Articolo 2003 del Codice civile
Articolo 1916Articolo 2004
Versione
19 aprile 1942
Art. 2003.

(Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore).

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

Il possessore del titolo al portatore e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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