Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1007/24 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Massimo Gullino Presidente dott. Marisa Salvo Consigliere rel. dott. Francesco Treppiccione Consigliere ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 1007/2024 R. G. avente ad oggetto opposizione ex art. 5 L. 89/2001, vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui uffici in via dei Mille is121 è ope legis domiciliato;
opponente
e
CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione ex legge n. 89/2001 avverso il decreto n. 662/24 emesso in data 15.06.2024 dal
Magistrato designato di questa Corte nel proc. n. 599/24 V.G.
FATTO
Con decreto emesso in data 15.06.2024 e pubblicato in data 24.06.2024 nel proc. n. 599/24 V.G. il Consigliere ha ingiunto al in favore di il pagamento, a titolo di equa riparazione Parte_1 CP_1 per la durata irragionevole del giudizio presupposto, l'importo di euro 3.900,00, oltre interessi legali dalla
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 ha proposto opposizione il al fine di farne Parte_1 valere l'inefficacia , per tardività della notifica , eseguita solo in data 17.09.2024 e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 5 L. 89/2001.
L'opposto non si è costituito.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter .p.c., scaduti i termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza emessa in data 8.04.2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Vale rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 L.89/2001, il decreto di accoglimento diviene inefficace se non notificato nel termine di 30 giorni dal deposito e la domanda indennitaria non può più riproposti.
La Corte di Cassazione ha, in proposito, affermato che , benchè l'art. 5 cit. faccia riferimento al deposito per individuare il dies a quo del termine per la notifica, esso, invece, decorre dalla data di comunicazione alla parte istante, atteso che il comma 4 della medesima norma ne prevede la comunicazione "altresì" al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell'azione disciplinare e tenuto conto del disposto dell'art. 5 nella formulazione originaria, nonché della circostanza che, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di inefficacia ex art. 644 c.p.c., nel caso di tardività della notifica la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del
2001 ( ex ultimis Cass.n. 1/2023).
Poiché, però, l'inefficacia non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere dedotta dalla parte interessata , si ritiene che che “l'opposizione sia l' unico rimedio per far dichiarare l'inefficacia del decreto nell'ipotesi in cui sia stato notificato, oltre il termine dei trenta giorni dal deposito del decreto,” dato che la legge non prevede espressamente forme e modalità mediante le quali conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto né, d'altro lato, contempla alcun rimedio alternativo all'opposizione, ex art. 5 ter legge n. 89 (Cass. 21206/2019; Cass.10879/2018)
E' stato, altresì, precisato che, poiché il decreto diviene inefficace e la domanda per l'equo indennizzo non è più proponibile, l'opposizione diretta a far dichiarare l'inefficacia del decreto, per tardiva notifica dello stesso, diversamente, di quanto dispone l'art. 645 cod. proc. iv., non deve necessariamente coinvolgere il merito della questione proprio perché l'improponibilità della domanda esclude la possibilità di una disamina nel merito circa la fondatezza della stessa che è ormai insuscettibile di essere riproposta Ne consegue che il giudizio di opposizione può limitarsi alla verifica della tardività della notifica e concludersi con la declaratoria della inefficacia del decreto, senza che debba essere esaminato anche il merito della pretesa (Cass. cit.) .
Il Collegio ben conosce il diverso principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
20695/2016 , secondo cui “l'inefficacia del decreto emesso in base all'art. 3, comma 5, per l'avvenuta sua notificazione oltre il termine di cui all'art. 5, comma 2, deve essere fatta valere con l'opposizione prevista dall'art.
5-ter, la quale, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla Corte
d'appello di esaminare non solo l'eccezione d'inefficacia del decreto ma anche la domanda giudiziale introdotta con il ricorso di cui all'art. 3, 1° comma, in relazione al quale detta Corte deve emettere la sua pronuncia di merito sulla fondatezza o meno della pretesa"
Tuttavia, come successivamente chiarito dalla stessa Corte di legittimità (Cass. n. 2659/17), la pronuncia sentenza n. 20695/16 concerne "la diversa ipotesi in cui la notifica del decreto era avvenuta nel termine di legge sebbene con modalità tali da determinarne la nullità, sicché, in ragione della possibilità di concedere un termine per la rinnovazione della notifica con efficacia sanante ex tunc, si pone effettivamente la necessità che l'opposizione non si esaurisca nella sola deduzione del vizio della notifica, ma che investa anche il merito della pretesa azionata".
Chiarito l'equivoco, la Suprema Corte (Cass. n.10879/2018) ha affermato che, mentre non occorre alcuna opposizione ove la notifica sia inesistente , essa è, invece, necessaria per evitare la formazione del giudicato “ tanto nel caso del decreto ingiuntivo ex art. 3, comma 5, legge n. 89/01, quanto nell'ipotesi del decreto ex art. 641 c.p.c. tutte le volte in cui il decreto ingiuntivo sia stato comunque notificato, non importa se invalidamente o tardivamente”.
Tuttavia,” mentre nel sistema degli artt. 633 e ss. c.p.c. la mancanza di un divieto di riproponibilità della domanda determina, in via interpretativa e per ovvie ragioni di economia processuale, che la domanda debba essere esaminata nel merito nonostante l'inefficacia del decreto, nel procedimento di equa riparazione tale soluzione è esclusa dal prodursi dell'effetto previsto dall'art. 5, comma 2, seconda parte. Diversamente opinando, ….la non riproponibilità della domanda per l'inefficacia del decreto tardivamente notificato sarebbe conseguenza vanamente stabilita dal legislatore, poiché non avrebbe una sola possibilità di inverarsi”
Ne discende che, nell'ipotesi di decreto emesso ex L. 98/2001, la notificazione tardiva, comportando l'inefficacia del provvedimento e la non riproponibilità della domanda indennitaria, preclude l'estensione del thema decidendum dell'opposizione al merito della pretesa indennitaria.
Sulla scorta di tali principi, poiché , nella specie, l' allora ricorrente hanno proceduto alla notifica del decreto oltre il termine di cui all'art. 5 cit., esso va dichiarato inefficace, con esclusione di ogni pronuncia di merito. Segue la condanna dell' opposto al pagamento delle spese, secondo il criterio della soccombenza.
Esse si liquidano applicando, tenuto conto del valore della causa, i parametri di cui al D.M. 55/2014 come da ultimo modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
La semplicità delle questioni trattate giustifica l'applicazione di parametri prossimi ai minimi.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione come proposta, dichiara l'inefficacia del decreto opposto.
Condanna al pagamento in favore del delle spese del CP_1 Parte_1
procedimento che liquida in complessivi euro 1.700,00 ( euro 350,00 per la fase di studio, euro 350,00 per quella introduttiva, euro 500,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 500,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge , cpa e iva ( se dovute)
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 2.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott. Massimo Gullino