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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16603 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IM, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56457 del Ruolo
Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a sanzione amministrativa”, e vertente tra
, nonché Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliati in Milano viale Piave n. 6, presso e nello studio dall'Avv.
Emanuele Fisicaro, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato, in via telematica, il ricorso introduttivo della lite attori opponenti e
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, CP_2 dall'Avv. Francesco Capozza e dall'Avv. rispettivamente CP_3 dirigente e funzionario dell'Ufficio contenzioso in materia valutaria e antiriciclaggio, con costoro elettivamente Controparte_4 domiciliato presso i propri uffici in Roma via XX Settembre n. 97 convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Viene alla decisione del tribunale l'opposizione proposta, ex comb. disp. art. 22 L. n. 689/1981 ed art. 6 d.lgs. n. 150/2011, dalla sig.
(quale responsabile di filiale) e dalla Parte_1 [...]
(quale responsabile in solido), Controparte_5
1 2
avverso il decreto-ingiunzione n. 403651/A, in data 17 novembre 2024, con cui il ha irrogato, a carico Controparte_1 della sig.ra , la complessiva sanzione di € 120.000,00, da pagarsi Pt_1 in solido con la per la Controparte_6
«violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette».
1.2 Quali motivi di opposizione le parti attrici hanno eccepito:
(i) l'invalidità e nullità del decreto sanzionatorio, per violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990, in quanto (in tesi) privo di motivazione, o corredato da una motivazione meramente apparente;
(ii) l'invalidità e nullità del decreto sanzionatorio, per violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, in quanto (in tesi) non indicativo né esplicativo degli elementi idonei a ingenerare, nell'incolpato, il sospetto del compimento o del tentativo di consumazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, così come definiti dalla norma indicata;
(iii) non sussistere l'illecito addebitato per omessa segnalazione delle operazioni in entrata e in uscita sul c/c acceso dalla sig.ra in Pt_3 particolare, a detta delle parti opponenti, tale conto, acceso dalla dott.ssa nella qualità di rappresentante fiscale in Italia di una società non Pt_3 avente sede sul territorio dello Stato (in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 17, d.P.R. n. 633/1972), solo per errore materiale (in sede di compilazione del questionario di profilazione del cliente) sarebbe stato classificato come finalizzato alla gestione di necessità familiari correnti della titolare, esponendo invece, in effetti, una operatività e delle movimentazioni assolutamente compatibili con le sue effettive finalità, consistenti nell'adempimento degli obblighi fiscali verso lo Stato italiano, nella gestione dei pagamenti correlati ai dipendenti e alle spese di una società controllata, avente sede in Italia, nel versamento delle spettanze professionali dovute alla medesima dott.ssa Pt_3
(iv) non sussistere l'illecito contestato, non avendo gli operanti della
G.d.F. contestato la violazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente, ed in presenza del soggettivo convincimento di liceità della condotta posta in essere (art. 3, legge n. 689/1981).
In via subordinata, le parti opponenti hanno chiesto di rideterminare
2 3
la sanzione irrogata nella misura prevista per le violazioni non qualificate da indici di gravità, «in conformità al principio del favor rei».
1.3 Il , costituitosi in giudizio, ha confutato le ragioni CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto- ingiunzione opposto.
La causa è pervenuta all'udienza di discussione del 26 novembre
2025; all'esito il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. merito della lite.
L'opposizione svolta, dalle parti attrici in epigrafe, avverso il decreto- ingiunzione n.403651/A del 17 novembre 2024 è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
2.1 Infondato è il primo motivo di opposizione, con cui si contesta un presunto vizio di motivazione, invece insussistente.
Alla responsabile della funzione antiriciclaggio della filiale di Cava dei
TI ed all'istituto bancario in epigrafe (quale corresponsabile in solido) si contesta di non avere segnalato l'operatività mostrata, dal 5 aprile
2018 (data di accensione) fino al 7 marzo 2022, sul conto corrente n.
1311162213, acceso da per la «gestione necessità CP_7 familiari correnti», dichiarando un reddito annuo (da libera professione di commercialista) compreso tra € 15.001,00 ed € 28.000,00 (v. pagine
1, 2 e 3 del modulo di adeguata verifica all. 4 alla comparsa di costituzione del MEF); tale conto, nello specifico, sì come riportato nella motivazione del decreto impugnato, avrebbe esibito movimentazioni in entrata del tutto incoerenti con il profilo della cliente, ed in realtà riferibili a un gruppo societario avente sede all'estero (Gruppo World
Global Network, quindi Gruppo VYVO), oltretutto operante in Paesi connotati da scarsa trasparenza bancaria (Singapore), per un ammontare di accrediti prossimo ad un milione di euro, nel corso degli anni considerati (v. la tabella alla pagina 4 del decreto).
