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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
-Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) - riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pubblicata dal Tribunale Ordinario di
Napoli, Quarta sezione civile, in data 18.7.2018 e contraddistinta dal n. 7089/2018, iscritto al n. 652/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Maria Cristallino (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede legale in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, nella qualità di impresa designata per la Regione
Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi dell'art. 286 Codice dell'Assicurazioni Private (d.lgs.
7.9.2005 n.209), costituitasi in persona del dott. dichiaratosi amministratore delegato, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Mariano Agrusta (C.F. ), in virtù di procura generale C.F._3
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1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
alle liti per Notaio del 18.12.2014 (Rep. N. 186905, Racc. n. Persona_1
30367);
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, inviato per la notifica ai sensi dell'art. 1 l. 53/1994 il
23/1/2013, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1
impresa assicuratrice designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 22.3.2010, alle ore 13:30 circa, in Giugliano in Campania, alla Via Lago Patria. Esponeva in particolare che:
- mentre chiudeva lo sportello della propria autovettura, regolarmente parcheggiata sul margine della strada, veniva colpito alla gamba dal casco agganciato alla parte posteriore destra del sellino di una motocicletta che sopraggiungeva a forte velocità;
- l'urto avveniva in quanto il motociclista stava sorpassando sul lato destro delle vetture che lo precedevano lungo la strada;
- dopo l'impatto era stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove i sanitari avevano diagnosticato una sospetta frattura al femore confermata poi dai medici dell'ospedale San Paolo di
Napoli dove era stato trasferito a causa di mancanza di posti letto;
- era stato quindi sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura, con applicazione di placca e viti, riportando postumi invalidanti;
- in data 17.6.2010 aveva presentato denuncia-querela contro ignoti che però era stata archiviata, non essendo stato individuato il responsabile del sinistro.
Concludeva chiedendo la condanna della al pagamento di Controparte_1
Euro 238.334,20 ovvero della diversa somma ritenuta congrua dal Tribunale a titolo di risarcimento per i danni subiti.
Si costituiva la compagnia assicuratrice che resisteva alle avverse pretese chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva ascoltato un teste indicato dall'attore e veniva svolta
CTU medico-legale per la valutazione delle lesioni.
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2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Con sentenza n. 7089/2018, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Osservava, in particolare, che “dai documenti prodotti e dall'attività istruttoria espletata non risulta dimostrato l'assunto attoreo, cioè che i danni occorsi a Pt_1
siano ricollegabili ad una responsabilità esclusiva o concorrente dell'ignoto
[...]
conducente il ciclomotore datosi alla fuga.
In particolare, dal referto di pronto soccorso del 22/03/2010 del Presidio
Ospedaliero S. Maria delle Grazie di Pozzuoli si evince che le lesioni sarebbero attribuibili ad una caduta accidentale, referto poi integrato in data 21/04/2016 dal medico compilatore con attestazione di “incidente stradale”, ben sei anni dopo l'evento.
Ad ogni buon conto il referto di pronto soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse.
Le dichiarazioni dell'unico teste escusso alla stregua di Testimone_1
elementi di carattere soggettivo, non possono ritenersi pienamente attendibili in quanto si tratta del figlio dell'attore.
Oltretutto, benché nell'atto di querela sporto dall'attore in data 17/06/2010 il querelante dichiarasse della presenza sul luogo del sinistro oltre che del figlio anche di altre persone, tra cui dei vicini di casa, riservandosi di indicare le generalità dei testimoni, nessuno di questi è stato indicato nel giudizio de quo e pertanto escusso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con atto di citazione Pt_1
notificato il 6/2/2019, deducendo che:
- il Tribunale non aveva tenuto conto delle risultanze del certificato relativo all'intervento del 118 nel quale “viene relazionato un trauma da strada (ovvero incidente stradale)”;
- tale circostanza confermava che l'indicazione contenuta nel primo certificato del pronto soccorso era frutto di un mero errore materiale come poi confermato dal compilatore dello stesso;
- la versione dei fatti fornita dall'appellante era confermata altresì dalle dichiarazioni rese dal figlio, ascoltato quale testimone;
Testimone_1
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3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- il Tribunale aveva omesso ogni considerazione del contenuto della relazione del
CTU medico legale che confermava la versione del Pt_1
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “(…) accogliere integralmente
l'appello e per l'effetto:
1)accertare e dichiarare fondato la domanda proposta dal signor Pt_1
perché provata avendo assolto all'onere probatorio su di lui incombente e
[...]
