Cass. civ., sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 8426
CASS
Sentenza 31 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 26 marzo 2025, con pubblicazione avvenuta il 31 marzo 2025. Le parti in causa erano gli eredi di un soggetto che aveva emesso assegni bancari e l'erede di un creditore che aveva intimato un precetto. I ricorrenti sostenevano che l'azione esecutiva fosse inammissibile nei loro confronti, poiché gli assegni erano stati emessi in qualità di delegati e non come legali rappresentanti della società. Contestavano anche la legittimità dell'azione cartolare, evidenziando che l'emissione degli assegni era avvenuta sotto minaccia e intimidazione.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'azione cartolare era valida e che il firmatario degli assegni, pur non essendo il legale rappresentante della società, era comunque obbligato a pagare. Ha sottolineato che l'azione cartolare non richiede di considerare il rapporto sottostante, ma si basa esclusivamente sulla letteralità del titolo. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'altra parte per tardività. La Corte ha ribadito che, in materia di titoli di credito, la titolarità del diritto è attribuita dalla proprietà del titolo e che il debitore può opporre solo eccezioni personali, non legate al rapporto causale.

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Massime2

In tema di precetto fondato su assegno bancario, ove questo sia tratto da conto corrente intestato a una società e risultato sprovvisto di fondi, il prenditore dell'assegno ha facoltà di agire esecutivamente in danno del traente che vi abbia apposto in calce la sua personale sottoscrizione, salvo che dal titolo risulti che egli abbia espressamente ed univocamente dichiarato di agire in nome e per conto della società correntista.

Il giudice di merito - investito dell'opposizione all'esecuzione fondata su un assegno bancario, tratto da conto corrente intestato a una società e risultato sprovvisto di fondi - non è tenuto a valutare l'eventuale riferibilità del debito alla società titolare del conto in virtù di un rapporto causale sottostante, in quanto l'obbligato cartolare va individuato, in base alle risultanze letterali dell'assegno, nel sottoscrittore del titolo, con la conseguenza che quest'ultimo, se non ha agito in nome e per conto del correntista spendendo espressamente il suo nome, non può liberarsi né allegando eventuali rapporti causali sottostanti, né prospettando di aver agito in forza di una delega che gli ha conferito il potere di emettere il titolo nell'interesse del terzo.

Commentari3

  • 1Assegni per conto altrui, paga chi firma se manca l’indicazione della delegaAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 27 aprile 2025

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

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    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 8426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8426
Data del deposito : 31 marzo 2025

Testo completo