersi, né sono stati allegati elementi in grado di incidere sul quadro cautelare diversi dal trascorrere del tempo, circostanza che il Tribunale aveva ritenuto inidonea a superare la presunzione di pericolosità. 3 1.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso che denuncia il difetto di motivazione in ordine alla attualità del pericolo cautelare nella misura in cui non era stata individuata una concreta ed imminente occasione per delinquere è infondato.
1.3.1.Il collegio ribadisce che quando, come nel caso di specie, si riconosce la gravità indiziaria in relazione al reato di associazione mafiosa l'onere motivazionale gravante sul giudice in materia di riconoscimento delle esigenze cautelari e di conseguente valutazione della adeguatezza della cautela carceraria patisce una significativa attenuazione in quanto è limitato alla valutazione di elementi di fatto che indichino in concreto la assenza delle esigenze cautelari, tra i quali assume un ruolo del tutto residuale il decorso del tempo essendo invece decisiva la verifica della effettiva rescissione del vincolo associativo o della cessazione della attività associativa (Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018 - dep. 24/05/2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 5, n. 48285 del 12/07/2016 - dep. 16/11/2016, Girardo, Rv. 268413; Sez. 2, n. 11029 del 20/01/2016 - dep. 16/03/2016, P.M. in proc. AN e altro, Rv. 267727). Considerata la nota stabilità delle mafie storiche (mafia siciliana, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, anche nelle manifestazioni delocalizzate presenti nel Nord italia) il tempo dalla consumazione del reato non è elemento da solo idoneo ad annullare le esigenze cautelari, ritenute dal legislatore immanenti all'accertamento della gravità indiziaria in ordine alla condotta di partecipazione. Segnatamente: la doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria patisca alcuna attenuazione conseguente alla necessita introdotta dalla legge n. 47 del 2015 di valutare attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, attributi questi che sono immanenti alla associazione mafiosa. Si ritiene cioè che gli attributi della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione richiesti (in generale) dalla legge n. 47 del 2015 siano impliciti alla verifica della ragionevole probabilità di colpevolezza ad associazioni mafiose e che dunque la (speciale) presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., con la conseguente attenuazione degli oneri motivazionali non risulti incisa dalla modifica normativa (Sez. 2, n. 11029 del 20/01/2016 - dep. 16/03/2016, P.M. in proc. AN e altro, Rv. 267727, cit). A ciò si aggiunge che la verifica dell'attualità secondo la giurisprudenza che si condivide, contrariamente a quanto dedotto, è irrilevante l'emersione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016 - dep. 16/12/2016, Luca', Rv. 268977).
1.3.2. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche l'attualità del pericolo veniva implicitamente ritenuta dal Tribunale in relazione alla 4 immanente e persistente pericolosità correlata alla doppia presunzione legislativa (a) di esistenza del pericolo cautelare, (b) di adeguatezza della massima misura: presunzioni che non risultavano superata né da specifici elementi emersi nel corso della progressione processuale, né dalla evidenza di allegazioni difensive che si limitavano a rimarcare il decorso del tempo tra la data dei fatti e quella della conferma della adeguatezza della misura, emergenza giudicata legittimamente irrilevante dal provvedimento impugnato (supra §§ 1.1. e 1.2, pag. 4 del provvedimento impugnato) 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 27 novembre 2019 Il Presidente L'estensore Ugo De Crescienz Sandra RecchioneZandra bachow し DEROCITATO IN CANCELLERIA 24 FEB. 2020 IL CANCELLIERE Claudia Flanelli 5