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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9385 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2149/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , nella persona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2149/2025
Tra in persona del l.r.p.t. Sig.ra (c.f. Parte_1 Parte_2
), C.F./P.VA: , con sede in Napoli (NA), Corso C.F._1 P.IVA_1
Novara n.10, cap 80142, elettivamente domiciliata in Modena (MO) alla Via Contri n.1, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Nacca (cf. ), C.F._2 Parte_3
(cf. ) e (cf.
[...] C.F._3 Parte_4
), i quali la rappresentano e difendono nel presente C.F._4 procedimento, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
P. VA , in persona del legale rappresentante p.t., Sig. CP_1 P.IVA_2
(c.f. ), con sede legale in Casal di Principe CP_2 C.F._5
(Caserta) alla Via Cavour n. 220, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Menotti Madonna [c.f. tel/fax: 0823.224688, Pec: C.F._6
, ed elettivamente domiciliata per questo giudizio in San Email_1
Nicola la Strada, alla Via P. Harris n°20, presso il suo studio.
OPPOSTA CONCLUSIONI Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.10.2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 27.12.2024 veniva notificato alla decreto ingiuntivo Controparte_3 con il quale s'intimava il pagamento di €107.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per lavori edili che la aveva asseritamente eseguito in forza di CP_1 un subappalto concluso con la resistente società. In particolare, in base al ricorso presentato dalla l'ingiunta avrebbe omesso, CP_1 per un importo di € 20.000,00, il saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'unità immobiliare sita in Roma, alla via Tiriolo n.23. Inoltre, la avrebbe aggravato la sua posizione debitoria con la Controparte_3 mancata corresponsione di € 87.000,00, a saldo di altri lavori edili che la CP_1 eseguiva in SAApollinare (Frosinone), alla via Felci, n.
7. Con atto di opposizione notificato e depositato in data 30.01.2025, la Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso monitorio, denunciava alcuni
[...] comportamenti irregolari da parte della in ordine all'adempimento della CP_1 prestazione dovuta. In particolare, l'intimata evidenziava che la aveva accumulato un notevole ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori presso l'immobile ubicato in Roma, alla via Tiriolo n. 23; eccepiva, inoltre, la non corrispondenza delle opere realizzate rispetto alla cifra richiesta e l'abbandono del cantiere, nonché la liberazione dello stesso da tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori. Le doglianze di parte opponente rimarcavano la presenza di ritardi e la non conformità delle opere agli standard qualitativi e alle specifiche tecniche accettate del settore, oltre alla mancata documentazione e rendicontazione delle prestazioni eseguite. In merito ai lavori edili commissionati in SAApollinare, l'opponente deduceva che gli stessi erano stati già interamente saldati. Ciò nonostante, l'opposta procedeva ad emettere fattura con la quale richiedeva, per la prestazione eseguita, il pagamento di € 87.000,00. La fattura emessa in relazione ai lavori eseguiti presso il cantiere di SAApollinare riguarderebbe attività mai svolte in favore della;
tale comportamento Parte_1 induceva la opponente a ritenere che la condotta della controparte fosse alimentata da ritorsione per la controversia sorta in merito al cantiere sito in Roma. Il comportamento della veniva tacciato d'inaffidabilità e di mancanza di buona CP_1 fede. L'ingiunta sottolineava che la controparte aveva depositato l'ultimo bilancio nel 2020 e che inoltre risultava gravata da protesti. Rilevava che la stessa non aveva allegato le scritture contabili asseverate, né aveva mai comunicato il DURC. Premesso quanto esposto, la chiedeva la revoca del decreto Controparte_3 ingiuntivo e la condanna della per responsabilità aggravata ex art 96, comma 3, CP_1
c.p.c.
