Articolo 2021 del Codice civile
Articolo 2020Articolo 2022
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19 aprile 1942
Art. 2021.

(Legittimazione del possessore).

Il possessore di un titolo nominativo e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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