Il contesta, inoltre, di non avere rilevato la evidente anomalia CP_1 presentata dalla movimentazione del conto, per quanto incongruente con il profilo del cliente, nonché gli ulteriori profili di sospettosità specificati alle pagine 4 e 5 del decreto.
Ciò posto, il tribunale non comprende quale sia la carenza motivazionale di cui le opponenti si lagnano, ed il motivo di opposizione
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va disatteso.
2.2 Anche il secondo motivo di opposizione (come sintetizzato al par.
1.2) non può essere condiviso dal tribunale.
Si è già enunciato in numerosi precedenti del tribunale, e soprattutto in accordo alla giurisprudenza nomofilattica della Corte di Cassazione, che «la segnalazione delle operazioni non è … subordinata alla evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure alle esclusioni in base a un loro personale convincimento della estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma si fonda su di un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio» (così dalla motivazione di Cass. Sez. 2, 08/08/2018, n. 20647; conf. Cass. Sez. 2, 16/04/2007,
n. 9089; Cass. Sez. 2, 10/04/2007, n. 8699).
Ciò in quanto l'impianto sanzionatorio di cui alla normativa anti- riciclaggio si correla ad una violazione formale, qualificabile in termini di condotta di pericolo, che la legge considera di per sé suscettiva di favorire l'elusione delle disposizioni di contrasto del riciclaggio e dell'impiego di proventi di attività illecite;
all'intermediario o al professionista viene prescritto di operare un giudizio squisitamente tecnico, sulla presenza di anomalie riguardo ad operazioni disposte dal cliente, senza necessità che si palesi un quadro indiziario di riciclaggio o d'impiego di valori di provenienza illecita, che non gli spetta di valutare.
Correlativamente il sospetto, che rende esigibile l'obbligo di segnalazione, non presuppone affatto che l'intermediario si prefiguri la commissione del delitto di riciclaggio (v. ancora, dalla già menzionata Cass. n.20647 del 08/08/2018: «lo scopo cui tende la normativa in esame è quello di contrastare i fenomeni criminali, limitando
l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenendo "l'utilizzazione dei sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; a tal fine, il legislatore - recependo anche direttive Europee (cfr. D. Lgs. n.
153 del 1997) - intende reprimere alcune condotte di pericolo (Cass.
n. 6647/2007) fra le quali quelle operazioni che "per caratteristiche, entità,
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natura, o per qualsivoglia altra circostanza, induca(no) a ritenere" la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p.”; conf.
Cass. Sez. 5, 30/10/2009, n. 23017; Cass. Sez. 2, 30/11/2016 n.
24435).
Ancora di recente la Corte nomofilattica ha enunciato: «In tema di sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 3 della l.n. 197 del 1991, ratione temporis applicabile, il responsabile della dipendenza è tenuto a segnalare al suo superiore, ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un'ampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell'operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dalla banca d'Italia»
(Cass. Sez. 2, 11/09/2024, n. 24396).
Alla luce di tali principi, è del tutto irrilevante che le movimentazioni di danaro registrate sul conto corrente acceso dalla sig.ra l'irrilevanza del fatto che le movimentazioni di danaro registrate Pt_4 sul conto acceso, per necessità familiari, dalla dott.ssa e Pt_3 nient'affatto nella qualità di rappresentante fiscale per l'Italia della
VO International, né per ricevere l'operatività della VO
International (che non risulta minimamente menzionata in alcuno nei moduli di profilazione della cliente, acquisiti dagli operanti ed esibiti dalle stesse opponenti: v. all.
4-10 al ricorso), siano punibili alla stregua di reati di riciclaggio, o comunque alla stregua di uno dei reati-presupposto indicati dall'art. 2, d.lgs. n. 231/2007, trattandosi comunque di transazioni palesemente anomale, per quanto incongruenti con il profilo della cliente/titolare del conto; tanto avrebbe dovuto indurre l'istituto bancario ad attivare le opportune verifiche di aggiornamento
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della profilazione della cliente, anche volendo supporre (per amore di ragionamento) un iniziale errore materiale nella raccolta dei dati inerenti alla clientela (v. l'art. 19, comma 1, lett. b) e lett. d), d.lgs. n.
231/2007).
Pacifico che nessuna ulteriore verifica sia stata operata, dall'istituto creditizio, le ragioni di contestazione testé esaminate si palesano chiaramente inconcludenti, anche per quanto meglio detto a seguire.
2.3 Con il terzo motivo di opposizione viene contestata la stessa sussistenza dell'illecito amministrativo imputato alla responsabile di filiale a motivo della sanzione de qua agitur.
Anche tale motivo è infondato.