pagina 2 di 6 Dal suo canto, parte opposta si costituiva in data 10.09.2025, chiedendo il rigetto di tutte le domande ed eccezioni della controparte, evidenziandone la genericità e la mancanza di supporto documentale. La società convenuta (opposta) assumeva che non ci sarebbe mai stata contestazione specifica in ordine al documento “LAVORAZIONI ESEGUITE” da parte della ingiunta, né sarebbe stato mosso alcun rilievo sulla quantificazione o sulla congruità degli importi indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio. Le fatture poste a base del ricorso non sarebbero mai state oggetto di contestazione specifica da parte dell'intimata e, pertanto, costituirebbero prova del rapporto negoziale e del credito azionato;
aggiungendo, inoltre, che il parziale pagamento delle fatture da parte di costituirebbe comportamento concludente idoneo a provare Parte_1 Contr l'esistenza del credito rivendicato dalla . Ancora, l'opposta evidenziava la contraddittorietà delle allegazioni della controparte, affermando, quest'ultima, da un lato, che le opere non erano state eseguite e, dall'altro lato, che erano state eseguite male. Contr Infine, la rilevava che l'avversa eccezione di mancato deposito dei bilanci o del
DURC non era idonea a scalfire le sue pretese economiche, non incidendo in alcun modo sulla fondatezza del credito da essa rivendicato, ma comprovando, piuttosto, la pretestuosità dell'opposizione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. L'opposizione in esame appare fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. In particolare, la questione dibattuta non è data dall'esistenza del rapporto negoziale, che trova la sua fonte in un accordo verbale di subappalto, ma dalla titolarità di un diritto di credito in capo a parte opposta. L'esistenza del credito viene negata dalla ingiunta a causa dell'inesatta esecuzione delle prestazioni dovute dalla società subappaltatrice in relazione al cantiere sito in Roma, nonchè per l' asserito integrale soddisfacimento del credito in relazione al cantiere sito in SARA . Sotto il primo profilo, sebbene le fatture possano annoverarsi tra le prove scritte del credito ex artt. 633 e ss cpc, sulle scorta delle quali è possibile emettere decreto ingiuntivo, in sede d'opposizione la parte che intenda ottenere la condanna al pagamento della prestazione pecuniaria soggiace alla regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. Questa disposizione richiede che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Dal suo canto, la non contesta la circostanza di non aver Controparte_3 provveduto a pagare alcune delle fatture emesse dalla C.P.L., ma eccepisce che gli pagina 3 di 6 importi richiesti e contenuti nel decreto ingiuntivo non siano dovuti, in quanto non giustificati da prestazioni eseguite dalla controparte. La linea difensiva della integra, pertanto, un'eccezione Controparte_3
d'inadempimento ex art 1460 cc, che determina l'inversione dell'onere della prova di cui all'art 2697 c.c in capo alla CP_1
È la stessa parte opposta, a fronte dell'inadempimento contestato, a dover indicare e dimostrare quali siano state le specifiche opere eseguite e di averle esattamente adempiute. Tale assunto trova conferma nella sentenza delle SS UU n.135533 del 30.10.2001, secondo la quale “il creditore deve soltanto provare la fonte legale o negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 , risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento”.
Riguardo al profilo probatorio dell'adempimento da parte della , non può ritenersi CP_1 raggiunta la prova che la prestazione sia stata esattamente eseguita. In merito ai lavori da realizzare presso l'unità immobiliare ubicata in Roma, non è stata prodotta alcuna documentazione, che possa provare l'adempimento dell'obbligazione prevista dal contratto di subappalto. Il documento che elenca i lavori eseguiti trova la sua smentita, prima nella comunicazione che il Direttore dei lavori inoltrava alla (doc.1 del Parte_1 fascicolo di parte opponente: comunicazione del D.L. del 29-6-2022), e, successivamente, nella diffida che il 29.06.2022 la provvedeva a Controparte_3 inviare alla società subappaltatrice (doc.2 del fascicolo di parte opponente). Il Direttore dei lavori dava conto alla del notevole ritardo e della cattiva Parte_1 esecuzione delle opere da parte della sollecitando i rimedi più opportuni per CP_1 la problematica esposta. Successivamente, la corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti per porre fine alla situazione d'inadempimento sfociava, in data 26.07.2022, nella comunicazione di risoluzione contrattuale del contratto di subappalto ad opera di parte opponente (doc.4 del fascicolo di parte opponente, non disconosciuto dall'opposta).
