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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Mastrocinque
- ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Chiloiro
- convenuto – nonché contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore
- convenuto, contumace –
OGGETTO: “Regolarizzazione contributiva presso il Fondo di previdenza complementare”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che la società
datrice di lavoro non aveva provveduto a versare al fondo di previdenza complementare
PREVIAMBIENTE, cui il lavoratore aveva aderito successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, le quote di contributi e di t.f.r. maturate mensilmente dal lavoratore e regolarmente conteggiate/trattenute dalle proprie retribuzioni, per il periodo dall'01.01.2019 fino al 31.05.2024
(ad eccezione del mese di “febbraio 2019”, già corrisposto dalla datrice in data 01.04.2024) ed ammontanti ad un importo complessivo di €7.330,51.
1
In considerazione di tanto, chiedevano accertarsi il proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva con conseguente condanna della società convenuta al versamento in favore del fondo “PREVIAMBIENTE” rispettivamente della complessiva somma di €7.330,51, oltre al versamento degli ulteriori ratei maturandi, sempre a titolo di t.f.r. e di contribuzione a carico delle parti, fino alla definizione del giudizio, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge.
Si è costituita la datrice di lavoro convenuta chiedendo dichiararsi inammissibile e infondato il ricorso, atteso che la somma era già stata definita in via bonaria tra l'azienda e il fondo pensionistico, con evidente inammissibilità e mera strumentalità dell'azione giudiziale.
PREVIAMBIENTE, nonostante regolare notifica, è rimasto contumace.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente deve ritenersi la legittimazione e l'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente.
Invero, come più volte sostenuto dalla Suprema Corte in materia di contribuzione obbligatoria, infatti, l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione, con l'effetto che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale ( cfr. ex plurimis Cass. n.
19398/2014; n. 5868/2015). I suesposti principi di diritto - sebbene espressi in materia di contribuzione obbligatoria - possono trovare applicazione anche nell'ambito della previdenza complementare (ancor più ove si consideri che in tale ambito non opera il principio di automaticità delle prestazioni) e consentono di ritenere la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente in relazione alla domanda proposta.
Nell'ipotesi in cui non si condividesse tale assimilazione al regime della previdenza obbligatoria, alla luce del fatto che nella previdenza complementare le relative norme risultano poco esplicite, non
2
avendo il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - che ha modificato il precedente D.Lgs.21 aprile 1993, n.
124 - disciplinato le questioni dell'omissione contributiva e della legittimazione attiva a richiedere la regolarizzazione dei versamenti, né, tantomeno, ha recepito l'aspetto della contitolarità, previsto originariamente dalla legge delega, L. 23 agosto 2004, n. 243, con la conseguenza per la quale il diritto all'azione per il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi relativi alla previdenza complementare, non spetterebbe al prestatore di lavoro, bensì sussisterebbe solo in capo al Fondo (che non si limita a ricevere l'adempimento in attesa di trasmetterlo al creditore, ma fa proprie le somme ricevute confondendole nel proprio patrimonio), il lavoratore non resterebbe comunque privo di tutela. Ed infatti, in caso di inerzia del fondo di previdenza nel riscuotere i contributi agendo nei confronti del datore di lavoro, il lavoratore ben può tutelarsi proponendo azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. e convenendo, quindi, in giudizio il datore di lavoro ed anche il fondo di previdenza.
Ed allora, anche nella controversia in esame, l'azione potrebbe correttamente qualificarsi in tali termini, essendo stato correttamente esteso il contraddittorio anche al debitore al quale l'agente intende surrogarsi e in favore del quale sono contenute le richieste attoree. Ciò significa che le somme non versate possono essere richieste anche dal lavoratore non in quanto, del pari, contitolare del relativo credito, ma unicamente in via di surroga.
Decisivo a questo proposito appare il rilievo che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed, infatti, il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo.
Tanto impone l'accoglimento della domanda finalizzata ad ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore del Fondo, dei contributi omessi. A ben vedere, sul punto nessuna contestazione sulla effettiva debenza delle somme - e sul proprio inadempimento - è stata contrapposta dalla società, che si è limitata a sostenere l'esistenza di un accordo tra la CP_1
e per il recupero di ogni pendenza eventualmente sussistente, ritenendo pertanto non CP_2
sussistente alcuna inerzia del Fondo pensionistico, legittimante l'azione del ricorrente. Tuttavia, a ben vedere, la documentazione allegata dalla società non dimostra quanto affermato dalla stessa, trattandosi solamente di una comunicazione ai dipendenti della futura definizione con CP_2
di un piano di rientro dell'esposizione debitoria.
Pertanto, in ragione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, quanto esposto è sufficiente a ritenere fondata la suddetta pretesa attorea.