Dal modulo di adeguata verifica della clientela in atti (all. 4 alla comparsa di costituzione del MEF) non risulta affatto che la cliente dott.ssa abbia fatto la benché minima menzione, in sede di Pt_3 accensione del conto corrente, della VO International, controllata dalla
World Global Network, di cui si sostiene fosse rappresentante fiscale in
Italia; in altri termini, quand'anche dimostrato che la dott.ssa Pt_3 abbia assunto la veste di rappresentante fiscale in Italia della società estera nei rapporti con l'Agenzia delle NT (tra l'altro, solo dall'agosto 2019, mentre il conto risulta acceso ad aprile 2018: v. all. 1 e
15 al ricorso in opposizione), non risulta affatto che tale ruolo, e quindi le finalità del conto e la sua prevedibile operatività, fossero state in alcun modo rese note alla banca ove acceso il conto corrente.
Per conto, dal modulo di adeguata verifica in atti, risulta che la dott.ssa sia pure dichiarando di essere libera professionista Pt_3 commercialista e revisore, abbia dichiarato un reddito annuo non superiore ad € 28.000,00 e di accedere il conto per finalità di gestione delle esigenze familiari.
In proposito, va detto che del presunto errore materiale commesso dall'operatore della banca non può che rispondere la banca medesima, o meglio il responsabile della funzione antiriciclaggio, in difetto di qualsiasi indizio che tale errore fosse scusabile, e tenuto conto della attenzione che avrebbe dovuto essere prestata in sede di profilazione del cliente (che pure sottoscriveva il modulo senza rilevare alcunché).
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Non solo: a fronte di accrediti (bonifici) nel complesso pari a diverse centinaia di migliaia di euro, operati in favore del conto in questione sin dalla sua accensione nel 2018 (v. lo specchietto alla pagina 4 del decreto), da società estere anche aventi sede in Paesi connotati dalla scarsa trasparenza bancaria, ed a fronte di movimenti in uscita parimenti non giustificabili con la gestione delle esigenze familiari della dott.ssa quand'anche la profilazione del cliente fosse stata Pt_3 inizialmente inficiata da errore materiale, certamente l'appariscente discrasia tra tale movimentazione e le informazioni ricevute dalla cliente avrebbero dovuto indurre l'istituto di credito all'aggiornamento del profilo ed a tutte le opportune verifiche, sia sull'effettivo titolare del conto, sia sulle causali delle operazioni e su tutti gli aspetti rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio.
Nessun aggiornamento della profilazione risulta operato, nel corso del tempo; a tal proposito, è appena il caso di aggiungere che la mancata sanzione dell'omessa valutazione del profilo di rischio e dell'omessa adeguata verifica della clientela – omissioni che si palesano francamente macroscopiche nel caso di specie, anche e soprattutto a fronte dell'operatività in concreto mostrata dal conto corrente intestato alla dott.ssa - non significa affatto che tali violazioni non siano state Pt_3 effettivamente riscontrate dagli operanti; significa semplicemente che, essendosi tali omissioni tradotte nella mancata segnalazione delle operazioni che, in quanto non congruenti col profilo del cliente, apparivano palesemente sospette, la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di profilazione del rischio sia stata ritenuta assorbita dalla (più grave) violazione dell'obbligo di segnalazione, sì da applicarsi esclusivamente la sanzione prevista per quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 5 d.lgs. n. 231/2007 («Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una
o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo»).
Tanto basta a reputare sussistente (e violato) l'obbligo di segnalazione,
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 d.lgs. n. 231/2007, e in presenza di chiari indicatori di anomalia oggettiva e soggettiva quali in particolare indicati nel provvedimento n. 616 recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari del 24 agosto 2010 della Banca d'Italia, con particolare riferimento alla evidente erroneità e oggettiva falsità delle informazioni fornite dal cliente quanto allo scopo e natura del rapporto, alla attività esercitata, alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria (par.
1.1 del provvedimento).
Parimenti riscontrabili, vista la provenienza estera dei bonifici e la destinazione di consistenti risorse a favore dell'estero, sono gli indici di anomalia di cui agli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6 comma 7, lett. b) d.lgs. n. 231/2007, in particolare consistenti in (i) operazioni coinvolgenti soggetti con residenza o sede all'estero, soprattutto se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative, nonché in (ii) rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero.
2.4 Tanto detto quanto alla sussistenza dell'illecito contestato e quanto alla irrilevanza (giuridica) dell'errore materiale nella compilazione del questionario di profilazione del cliente, ove mai commesso dal personale deputato alla raccolta delle informazioni necessarie alla profilazione della clientela, è parimenti inconcludente il motivo di contestazione focalizzato sulla convinzione di liceità della condotta contestata, e con cui sostanzialmente si sostiene che l'omessa segnalazione sarebbe dovuta ad errore incolpevole, quindi scusabile per buona fede.