Pertanto, non è possibile asserire, come propone la che non vi sia stata CP_1 contestazione delle opere eseguite. Per quanto concerne la valenza probatoria delle fatture, si osserva, inoltre, che il parziale pagamento di cui parla la C.P.L., che costituirebbe comportamento concludente dal quale desumere l'esistenza del credito, non ha ad oggetto la fattura dell'importo di euro 20.000,00 azionata con il ricorso monitorio. pagina 4 di 6 Il pagamento concerne, in particolare, somme di denaro documentate in altre fatture. Va, poi, sottolineato che la fattura in contestazione (fattura 10/FE/2022) non contiene un'indicazione specifica delle opere eseguite, facendo generico riferimento a
“1 SAL-lavori di ristrutturazione presso vostro cantiere sito in Roma, via Tiriolo, n.23, interno 2”. Tali circostanze inducono a ritenere che la documentazione allegata in giudizio, oltre ad essere stata oggetto di contestazione specifica, non possa integrare prova dell'esatto adempimento da parte della CP_1
La fattura che documenta l'importo richiesto con il ricorso monitorio (allegato 11 del fascicolo di parte opponente) si limita a richiamare l'oggetto principale del contratto di subappalto, ossia i lavori di ristrutturazione affidati alla CP_1
Ne consegue che non può ritenersi generica la contestazione di parte opponente, atteso che tale è la natura dell'attestazione contenuta nella fattura stessa, di talchè la ingiunta non avrebbe potuto, di certo, contestare, in maniera più dettagliata, la fattura stessa, stante l'estrema genericità del suo contenuto. Infondato si rivela anche l'ulteriore assunto di parte opposta, secondo cui sarebbe contraddittorio affermare che l'opera non è stata eseguita e, allo stesso tempo, che è stata eseguita male;
si evince dall'atto di opposizione come la società committente ( Pt_1
) abbia indicato tanto l'esistenza di lavori non adeguatamente realizzati, quanto la
[...] mancata ultimazione dell'opera commissionata. Sotto tale profilo, la si è limitata a dichiarare, come riportato in atti, le singole CP_1 prestazioni che, a suo dire, sarebbe state compiute, in totale assenza di documentazione tecnica, idonea a comprovare sia l'effettiva realizzazione delle opere, che la corretta esecuzione delle stesse. Le stesse considerazioni valgono anche per i lavori eseguiti presso il cantiere di S.Apollinare.
In particolare, la fattura che parte opposta fa valere, avente ad oggetto un importo di 87.000,00 €, appare generica (si legge nella fattura: “Saldo Lavori di ristrutturazione presso il vostro cantiere sito in SARA consistenti principalmente in:
*Demolizioni di pavimentazione, tramezzature e spicconatura intonaco;
* Posa di massetto di sottofondo e pavimentazione, realizzazione di tramezzature interne;
*rifacimento intonaco e assistenza muraria impianti e lavori di rifacimento tetto, fognatura e ristrutturazione in genere.”), oltre a riprodurre quasi pedissequamente lavori fatturati più di un anno prima (v.fattura 3/FE del 29-12-2021, in cui si legge: Lavori di ristrutturazione presso il vostro cantiere sito in SARA consistenti principalmente in: * Demolizioni di pavimentazione, tramezzature e spicconatura intonaco;
* Posa di massetto di sottofondo e pavimentazione, realizzazione di tramezzature interne;
* rifacimento intonaco e assistenza muraria impianti”); lavori per i quali la asserisce di aver eseguito il pagamento e che la non Parte_1 CP_1 contesta di aver ricevuto, solo deducendo trattarsi di un mero acconto. Dalla fattura n.3/FE del 29-12-2021 non emerge, però, alcun elemento, da cui desumere che la stessa veniva emessa a titolo di acconto, non essendo in essa riportata tale dicitura.
pagina 5 di 6 Per tutte le argomentazioni esposte l'opposizione va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto, non avendo la fornito adeguata prova del CP_1 vantato credito. Si respinge l'istanza ex art 96 c.p.c, proposta da parte opponente, non ravvisandosi né mala fede, né colpa grave nel comportamento della opposta, né apparendo pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dalla stessa con il ricorso monitorio. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per le fasi studio e introduttiva, stante la semplicità delle questioni oggetto di causa;
ugualmente si determinano gli onorari nei valori minimi per le fasi istruttoria-trattazione e decisionale, stante la natura documentale della causa e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc (senza scritti conclusivi particolarmente complessi).
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Luigia
Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, cosi provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6721/2024, emesso dal Tribunale di Napoli il 27.12.2024;
-condanna l'opposta al rimborso in favore dell'opponente delle spese del CP_1 presente procedimento di opposizione, che liquida in € 7052,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c avanzata da parte opponente.
