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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1104/2023 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre de' Picenardi, Parte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. LIVIA
[...]
SCHIZZEROTTO del Foro di Roma (C.F. ) e dall'Avv. SELENE C.F._1
CASAGRANDE del Foro di Perugia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio della seconda, in Perugia, Strada dei Loggi n. 22;
ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi CO C.F._3 residente in [...]1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIULIO CERIOLI (C.F.
) e SILVIA PIACENTINI (C.F. ) del Foro di Cremona, C.F._4 C.F._5 presso il cui studio elegge domicilio in Crema, Via A. Diaz 1/A;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_3 C.F._6 residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_4 C.F._7 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il 29 Parte_5 C.F._8 ottobre 1963 e residente a [...] 1;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_6 C.F._9 residente a [...];
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio ,
[...] CO
, e , chiedendo Parte_5 Parte_6 Parte_4 Parte_3 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Autorità adita, rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa:
pagina 1 di 5 In via principale, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 10 dicembre 2021 del sig. e della sig.ra , coniuge in regime di separazione CO Parte_5 dei beni, relativamente alla quota parte del sig. , in favore dei figli CO Parte_6
, e , (atto a rogito Notaio Dott. n. rep. 11283 n. raccolta
[...] Pt_4 Pt_3 Persona_1
5756), dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di disposizione del patrimonio limitatamente alla quota parte disposta dal sig. e, per l'effetto, ordinare al CO
Conservatore dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio competente la trascrizione dell'emananda sentenza, con spese a carico della parte convenuta. In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15% e
CAP”. Si è costituita in giudizio il convenuto , chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CO respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione. Sempre in via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione. Nel merito Respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario come previsto per legge”.
Non si sono invece costituiti i restanti convenuti, pur ritualmente citati, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice, respinte le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In data 26/6/2025, il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione.
Le domande svolte da meritano Parte_1 accoglimento, per le ragioni che seguono.
La società attrice ha proposto azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di sentire dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti (nella misura della quota di ½ originariamente in capo a
) dell'atto di donazione stipulato in data 10/12/2021 tra e CO CO
da un lato, e i loro figli , e Parte_5 Parte_6 Parte_4
, avente ad oggetto l'immobile sito in Crema meglio identificato in atti. Parte Parte_3 opponente ha eccepito, per converso: a) la carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire in capo alla società attrice, in quanto non sarebbe ancora sorto alcun credito in capo alla stessa, con conseguente assenza del suddetto presupposto dell'azione revocatoria;
b) l'assenza di prova degli ulteriori presupposti di cui all'art. 2901 c.c. (eventus damni, consilium fraudis), dovendosi ritenere l'atto dispositivo anteriore al sorgere del credito (neppure ancora sorto); c) l'estinzione dell'obbligazione per intrasmissibilità agli eredi a seguito del decesso del socio accomandatario e coobbligato solidale CP_2
pagina 2 di 5 Le suddette eccezioni sono tuttavia infondate, essendo invece presenti tutti i presupposti per l'esperimento e l'accoglimento della azione revocatoria (con conseguente sussistenza dell'interesse e Part della legittimazione ad agire della società AG .
Invero, in primo luogo, quanto all'esistenza di un credito idoneo ad ottenere la tutela revocatoria, la società attrice ha dedotto e dimostrato di essere coobbligata solidale, con diritto di regresso ex art. 6 L.
689/1981, con il convenuto al pagamento della sanzione amministrativa emessa in CO data 5/3/2020 dal Comune di CA per euro 240.000,00 (doc. 1 attrice), poi ridotta ad euro
150.000 dalla Corte d'Appello di Bologna (doc. 6 parte attrice). Si deve rilevare che, con riguardo al credito oggetto dell'actio pauliana, la giurisprudenza ha chiarito che la qualità di creditore è intesa in senso ampio, quale titolare di un credito già esistente ancorchè soggetto a termine o condizione, estendendosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso (v. sul punto Cass. n. 11755/2018, secondo cui “Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”; v. anche Cass. n. 3981/2003, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
"credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'eventus damni”).
