Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di tenuta di scritture contabili, il d.l. 10 giugno 1994, n.357 convertito nella legge 8 agosto 1994, n.489 non ha innovato nulla circa la bollatura iniziale, poiché le modifiche da esso introdotte riguardano soltanto il regime delle vidimazioni periodiche. (Fattispecie relativa a scritturazioni nel registro IVA di acquisti risalenti a data antecedente alla prima bollatura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/1998, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 18.12.1998
2. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere SENTENZA
3. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere N.3900
4. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.23836/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ME IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 2 marzo 1998 dal tribunale di Roma;
Udita nella pubblica udienza del 18 dicembre 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per la qualificazione del fatto come reato ex art.1, sesto comma, ultima parte, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la determinazione della pena;
Svolgimento del processo
Il tribunale di Roma, con sentenza del 2 marzo 1998, dichiarò IO ME colpevole del reato di cui all'art. 1, sesto comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere tenuto irregolarmente il registro IVA
acquisti, effettuando scritturazioni per il periodo dall'11 luglio al 25 ottobre 1994, senza avere provveduto alla prescritta bollatura e vidimazione, e lo condannò alla pena di lire un milione di ammenda, oltre pena accessoria.
Il ME propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 1, sesto comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, così come modificato dall'art. 7 bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489.
Lamenta, in particolare, che il tribunale non ha tenuto conto che quest'ultima disposizione ha eliminato la sanzione penale per il caso di omessa vidimazione delle scritture contabili.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Invero, l'art. 7 bis, comma ottavo, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489, dispone che al comma sesto dell'art. 1 del decreto legge 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nel secondo periodo sono soppresse le parole "e non vidimate per almeno due anni consecutivi" e nel terzo periodo sono soppresse le parole da "ovvero la vidimazione" fino alla fine del comma. A seguito di tali modificazioni, il primo periodo del sesto comma dell'art.1 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, continua a punire chi non tiene o non conserva per il periodo stabilito taluna delle scritture contabili obbligatorie ivi indicate. Il secondo periodo del medesimo comma dispone che si considerano non tenute le scritture contabili non bollate nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute, mentre il terzo periodo punisce con una pena più lieve l'irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura non è stata apposta su ciascun volume.
Ne consegue che, come peraltro già rilevato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, il decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489, non ha innovato nulla in materia di bollatura iniziale delle scritture contabili, poiché le modifiche da esso introdotte riguardano soltanto il regime delle vidimazioni periodiche. Sicché continuano a dovere essere considerate non tenute le scritture contabili non bollate e quindi integra il reato di cui al primo periodo del citato sesto comma l'ipotesi di irregolare tenuta del registro IVA acquisti, consistente nella annotazione di operazioni contabili antecedenti la data della formale istituzione del registro stesso e della conseguente bollatura da parte dell'ufficio IVA (cfr. Sez. III, 18 ottobre 1995, Della, m. 203.215; Sez. III, 7 febbraio 1996, Sansone, m. 204.719).
Nella specie il tribunale ha accertato in punto di fatto che l'imputato aveva effettuato scritturazioni nel registro IVA acquisti antecedentemente alla sua bollatura, dato che le registrazioni (per circa 70 milioni di lire) risalivano al luglio 1974 mentre la bollatura era stata effettuata solo il 26 ottobre 1994. Esattamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto integrato il reato di cui al primo periodo del sesto comma dell'art.1 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, pure a seguito delle modificazioni apportate dal decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489, in quanto le scritturazioni erano state effettuate in un registro privo della bollatura e che pertanto doveva considerarsi come non tenuto ai sensi del secondo periodo del medesimo comma. È poi evidente come nella specie non sia ravvisabile il reato di cui al terzo periodo del medesimo sesto comma, prospettato dal procuratore generale nelle sue conclusioni in udienza, giacché esso riguarda l'ipotesi in cui le scritture contabili siano irregolari perché la bollatura non è stata apposta su ciascun volume e non già l'ipotesi ricorrente nella specie di scritture contabili non bollate e quindi da ritenersi come non tenute.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999