3
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e condanna la convenuta al versamento, in favore Controparte_1 del di €7.330,51, oltre al versamento degli Controparte_2
ulteriori ratei a titolo di quote di contribuzione omesse sino alla data odierna, in relazione alla posizione contributiva di oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze del giudizio liquidate ex
D.M. n° 55/14 in €2.200,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. Compensa le spese di giudizio verso CP_2
Taranto, 22 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
4
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Mastrocinque
- ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Chiloiro
- convenuto – nonché contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore
- convenuto, contumace –
OGGETTO: “Regolarizzazione contributiva presso il Fondo di previdenza complementare”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che la società
datrice di lavoro non aveva provveduto a versare al fondo di previdenza complementare
PREVIAMBIENTE, cui il lavoratore aveva aderito successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, le quote di contributi e di t.f.r. maturate mensilmente dal lavoratore e regolarmente conteggiate/trattenute dalle proprie retribuzioni, per il periodo dall'01.01.2019 fino al 31.05.2024
(ad eccezione del mese di “febbraio 2019”, già corrisposto dalla datrice in data 01.04.2024) ed ammontanti ad un importo complessivo di €7.330,51.
1
In considerazione di tanto, chiedevano accertarsi il proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva con conseguente condanna della società convenuta al versamento in favore del fondo “PREVIAMBIENTE” rispettivamente della complessiva somma di €7.330,51, oltre al versamento degli ulteriori ratei maturandi, sempre a titolo di t.f.r. e di contribuzione a carico delle parti, fino alla definizione del giudizio, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge.
Si è costituita la datrice di lavoro convenuta chiedendo dichiararsi inammissibile e infondato il ricorso, atteso che la somma era già stata definita in via bonaria tra l'azienda e il fondo pensionistico, con evidente inammissibilità e mera strumentalità dell'azione giudiziale.
PREVIAMBIENTE, nonostante regolare notifica, è rimasto contumace.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente deve ritenersi la legittimazione e l'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente.
Invero, come più volte sostenuto dalla Suprema Corte in materia di contribuzione obbligatoria, infatti, l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione, con l'effetto che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale ( cfr. ex plurimis Cass. n.
19398/2014; n. 5868/2015). I suesposti principi di diritto - sebbene espressi in materia di contribuzione obbligatoria - possono trovare applicazione anche nell'ambito della previdenza complementare (ancor più ove si consideri che in tale ambito non opera il principio di automaticità delle prestazioni) e consentono di ritenere la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente in relazione alla domanda proposta.
Nell'ipotesi in cui non si condividesse tale assimilazione al regime della previdenza obbligatoria, alla luce del fatto che nella previdenza complementare le relative norme risultano poco esplicite, non
2
avendo il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - che ha modificato il precedente D.Lgs.21 aprile 1993, n.
124 - disciplinato le questioni dell'omissione contributiva e della legittimazione attiva a richiedere la regolarizzazione dei versamenti, né, tantomeno, ha recepito l'aspetto della contitolarità, previsto originariamente dalla legge delega, L. 23 agosto 2004, n. 243, con la conseguenza per la quale il diritto all'azione per il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi relativi alla previdenza complementare, non spetterebbe al prestatore di lavoro, bensì sussisterebbe solo in capo al Fondo (che non si limita a ricevere l'adempimento in attesa di trasmetterlo al creditore, ma fa proprie le somme ricevute confondendole nel proprio patrimonio), il lavoratore non resterebbe comunque privo di tutela. Ed infatti, in caso di inerzia del fondo di previdenza nel riscuotere i contributi agendo nei confronti del datore di lavoro, il lavoratore ben può tutelarsi proponendo azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. e convenendo, quindi, in giudizio il datore di lavoro ed anche il fondo di previdenza.
Ed allora, anche nella controversia in esame, l'azione potrebbe correttamente qualificarsi in tali termini, essendo stato correttamente esteso il contraddittorio anche al debitore al quale l'agente intende surrogarsi e in favore del quale sono contenute le richieste attoree. Ciò significa che le somme non versate possono essere richieste anche dal lavoratore non in quanto, del pari, contitolare del relativo credito, ma unicamente in via di surroga.
Decisivo a questo proposito appare il rilievo che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed, infatti, il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo.
Tanto impone l'accoglimento della domanda finalizzata ad ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore del Fondo, dei contributi omessi. A ben vedere, sul punto nessuna contestazione sulla effettiva debenza delle somme - e sul proprio inadempimento - è stata contrapposta dalla società, che si è limitata a sostenere l'esistenza di un accordo tra la CP_1
e per il recupero di ogni pendenza eventualmente sussistente, ritenendo pertanto non CP_2
sussistente alcuna inerzia del Fondo pensionistico, legittimante l'azione del ricorrente. Tuttavia, a ben vedere, la documentazione allegata dalla società non dimostra quanto affermato dalla stessa, trattandosi solamente di una comunicazione ai dipendenti della futura definizione con CP_2
di un piano di rientro dell'esposizione debitoria.
Pertanto, in ragione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, quanto esposto è sufficiente a ritenere fondata la suddetta pretesa attorea.
3
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e condanna la convenuta al versamento, in favore Controparte_1 del di €7.330,51, oltre al versamento degli Controparte_2
ulteriori ratei a titolo di quote di contribuzione omesse sino alla data odierna, in relazione alla posizione contributiva di oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze del giudizio liquidate ex
D.M. n° 55/14 in €2.200,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. Compensa le spese di giudizio verso CP_2
Taranto, 22 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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