Pertanto, le ragioni creditorie tutelabili con l'azione revocatoria sussistono anche nel caso di specie, in cui è sorto un debito dei coobbligati solidali nei confronti del Comune di CA, laddove dall'esecuzione dello stesso nei confronti della società attrice deriverebbe il suo diritto di regresso verso;
tale situazione è analoga alla situazione del fideiussore coobbligato del CO debitore principale, laddove le ragioni di credito del creditore nei confronti del garante sorgono solo in caso di inadempimento del debitore principale (ebbene, in questo caso, la giurisprudenza ha ammesso l'esercizio della revocatoria anche nei confronti del fideiussore, v. Cass. n. 10522/2020; inoltre, si ritengono pertanto legittimati ad agire anche tutti coloro a favore dei quali sia prevista, sulla base di un rapporto già esistente, la possibilità di un diritto di regresso contro altro soggetto, quali il terzo datore di garanzie reali o personali, l'avallante, il fideiussore, il girante del titolo cambiario, il condebitore solidale).
La tutela anticipata del credito anche eventuale è prevista dalla stessa lettera della legge (art. 2901 c.c., secondo cui la tutela è esperibile “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”) ed è inoltre coerente con il termine prescrizionale di 5 anni dalla data dell'atto (ex art. 2903 c.c.): se la società attrice – per tutelarsi contro gli atti dispositivi pregiudizievoli – dovesse attendere l'esecuzione ed il pagamento della sanzione, potrebbe incorrere nella prescrizione dell'azione.
pagina 3 di 5 Si rammenti peraltro che l'actio pauliana ha efficacia relativa nei confronti del creditore che l'ha azionata, che potrebbe rivalersi sul bene solo una volta effettivamente divenuto esigibile il credito, restando l'atto pienamente efficace nei confronti dei terzi in buona fede.
Peraltro, nella nozione di credito eventuale deve farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione: ciò implica sia la proponibilità della domanda revocatoria pur se è pendente tra le stesse parti un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale si è esperita l'actio pauliana sia la esclusione della necessità della sospensione di quest'ultimo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Irrilevante sul punto è poi la morte di in quanto, seppure egli fosse socio CP_2 Part accomandatario e dunque coobbligato con la (sola) società né egli è destinatario della sanzione o autore della violazione né la società suddetta è certo sua “erede” ai sensi dell'art. 7 L. 689/1981.
In secondo luogo, è stato all'evidenza posto in essere un atto dispositivo del patrimonio del debitore, il quale ha arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie.
Va premesso sul punto che l'eventus damni va interpretato estensivamente, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto difficoltosa.
Nel caso di specie, si tratta peraltro di donazione (a titolo gratuito, quindi senza corrispettivo) dell'unico immobile di proprietà del donante (come allegato e dimostrato da parte attrice, v. doc. 5, non avendo parte debitrice, come suo onere, invece dimostrato l'esistenza di altri cespiti aggredibili o in generale la sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare pienamente le ragioni creditorie): in altre parole, il debitore non ha neppure sostituito la garanzia immobiliare con quella monetaria del pagamento del prezzo.
Infine, quanto all'elemento soggettivo, si osserva che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario: esso dunque – per i crediti potenziali – va individuato nel momento in cui vengano in essere i presupposti che in potenza possono giustificare, quale antecedente logico, la successiva esigibilità del credito, seppure eventuale.
Nel caso di specie, dunque, il momento in cui il credito eventuale è sorto va individuato nell'erogazione della sanzione da parte del creditore comune in data 5/3/2020: tale evento fa sorgere in potenza l'obbligazione di regresso in capo al CP_1
Opinando come invece ha fatto parte convenuta (collocando dunque il sorgere del credito nel momento dell'esercizio dell'azione esecutiva contro la società attrice o addirittura nel momento del pagamento della sanzione da parte della stessa) si svilirebbe la tutela “potenziale” ed anticipata che la giurisprudenza e la legge riconoscono al creditore dell'actio pauliana.