Cosi deciso in Napoli, in data 20-10-2025
Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , nella persona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2149/2025
Tra in persona del l.r.p.t. Sig.ra (c.f. Parte_1 Parte_2
), C.F./P.VA: , con sede in Napoli (NA), Corso C.F._1 P.IVA_1
Novara n.10, cap 80142, elettivamente domiciliata in Modena (MO) alla Via Contri n.1, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Nacca (cf. ), C.F._2 Parte_3
(cf. ) e (cf.
[...] C.F._3 Parte_4
), i quali la rappresentano e difendono nel presente C.F._4 procedimento, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
P. VA , in persona del legale rappresentante p.t., Sig. CP_1 P.IVA_2
(c.f. ), con sede legale in Casal di Principe CP_2 C.F._5
(Caserta) alla Via Cavour n. 220, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Menotti Madonna [c.f. tel/fax: 0823.224688, Pec: C.F._6
, ed elettivamente domiciliata per questo giudizio in San Email_1
Nicola la Strada, alla Via P. Harris n°20, presso il suo studio.
OPPOSTA CONCLUSIONI Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.10.2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 27.12.2024 veniva notificato alla decreto ingiuntivo Controparte_3 con il quale s'intimava il pagamento di €107.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per lavori edili che la aveva asseritamente eseguito in forza di CP_1 un subappalto concluso con la resistente società. In particolare, in base al ricorso presentato dalla l'ingiunta avrebbe omesso, CP_1 per un importo di € 20.000,00, il saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'unità immobiliare sita in Roma, alla via Tiriolo n.23. Inoltre, la avrebbe aggravato la sua posizione debitoria con la Controparte_3 mancata corresponsione di € 87.000,00, a saldo di altri lavori edili che la CP_1 eseguiva in SAApollinare (Frosinone), alla via Felci, n.
7. Con atto di opposizione notificato e depositato in data 30.01.2025, la Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso monitorio, denunciava alcuni
[...] comportamenti irregolari da parte della in ordine all'adempimento della CP_1 prestazione dovuta. In particolare, l'intimata evidenziava che la aveva accumulato un notevole ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori presso l'immobile ubicato in Roma, alla via Tiriolo n. 23; eccepiva, inoltre, la non corrispondenza delle opere realizzate rispetto alla cifra richiesta e l'abbandono del cantiere, nonché la liberazione dello stesso da tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori. Le doglianze di parte opponente rimarcavano la presenza di ritardi e la non conformità delle opere agli standard qualitativi e alle specifiche tecniche accettate del settore, oltre alla mancata documentazione e rendicontazione delle prestazioni eseguite. In merito ai lavori edili commissionati in SAApollinare, l'opponente deduceva che gli stessi erano stati già interamente saldati. Ciò nonostante, l'opposta procedeva ad emettere fattura con la quale richiedeva, per la prestazione eseguita, il pagamento di € 87.000,00. La fattura emessa in relazione ai lavori eseguiti presso il cantiere di SAApollinare riguarderebbe attività mai svolte in favore della;
tale comportamento Parte_1 induceva la opponente a ritenere che la condotta della controparte fosse alimentata da ritorsione per la controversia sorta in merito al cantiere sito in Roma. Il comportamento della veniva tacciato d'inaffidabilità e di mancanza di buona CP_1 fede. L'ingiunta sottolineava che la controparte aveva depositato l'ultimo bilancio nel 2020 e che inoltre risultava gravata da protesti. Rilevava che la stessa non aveva allegato le scritture contabili asseverate, né aveva mai comunicato il DURC. Premesso quanto esposto, la chiedeva la revoca del decreto Controparte_3 ingiuntivo e la condanna della per responsabilità aggravata ex art 96, comma 3, CP_1
c.p.c.
