Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2020, n. 8518
CASS
Sentenza 10 settembre 2020

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L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2020, n. 8518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8518
Data del deposito : 10 settembre 2020

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