La donazione posta in essere è pacificamente di atto a titolo gratuito, stipulato – come chiarito – successivamente al sorgere del credito, per cui deve ritenersi sufficiente la semplice conoscenza nel debitore (e non anche dei terzi) del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore.
, in quanto destinatario della sanzione irrogata dal Comune di CA (tanto da CO proporre opposizione nei confronti della stessa), certamente conosceva sia l'esistenza in potenza del Part diritto di regresso della società sia che l'atto di disposizione avrebbe pregiudicato le ragioni del creditore (nei termini già rilevati).
pagina 4 di 5 Peraltro, prove della volontà del convenuto di spogliarsi del proprio patrimonio immobiliare in vista dell'eventuale regresso, si rinvengono nei seguenti ulteriori elementi: a) la gratuità dell'atto dispositivo;
b) il legame di strettissima parentela con i beneficiari;
c) l'insussistenza di ulteriori beni immobili aggredibili dai creditori;
c) la riserva di usufrutto vitalizio in capo ai donanti, volto dunque a modificare solo l'intestazione formale del bene.
Le domande attoree dunque, come detto, meritano integrale accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
La presente sentenza è – senza necessità di ulteriore statuizione nel dispositivo, e senza che peraltro possano allo stato accollarsi le spese relative alla parte convenuta – atto idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 1104/2023 R.G., così dispone:
DICHIARA la contumacia di , e Parte_5 Parte_6 Parte_4
. Parte_3
DICHIARA l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di Pt_1 Parte_1
dell'atto di donazione stipulato in data 10/122021 da e da
[...] CO in favore dei figli , e , (atto a rogito Parte_5 Parte_6 Pt_4 Pt_3
Notaio Dott. n. rep. 11283 n. raccolta 5756), limitatamente alla quota parte disposta Persona_1 dal . CO
CONDANNA , , , CO Parte_5 Parte_6 Parte_4
e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Parte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 545,00 per esborsi (CU e
[...] marca da bollo) ed in euro 8.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cremona, il 15 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1104/2023 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre de' Picenardi, Parte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. LIVIA
[...]
SCHIZZEROTTO del Foro di Roma (C.F. ) e dall'Avv. SELENE C.F._1
CASAGRANDE del Foro di Perugia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio della seconda, in Perugia, Strada dei Loggi n. 22;
ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi CO C.F._3 residente in [...]1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIULIO CERIOLI (C.F.
) e SILVIA PIACENTINI (C.F. ) del Foro di Cremona, C.F._4 C.F._5 presso il cui studio elegge domicilio in Crema, Via A. Diaz 1/A;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_3 C.F._6 residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_4 C.F._7 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il 29 Parte_5 C.F._8 ottobre 1963 e residente a [...] 1;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_6 C.F._9 residente a [...];
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio ,
[...] CO
, e , chiedendo Parte_5 Parte_6 Parte_4 Parte_3 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Autorità adita, rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa:
pagina 1 di 5 In via principale, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 10 dicembre 2021 del sig. e della sig.ra , coniuge in regime di separazione CO Parte_5 dei beni, relativamente alla quota parte del sig. , in favore dei figli CO Parte_6
, e , (atto a rogito Notaio Dott. n. rep. 11283 n. raccolta
[...] Pt_4 Pt_3 Persona_1
5756), dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di disposizione del patrimonio limitatamente alla quota parte disposta dal sig. e, per l'effetto, ordinare al CO
Conservatore dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio competente la trascrizione dell'emananda sentenza, con spese a carico della parte convenuta. In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15% e
CAP”. Si è costituita in giudizio il convenuto , chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CO respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione. Sempre in via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione. Nel merito Respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario come previsto per legge”.
Non si sono invece costituiti i restanti convenuti, pur ritualmente citati, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice, respinte le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In data 26/6/2025, il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione.
Le domande svolte da meritano Parte_1 accoglimento, per le ragioni che seguono.