decidendo nel merito, in accoglimento della domanda avanzata, condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto, la compagnia di assicurazione in persona del l.r.p.t. Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del fondo di garanzie vittime della strada come per legge nella citata qualità al pagamento, a titolo di risarcimento in favore dell'odierno appellante per tutte le lesioni e i danni non patrimoniali subiti giusta documentazione versata in atti, della complessiva somma di euro 183.281,84 così suddivisa euro 59.767,00 per danno biologico, euro 6.615,00 per
45 giorni ITT, euro 11.025,00 per 150 giorni 50% ITP, euro 2.883,727 per spese mediche, euro 52.991,57 per danno morale ed euro 50.000 danno esistenziale oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 22/03/2010 oltre spese CTU e CTP e sino all'effettivo soddisfo ovvero in quella somma maggiore o minore che Codesta Onorevole Corte
d'Appello riterrà di giustizia anche a fronte della già espletata CTU;
2) condannare la compagnia assicurazione in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del fondo garanzia vittima della strada, come per legge nella citata qualità, al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 3.6.2019, la Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto lo stesso non contiene l'indicazione delle modifiche richieste alla sentenza impugnata, nonché
l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 15.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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(già Prima sezione civile bis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'atto di appello che contiene comunque l'indicazione delle parti della sentenza sottoposte a critica e delle ragioni per le quali le stesse, ad avviso dell'appellante, non sono condivisibili;
anche le modifiche richieste sono chiaramente comprensibili, come si evince dall'esposizione che precede.
Del resto, l'appellata si è difesa nel merito, dimostrando di aver ben compreso i motivi di appello.
2. Passando all'esame del merito della controversia, va rilevato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante invoca l'applicazione dell'art. 283 d.lgs. 209/2005; in tal caso, “il danneggiato che promuove azione di risarcimento dai danni nei confronti del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada (…) deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato” (Cass.
12304/2005).
Orbene, come osservato dal Tribunale, non può ritenersi che il abbia Pt_1
dimostrato che i fatti si sono svolti nel modo da lui indicato.
Ed infatti, nel registro del Pronto soccorso redatto in data 22/3/2010, risulta indicata quale causa del danno un trauma accidentale. Anche nel diario clinico dell'Ospedale S. Maria delle Grazie, alla data 22/3/2010, viene riportata la seguente dicitura “Pz trasportato dal 118 per caduta”.
Solo nel certificato del 21/4/2016 si attesta che il venne “trasportato Pt_1
dal 118 il 22/03/10 per incidente stradale e non, come indicato erroneamente, per causa accidentale, sul registro di P.S. al n. 13545”.
Orbene appare quanto meno singolare che il compilatore di tale certificato, Dr.
, a distanza di oltre sei anni dai fatti ricordasse che la causa per la quale il Persona_2
era stato portato in Pronto Soccorso era diversa da quella risultante dal relativo Pt_1
registro. Non è possibile escludere del tutto tale circostanza, ma sicuramente la stessa avrebbe richiesto un maggiore approfondimento, ad esempio, attraverso l'escussione in qualità di teste del Dr. , onde comprendere come facesse a ricordare a distanza di Per_2
anni che il registro del Pronto soccorso era stato erroneamente compilato e perché nel diario clinico si faceva riferimento ad una caduta.