pagina 2 di 6 Dal suo canto, parte opposta si costituiva in data 10.09.2025, chiedendo il rigetto di tutte le domande ed eccezioni della controparte, evidenziandone la genericità e la mancanza di supporto documentale. La società convenuta (opposta) assumeva che non ci sarebbe mai stata contestazione specifica in ordine al documento “LAVORAZIONI ESEGUITE” da parte della ingiunta, né sarebbe stato mosso alcun rilievo sulla quantificazione o sulla congruità degli importi indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio. Le fatture poste a base del ricorso non sarebbero mai state oggetto di contestazione specifica da parte dell'intimata e, pertanto, costituirebbero prova del rapporto negoziale e del credito azionato;
aggiungendo, inoltre, che il parziale pagamento delle fatture da parte di costituirebbe comportamento concludente idoneo a provare Parte_1 Contr l'esistenza del credito rivendicato dalla . Ancora, l'opposta evidenziava la contraddittorietà delle allegazioni della controparte, affermando, quest'ultima, da un lato, che le opere non erano state eseguite e, dall'altro lato, che erano state eseguite male. Contr Infine, la rilevava che l'avversa eccezione di mancato deposito dei bilanci o del
DURC non era idonea a scalfire le sue pretese economiche, non incidendo in alcun modo sulla fondatezza del credito da essa rivendicato, ma comprovando, piuttosto, la pretestuosità dell'opposizione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. L'opposizione in esame appare fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. In particolare, la questione dibattuta non è data dall'esistenza del rapporto negoziale, che trova la sua fonte in un accordo verbale di subappalto, ma dalla titolarità di un diritto di credito in capo a parte opposta. L'esistenza del credito viene negata dalla ingiunta a causa dell'inesatta esecuzione delle prestazioni dovute dalla società subappaltatrice in relazione al cantiere sito in Roma, nonchè per l' asserito integrale soddisfacimento del credito in relazione al cantiere sito in SARA . Sotto il primo profilo, sebbene le fatture possano annoverarsi tra le prove scritte del credito ex artt. 633 e ss cpc, sulle scorta delle quali è possibile emettere decreto ingiuntivo, in sede d'opposizione la parte che intenda ottenere la condanna al pagamento della prestazione pecuniaria soggiace alla regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. Questa disposizione richiede che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Dal suo canto, la non contesta la circostanza di non aver Controparte_3 provveduto a pagare alcune delle fatture emesse dalla C.P.L., ma eccepisce che gli pagina 3 di 6 importi richiesti e contenuti nel decreto ingiuntivo non siano dovuti, in quanto non giustificati da prestazioni eseguite dalla controparte. La linea difensiva della integra, pertanto, un'eccezione Controparte_3
d'inadempimento ex art 1460 cc, che determina l'inversione dell'onere della prova di cui all'art 2697 c.c in capo alla CP_1
È la stessa parte opposta, a fronte dell'inadempimento contestato, a dover indicare e dimostrare quali siano state le specifiche opere eseguite e di averle esattamente adempiute. Tale assunto trova conferma nella sentenza delle SS UU n.135533 del 30.10.2001, secondo la quale “il creditore deve soltanto provare la fonte legale o negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 , risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento”.
Riguardo al profilo probatorio dell'adempimento da parte della , non può ritenersi CP_1 raggiunta la prova che la prestazione sia stata esattamente eseguita. In merito ai lavori da realizzare presso l'unità immobiliare ubicata in Roma, non è stata prodotta alcuna documentazione, che possa provare l'adempimento dell'obbligazione prevista dal contratto di subappalto. Il documento che elenca i lavori eseguiti trova la sua smentita, prima nella comunicazione che il Direttore dei lavori inoltrava alla (doc.1 del Parte_1 fascicolo di parte opponente: comunicazione del D.L. del 29-6-2022), e, successivamente, nella diffida che il 29.06.2022 la provvedeva a Controparte_3 inviare alla società subappaltatrice (doc.2 del fascicolo di parte opponente). Il Direttore dei lavori dava conto alla del notevole ritardo e della cattiva Parte_1 esecuzione delle opere da parte della sollecitando i rimedi più opportuni per CP_1 la problematica esposta. Successivamente, la corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti per porre fine alla situazione d'inadempimento sfociava, in data 26.07.2022, nella comunicazione di risoluzione contrattuale del contratto di subappalto ad opera di parte opponente (doc.4 del fascicolo di parte opponente, non disconosciuto dall'opposta).
