Sentenza 7 dicembre 2021
Massime • 1
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2021, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2021 |
Testo completo
04950-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: 1688 - Presidente - Sent. n. sez. /2021 Gerardo Sabeone Maria Teresa Belmonte CC 07/12/2021- Irene Scordamaglia R.G.N. 20967/2021 Giuseppe Riccardi -Relatore - Giovanni Francolini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EA IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del Tribunale della libertà di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Raul Pellegrino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 06/05/2021 il Tribunale della libertà di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bari del 02/04/2021 che aveva sostituito l'originaria misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha ripristinato la misura cautelare in carcere nei confronti di NO IO in relazione al reato di partecipazione, con ruolo apicale, ad una associazione armata di tipo mafioso - articolazione della "Società Foggiana" - di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1), nonché ad una serie di reati di truffa aggravata in danno dell'Unione Europea e falsi (capi da 21 a 35). of 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NO IO, Avv. Raul Pellegrini, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Premessa la ricostruzione delle vicende cautelari coinvolgenti anche gli altri indagati, e richiamati i due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura relativa della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza ed alla rilevanza del c.d. tempo silente, lamenta che il Tribunale del riesame abbia riformato il provvedimento di sostituzione del Gip senza una motivazione rafforzata, e senza confrontarsi con i molteplici elementi evidenziati dal giudice per desumere una attenuazione delle esigenze cautelari;
aggiunge che non avrebbe adeguatamente valutato le posizioni cautelari di alcuni coindagati in posizione simile a quella dell'NO, nei confronti dei quali era stata disposta la sostituzione della misura;
sostiene infine che il sodalizio si sarebbe dissolto in seguito agli arresti, trattandosi di un "gruppo nuovo", non appartenente alla mafia storica della "Società Foggiana"; lamenta che non sia stato considerato lo stato di assoluta incensuratezza dell'indagato, il presidio del braccialetto elettronico, ed il tempo silente, trattandosi di condotte partecipative risalenti al più tardi al 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, concernente le esigenze cautelari, è inammissibile, perché generico, nella parte in cui omette un concreto confronto argomentativo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e manifestamente infondato.
1.1. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne, tra l'altro, il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. . In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L'antinomia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda 父 2 norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., nel senso che |"attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quello di cui all'art. 416 bis cod. pen.), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte, che, per la rilevanza della questione, merita di essere, sia pur succintamente, richiamata: Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n.203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o GE 3 permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare"; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; nello stesso senso, Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004: "La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)"). S 4 1.2. La dimensione consolidata dell'interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall'orientamento, rimasto del tutto minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805, in una fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203); orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231). Sia sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e la condivisibilità dell'interpretazione sistematica affermata dall'orientamento assolutamente prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale;
in caso contrario, si affiderebbe all'interpretazione giurisprudenziale un ruolo 'normativo', 'paralegislativo', eccentrico rispetto al quadro costituzionale, ancora proiezione del principio della divisione dei poteri.
1.3. Pur essendo l'orientamento richiamato infra § 1.1. assorbente della questione della pretesa relatività della presunzione di pericolosità, merita comunque di essere precisato che l'ordinanza impugnata ha nondimeno motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che all'indagato sono contestati fatti commessi sino al 2018 con permanenza, che gli è addebitato un ruolo associativo operativo ed apicale, che non vi sono segnali di allontanamento dal sodalizio che possano far ritenere rescisso il 5 vincolo associativo o di dissoluzione del sodalizio criminale, e dunque venuto meno il rischio di recidiva: la pericolosità dell'odierno ricorrente, desunta dal ruolo assunto nel sodalizio criminale e dalla natura 'storica' del gruppo - articolazione della c.d. "società foggiana" sono stati infatti ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie, in assenza di qualsivoglia rescissione del legame associativo. Del resto, nel rammentare che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), va altresì evidenziato che la deduzione con cui si sostiene la risalenza nel tempo (2018) dei fatti oggetto del titolo cautelare è manifestamente infondata, trattandosi di epoca non distante dall'adozione della cautela. Va aggiunto che il ricorso omette di confrontarsi con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale, oltre ad aderire espressamente all'orientamento ribadito da questo Collegio (richiamato infra § 1.1), evidenzia come il provvedimento di sostituzione della misura carceraria sia fondato su una errata applicazione dell'orientamento minoritario che valorizza il c.d. 'tempo silente', formatosi in relazione ad ipotesi di reati istantanei, non già permanenti, e di decorso di numerosi anni (7 anni, 10 anni) dalla commissione del reato oggetto del titolo cautelare;
nella fattispecie, i titoli cautelari, tra i quali il reato associativo mafioso, di carattere permanente, riguardano reati commessi almeno fino al 2018. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 07/12/2021 6 Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Gillteppe Riccard Il Presidente Gerardo Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 FEB 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Q4 7