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(già Prima sezione civile bis)
Né è vero, come sostiene l'appellante, che la circostanza dell'incidente stradale sia ricavabile dal certificato redatto dal personale del 118; lo stesso è costituito infatti da un modulo parzialmente precompilato sul quale nella parte dedicata a “codice di invio: luogo e patologia” sono barrate le caselle “strada” (nella parte dedicata al luogo) e
“trauma” (nella parte dedicata alla patologia). Dunque, da tale documento si ricava esclusivamente che vi è stato un trauma subito per strada, non che lo stesso è stato provocato da un veicolo.
A ciò deve aggiungersi che nella denuncia querela presentata dal il Pt_1
17/6/2010 presso il Commissariato P.S. San Paolo, si fa riferimento al fatto che lo stesso venne soccorso dal figlio e “da altre persone, tra cui pure dei vicini di casa”; orbene, appare quanto meno singolare che costoro, certamente noti all'appellante, non siano stati indicati come testi (se non nella querela) quanto meno nel presente processo. Sul punto l'appellante si limita a rilevare che il Tribunale avrebbe potuto disporre d'ufficio la prova testimoniale ai sensi dell'art. 281 ter c.p.c.. In realtà ciò non sarebbe stato possibile, giacché non sono mai state indicate le generalità di tali persone;
in ogni caso, la circostanza è rilevante sotto un diverso profilo e cioè per valutare il complessivo comportamento dell'odierno appellante che, pur affermando che altre persone a lui note avevano assistito ai fatti, ha indicato come teste esclusivamente il proprio figlio.
Neppure significative sono le indicazioni contenute nella relazione del CTU che non esamina le cause delle lesioni, ma si limita ad affermare laconicamente: “non vi sono dubbi sulle modalità dell'incidente, per cui il nesso causale appare ampiamente dimostrato, venendo rispettati i criteri topografici, cronologici e dell'efficienza qualitativa e quantitativa del trauma”. A parte la mancanza di ogni indicazione in ordine agli elementi sui quali il CTU ha fondato le proprie considerazioni, è appena il caso di osservare che il medico legale non può esprimersi in ordine alle “modalità dell'incidente”, ma solo sull'astratta compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro descritta dal danneggiato.
Restano solo le dichiarazioni del teste figlio del danneggiato, Testimone_1 secondo il quale i fatti si sarebbero svolti secondo le modalità indicate dall'odierno appellante;
tuttavia, le stesse, in considerazione degli elementi di senso contrario innanzi indicati, non sono da sole sufficienti per consentire l'accoglimento della domanda.
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Infine deve rilevarsi, ad abundantiam, che è la stessa dinamica del fatto ad apparire poco verosimile, dal momento che il femore è un osso grande e resistente e, quindi, la sua frattura avrebbe richiesto un impatto molto forte, tenuto anche conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (46 anni). Dunque, la motocicletta avrebbe dovuto procedere a grande velocità che difficilmente poteva tenere mentre si infilava tra le auto da superare e quella in sosta del inoltre, un impatto a tale velocità avrebbe Pt_1
dovuto sbalzare il corpo del danneggiato ad una considerevole distanza - mentre l'unico teste ha riferito solo che il “padre cadeva al suolo” - e lasciare tracce sulla cute e sulla muscolatura di cui neppure vi è menzione negli atti. A ciò può aggiungersi che il casco ha una forma arrotondata che, per sua natura, rende l'impatto meno dannoso;
inoltre, per quanto lo stesso potesse essere saldamente legato al lato del veicolo, certamente era in condizione quanto meno di oscillare, ulteriore circostanza che avrebbe dovuto ridurre la violenza dell'urto.
Per tutto quanto, esposto l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
il compenso va liquidato in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 in €
7.300 (€ 1.500 per la fase di studio, € 1.000 per la fase introduttiva, € 2.200 per la fase istruttoria, € 2.600 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
Occorre altresì disporre la trasmissione di copia degli atti del processo e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per gli accertamenti di competenza in ordine agli eventuali reati ravvisabili nei fatti ed in particolare con riguardo alla vicenda del certificato del pronto soccorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 7089/2018 pubblicata dal Tribunale di Napoli il 18.7.2017:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 7.300,00 per compenso professionale ed Euro 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002;
4. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti del processo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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