Pertanto, non è possibile asserire, come propone la che non vi sia stata CP_1 contestazione delle opere eseguite. Per quanto concerne la valenza probatoria delle fatture, si osserva, inoltre, che il parziale pagamento di cui parla la C.P.L., che costituirebbe comportamento concludente dal quale desumere l'esistenza del credito, non ha ad oggetto la fattura dell'importo di euro 20.000,00 azionata con il ricorso monitorio. pagina 4 di 6 Il pagamento concerne, in particolare, somme di denaro documentate in altre fatture. Va, poi, sottolineato che la fattura in contestazione (fattura 10/FE/2022) non contiene un'indicazione specifica delle opere eseguite, facendo generico riferimento a
“1 SAL-lavori di ristrutturazione presso vostro cantiere sito in Roma, via Tiriolo, n.23, interno 2”. Tali circostanze inducono a ritenere che la documentazione allegata in giudizio, oltre ad essere stata oggetto di contestazione specifica, non possa integrare prova dell'esatto adempimento da parte della CP_1
La fattura che documenta l'importo richiesto con il ricorso monitorio (allegato 11 del fascicolo di parte opponente) si limita a richiamare l'oggetto principale del contratto di subappalto, ossia i lavori di ristrutturazione affidati alla CP_1
Ne consegue che non può ritenersi generica la contestazione di parte opponente, atteso che tale è la natura dell'attestazione contenuta nella fattura stessa, di talchè la ingiunta non avrebbe potuto, di certo, contestare, in maniera più dettagliata, la fattura stessa, stante l'estrema genericità del suo contenuto. Infondato si rivela anche l'ulteriore assunto di parte opposta, secondo cui sarebbe contraddittorio affermare che l'opera non è stata eseguita e, allo stesso tempo, che è stata eseguita male;
si evince dall'atto di opposizione come la società committente ( Pt_1
) abbia indicato tanto l'esistenza di lavori non adeguatamente realizzati, quanto la
[...] mancata ultimazione dell'opera commissionata. Sotto tale profilo, la si è limitata a dichiarare, come riportato in atti, le singole CP_1 prestazioni che, a suo dire, sarebbe state compiute, in totale assenza di documentazione tecnica, idonea a comprovare sia l'effettiva realizzazione delle opere, che la corretta esecuzione delle stesse. Le stesse considerazioni valgono anche per i lavori eseguiti presso il cantiere di S.Apollinare.
In particolare, la fattura che parte opposta fa valere, avente ad oggetto un importo di 87.000,00 €, appare generica (si legge nella fattura: “Saldo Lavori di ristrutturazione presso il vostro cantiere sito in SARA consistenti principalmente in:
*Demolizioni di pavimentazione, tramezzature e spicconatura intonaco;
* Posa di massetto di sottofondo e pavimentazione, realizzazione di tramezzature interne;
*rifacimento intonaco e assistenza muraria impianti e lavori di rifacimento tetto, fognatura e ristrutturazione in genere.”), oltre a riprodurre quasi pedissequamente lavori fatturati più di un anno prima (v.fattura 3/FE del 29-12-2021, in cui si legge: Lavori di ristrutturazione presso il vostro cantiere sito in SARA consistenti principalmente in: * Demolizioni di pavimentazione, tramezzature e spicconatura intonaco;
* Posa di massetto di sottofondo e pavimentazione, realizzazione di tramezzature interne;
* rifacimento intonaco e assistenza muraria impianti”); lavori per i quali la asserisce di aver eseguito il pagamento e che la non Parte_1 CP_1 contesta di aver ricevuto, solo deducendo trattarsi di un mero acconto. Dalla fattura n.3/FE del 29-12-2021 non emerge, però, alcun elemento, da cui desumere che la stessa veniva emessa a titolo di acconto, non essendo in essa riportata tale dicitura.
pagina 5 di 6 Per tutte le argomentazioni esposte l'opposizione va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto, non avendo la fornito adeguata prova del CP_1 vantato credito. Si respinge l'istanza ex art 96 c.p.c, proposta da parte opponente, non ravvisandosi né mala fede, né colpa grave nel comportamento della opposta, né apparendo pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dalla stessa con il ricorso monitorio. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per le fasi studio e introduttiva, stante la semplicità delle questioni oggetto di causa;
ugualmente si determinano gli onorari nei valori minimi per le fasi istruttoria-trattazione e decisionale, stante la natura documentale della causa e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc (senza scritti conclusivi particolarmente complessi).
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Luigia
Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, cosi provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6721/2024, emesso dal Tribunale di Napoli il 27.12.2024;
-condanna l'opposta al rimborso in favore dell'opponente delle spese del CP_1 presente procedimento di opposizione, che liquida in € 7052,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c avanzata da parte opponente.
Cosi deciso in Napoli, in data 20-10-2025
Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
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