La società attrice ha proposto azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di sentire dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti (nella misura della quota di ½ originariamente in capo a
) dell'atto di donazione stipulato in data 10/12/2021 tra e CO CO
da un lato, e i loro figli , e Parte_5 Parte_6 Parte_4
, avente ad oggetto l'immobile sito in Crema meglio identificato in atti. Parte Parte_3 opponente ha eccepito, per converso: a) la carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire in capo alla società attrice, in quanto non sarebbe ancora sorto alcun credito in capo alla stessa, con conseguente assenza del suddetto presupposto dell'azione revocatoria;
b) l'assenza di prova degli ulteriori presupposti di cui all'art. 2901 c.c. (eventus damni, consilium fraudis), dovendosi ritenere l'atto dispositivo anteriore al sorgere del credito (neppure ancora sorto); c) l'estinzione dell'obbligazione per intrasmissibilità agli eredi a seguito del decesso del socio accomandatario e coobbligato solidale CP_2
pagina 2 di 5 Le suddette eccezioni sono tuttavia infondate, essendo invece presenti tutti i presupposti per l'esperimento e l'accoglimento della azione revocatoria (con conseguente sussistenza dell'interesse e Part della legittimazione ad agire della società AG .
Invero, in primo luogo, quanto all'esistenza di un credito idoneo ad ottenere la tutela revocatoria, la società attrice ha dedotto e dimostrato di essere coobbligata solidale, con diritto di regresso ex art. 6 L.
689/1981, con il convenuto al pagamento della sanzione amministrativa emessa in CO data 5/3/2020 dal Comune di CA per euro 240.000,00 (doc. 1 attrice), poi ridotta ad euro
150.000 dalla Corte d'Appello di Bologna (doc. 6 parte attrice). Si deve rilevare che, con riguardo al credito oggetto dell'actio pauliana, la giurisprudenza ha chiarito che la qualità di creditore è intesa in senso ampio, quale titolare di un credito già esistente ancorchè soggetto a termine o condizione, estendendosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso (v. sul punto Cass. n. 11755/2018, secondo cui “Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”; v. anche Cass. n. 3981/2003, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
"credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'eventus damni”).
Pertanto, le ragioni creditorie tutelabili con l'azione revocatoria sussistono anche nel caso di specie, in cui è sorto un debito dei coobbligati solidali nei confronti del Comune di CA, laddove dall'esecuzione dello stesso nei confronti della società attrice deriverebbe il suo diritto di regresso verso;
tale situazione è analoga alla situazione del fideiussore coobbligato del CO debitore principale, laddove le ragioni di credito del creditore nei confronti del garante sorgono solo in caso di inadempimento del debitore principale (ebbene, in questo caso, la giurisprudenza ha ammesso l'esercizio della revocatoria anche nei confronti del fideiussore, v. Cass. n. 10522/2020; inoltre, si ritengono pertanto legittimati ad agire anche tutti coloro a favore dei quali sia prevista, sulla base di un rapporto già esistente, la possibilità di un diritto di regresso contro altro soggetto, quali il terzo datore di garanzie reali o personali, l'avallante, il fideiussore, il girante del titolo cambiario, il condebitore solidale).
La tutela anticipata del credito anche eventuale è prevista dalla stessa lettera della legge (art. 2901 c.c., secondo cui la tutela è esperibile “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”) ed è inoltre coerente con il termine prescrizionale di 5 anni dalla data dell'atto (ex art. 2903 c.c.): se la società attrice – per tutelarsi contro gli atti dispositivi pregiudizievoli – dovesse attendere l'esecuzione ed il pagamento della sanzione, potrebbe incorrere nella prescrizione dell'azione.
pagina 3 di 5 Si rammenti peraltro che l'actio pauliana ha efficacia relativa nei confronti del creditore che l'ha azionata, che potrebbe rivalersi sul bene solo una volta effettivamente divenuto esigibile il credito, restando l'atto pienamente efficace nei confronti dei terzi in buona fede.
