Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, purchè venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2015, n. 43288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43288 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
432 8 8 / 1 5 PU sentenza N. 1902 R. Gen. N. 23948/2015 Udienza del 01/10/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente Dott. MARGHERITA TADDEI Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere Dott. GEPPINO RAGO Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: RE FA nato il [...], avverso la sentenza del 01/04/2014 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina : Fodaroni che ha concluso per il rigetto;
FATTO 1. Con sentenza del 01/04/2014, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata in data 17/04/2012 dal tribunale della medesima città nei confronti di RE IO, «riqualificati i reati sub 1) e 2) alla stregua dell'art. 392/1 cod. pen., determina la pena in quella di euro trecento di multa [....]». Il tribunale, nel giudizio di primo grado, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di danneggiamento e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione, previo bilanciamento, in termini di equivalenza, tra le circostanze aggravanti contestate (recidiva reiterata) 1 e le circostanze attenuanti generiche;
all'esito del bilanciamento, il primo giudice aveva, poi, provveduto ad applicare la riduzione della : pena nella misura della metà ex art. 89 cod. pen., stante l'accertata seminfermità mentale dell'imputato. La Corte territoriale, rideterminava la pena nei seguenti termini: P.B. dopo la declaratoria di equivalenza l'unica possibile alla - stregua dell'art. 69/4 del cod. pen. tra le aggravanti della recidiva reiterata aggravata e le attenuanti generiche e del vizio parziale di mente == € 200,00 di multa;
con l'aumento per la continuazione, trattandosi di due distinte condotte violente = € 300,00 di multa)>>.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 597 COD. PROC. PEN.: la difesa del ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nell'inserire l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. nel bilanciamento (contrariamente a quanto aveva deciso il primo giudice), aveva violato il principio del divieto della reformatio in pejus in quanto la sentenza era stata impugnata solo dall'imputato: quindi, all'imputato - avendo dovuto la Corte rispettare l'architettura dei bilanciamenti strutturata dal giudice di prime cure>> - sarebbe spettata, una pena finale di € 150,00 invece che di 300,00. 2.2. VIOLAZIONE DELLA RECIDIVA: la difesa sostiene che, poiché i precedenti erano risalenti nel tempo ed erano relativi a reati ormai estinti al momento della commissione dei reati per cui è processo, la Corte non avrebbe potuto tenerne conto. DIRITTO 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 597 COD. PROC. PEN.: in via preliminare, va osservato che è pacifico che: a) la pena così come calcolata dal primo giudice è illegale sotto un duplice profilo: per avere escluso dal bilanciamento l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.; per avere diminuito la pena della metà, Min 2 : laddove, al più, ex art. 65 cod. pen., non prevedendo l'art. 89 cod. pen. la misura della diminuzione, avrebbe potuto essere ridotta di un terzo;
b) la pena così come determinata dalla Corte territoriale, invece, è corretta. In punto di diritto, i principi ai quali attenersi sono quelli di seguito indicati. La regola generale è che «il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo»: Cass. 49404/2013 Rv. 258128; Tuttavia, la suddetta regola, non è violata ove il giudice di appello, su impugnazione del solo imputato, proceda, fermo restando il fatto, alla derubricazione del reato ritenuto in primo grado (in terminis: Cass. 40049/2009 riv 244748; Cass. 41279/2012 Rv. 253609) e ciò perché, essendo devoluta l'intera vicenda processuale e mutando la qualificazione giuridica dei fatti, necessariamente, muta anche la valutazione in termini di gravità e, quindi, di trattamento sanzionatorio: l'unico limite che il giudice di appello deve, però, mantenere, è quello della determinazione della pena che non può essere più gravosa di quella inflitta dal primo giudice. La complessa problematica avente ad oggetto la questione se e in che termini il giudice di appello, violi il divieto di reformatio in peius, nel caso muti (in sfavore dell'imputato) uno dei fattori del calcolo della pena, pur non irrogando una pena superiore a quella inflitta dal primo giudice, variamente risolta da questa Corte, è, quindi, parzialmente diversa da quella in esame in cui, come si è detto, è mutata la qualificazione giuridica del fatto. Sul punto, è opportuno rammentare che le SSUU, con la sentenza n° 16208/2014 riv 258653, hanno stabilito che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento 3 : maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. La fattispecie, ovviamente, è diversa da quella in esame, ma quello che rileva è che è stato affermato il principio secondo il quale, una volta che muti la struttura del reato (come nel caso di specie), il giudice di appello si riappropria di tutti i poteri relativi alla rideterminazione della pena, con l'unico limite costituito dalla pena che non può essere superiore a quella inflitta dal giudice a quo. Nel caso di specie, non solo la Corte di Appello ha riqualificato il fatto in modo più favorevole all'imputato, ma ha anche inflitto una sanzione di gran lunga ad esso più favorevole, pur correggendo gli evidenti errori commessi dal primo giudice: di conseguenza, non è ipotizzabile alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus non potendosi pretendere, secondo la tesi del ricorrente, che la Corte, pur essendo mutata la struttura del reato e pur, quindi, dovendo ex novo rideterminare la pena, reiterasse gli evidenti errori commessi dal primo giudice e, quindi, applicasse, nuovamente, una pena che sarebbe stata palesemente illegale. La doglianza va, pertanto, disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, provvedendo, quindi, ad irrogare una pena legale e comunque non superiore a quella inflitta dal primo giudice>>
2. VIOLAZIONE DELLA RECIDIVA: la censura è manifestamente infondata in quanto, non essendo stata dedotta con i motivi di appello, non può essere scrutinata in questa sede di legittimità. Trova, quindi, applicazione il principio di diritto secondo il quale La esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto di impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di F i. appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. che consente di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparizione tra circostanze, ma non di procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento>>: Cass. 7309/2015 riv 262744. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 01/10/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Franco Fiandanese) franco fandany IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Rago) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 OTT 2015 IL EMA DI CANCELLIERE Claudia Pianelli M 5