Peraltro, nella nozione di credito eventuale deve farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione: ciò implica sia la proponibilità della domanda revocatoria pur se è pendente tra le stesse parti un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale si è esperita l'actio pauliana sia la esclusione della necessità della sospensione di quest'ultimo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Irrilevante sul punto è poi la morte di in quanto, seppure egli fosse socio CP_2 Part accomandatario e dunque coobbligato con la (sola) società né egli è destinatario della sanzione o autore della violazione né la società suddetta è certo sua “erede” ai sensi dell'art. 7 L. 689/1981.
In secondo luogo, è stato all'evidenza posto in essere un atto dispositivo del patrimonio del debitore, il quale ha arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie.
Va premesso sul punto che l'eventus damni va interpretato estensivamente, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto difficoltosa.
Nel caso di specie, si tratta peraltro di donazione (a titolo gratuito, quindi senza corrispettivo) dell'unico immobile di proprietà del donante (come allegato e dimostrato da parte attrice, v. doc. 5, non avendo parte debitrice, come suo onere, invece dimostrato l'esistenza di altri cespiti aggredibili o in generale la sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare pienamente le ragioni creditorie): in altre parole, il debitore non ha neppure sostituito la garanzia immobiliare con quella monetaria del pagamento del prezzo.
Infine, quanto all'elemento soggettivo, si osserva che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario: esso dunque – per i crediti potenziali – va individuato nel momento in cui vengano in essere i presupposti che in potenza possono giustificare, quale antecedente logico, la successiva esigibilità del credito, seppure eventuale.
Nel caso di specie, dunque, il momento in cui il credito eventuale è sorto va individuato nell'erogazione della sanzione da parte del creditore comune in data 5/3/2020: tale evento fa sorgere in potenza l'obbligazione di regresso in capo al CP_1
Opinando come invece ha fatto parte convenuta (collocando dunque il sorgere del credito nel momento dell'esercizio dell'azione esecutiva contro la società attrice o addirittura nel momento del pagamento della sanzione da parte della stessa) si svilirebbe la tutela “potenziale” ed anticipata che la giurisprudenza e la legge riconoscono al creditore dell'actio pauliana.
La donazione posta in essere è pacificamente di atto a titolo gratuito, stipulato – come chiarito – successivamente al sorgere del credito, per cui deve ritenersi sufficiente la semplice conoscenza nel debitore (e non anche dei terzi) del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore.
, in quanto destinatario della sanzione irrogata dal Comune di CA (tanto da CO proporre opposizione nei confronti della stessa), certamente conosceva sia l'esistenza in potenza del Part diritto di regresso della società sia che l'atto di disposizione avrebbe pregiudicato le ragioni del creditore (nei termini già rilevati).
pagina 4 di 5 Peraltro, prove della volontà del convenuto di spogliarsi del proprio patrimonio immobiliare in vista dell'eventuale regresso, si rinvengono nei seguenti ulteriori elementi: a) la gratuità dell'atto dispositivo;
b) il legame di strettissima parentela con i beneficiari;
c) l'insussistenza di ulteriori beni immobili aggredibili dai creditori;
c) la riserva di usufrutto vitalizio in capo ai donanti, volto dunque a modificare solo l'intestazione formale del bene.
Le domande attoree dunque, come detto, meritano integrale accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
La presente sentenza è – senza necessità di ulteriore statuizione nel dispositivo, e senza che peraltro possano allo stato accollarsi le spese relative alla parte convenuta – atto idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 1104/2023 R.G., così dispone:
DICHIARA la contumacia di , e Parte_5 Parte_6 Parte_4
. Parte_3
DICHIARA l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di Pt_1 Parte_1
dell'atto di donazione stipulato in data 10/122021 da e da
[...] CO in favore dei figli , e , (atto a rogito Parte_5 Parte_6 Pt_4 Pt_3
Notaio Dott. n. rep. 11283 n. raccolta 5756), limitatamente alla quota parte disposta Persona_1 dal . CO
CONDANNA , , , CO Parte_5 Parte_6 Parte_4
e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Parte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 545,00 per esborsi (CU e
[...] marca da bollo) ed in euro 8.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cremona, il 15 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5