La stessa giurisprudenza citata nel ricorso introduttivo richiede, ai fini della scusabilità ed inevitabilità dell'errore, la prova (nel caso di specie neppure offerta) della sussistenza di un elemento positivo, estraneo all'agente, che lo abbia indotto a credere lecita la condotta diversamente illecita, avendo inoltre questi esaurito tutte le possibilità disponibili per osservare la legge;
nel caso di specie, come detto, tale onere dimostrativo non risulta evaso, dalle parti opponenti (Cass. Sez. 2, 02/05/2025, n.
11568: «il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la
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coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa»; Cass. Sez.
2, 17/12/2019, n. 33441: «l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando risulti inevitabile, occorrendo
a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede»; conforme da ultimo Cass. Sez. L.,
24/03/2025, n. 7826).
Non solo: a fronte della capillare divulgazione e della notorietà degli obblighi posti, dalla normativa anti-riciclaggio, in materia di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette, ed attesa la macroscopicità delle mancanze effettivamente rilevabili nel caso di specie, veramente non è dato capire quale sarebbe il fattore estraneo (difatti neppure indicato) che, a detta delle parti opponenti, avrebbe indotto l'erroneo convincimento di bene agire.
2.5 Da ultimo, le parti opponenti chiedono riduzione dell'importo della sanzione, considerando tutti i criteri ed i parametri di sua quantificazione di cui agli artt. 58 e 67 d.lgs. n. 23172007.
Sul punto, il tribunale osserva che:
- avuto riguardo (a) alla presenza di plurimi elementi di anomalia, sia inerenti alle operazioni in quanto tali che al cliente;
(b) al numero e alla durata nel tempo delle operazioni anomale, che avrebbero imposto segnalazione o comunque opportuni approfondimenti e l'aggiornamento della profilazione del cliente e della valutazione del rischio (non operata per fatto e colpa del responsabile di filiale); (c) all'importo complessivo
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delle operazioni contabilizzate sul conto del cliente ed attinte da anomalia per palese disarmonia con il suo profilo;
(d) alla consistenza dell'elemento soggettivo, connotato da grave negligenza e trascuranza, a fronte della evidenza degli elementi informativi disponibili all'istituto bancario;
dunque in presenza di una violazione grave e sistematica, tutto ciò premesso e considerato, la sanzione irrogata nel risulta congrua al fatto contestato, anche sotto il profilo del quantum debeatur.
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come a seguire.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 [...]
e per l'effetto conferma il Controparte_8 decreto ingiunzione n. 403651/A, emesso in data 17 novembre 2024;
2) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, a rifondere, in favore del , le spese della lite, che liquida Controparte_1 in € 10.000,00, per compensi tariffari (somma già calcolata al netto della riduzione del 20%, di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c.), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 26 novembre 2025 il Giudice
Alessandra IM
10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IM, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56457 del Ruolo
Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a sanzione amministrativa”, e vertente tra
, nonché Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliati in Milano viale Piave n. 6, presso e nello studio dall'Avv.
Emanuele Fisicaro, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato, in via telematica, il ricorso introduttivo della lite attori opponenti e
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, CP_2 dall'Avv. Francesco Capozza e dall'Avv. rispettivamente CP_3 dirigente e funzionario dell'Ufficio contenzioso in materia valutaria e antiriciclaggio, con costoro elettivamente Controparte_4 domiciliato presso i propri uffici in Roma via XX Settembre n. 97 convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Viene alla decisione del tribunale l'opposizione proposta, ex comb. disp. art. 22 L. n. 689/1981 ed art. 6 d.lgs. n. 150/2011, dalla sig.
(quale responsabile di filiale) e dalla Parte_1 [...]
(quale responsabile in solido), Controparte_5
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avverso il decreto-ingiunzione n. 403651/A, in data 17 novembre 2024, con cui il ha irrogato, a carico Controparte_1 della sig.ra , la complessiva sanzione di € 120.000,00, da pagarsi Pt_1 in solido con la per la Controparte_6
«violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette».
1.2 Quali motivi di opposizione le parti attrici hanno eccepito:
(i) l'invalidità e nullità del decreto sanzionatorio, per violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990, in quanto (in tesi) privo di motivazione, o corredato da una motivazione meramente apparente;
(ii) l'invalidità e nullità del decreto sanzionatorio, per violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, in quanto (in tesi) non indicativo né esplicativo degli elementi idonei a ingenerare, nell'incolpato, il sospetto del compimento o del tentativo di consumazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, così come definiti dalla norma indicata;
(iii) non sussistere l'illecito addebitato per omessa segnalazione delle operazioni in entrata e in uscita sul c/c acceso dalla sig.ra in Pt_3 particolare, a detta delle parti opponenti, tale conto, acceso dalla dott.ssa nella qualità di rappresentante fiscale in Italia di una società non Pt_3 avente sede sul territorio dello Stato (in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 17, d.P.R. n. 633/1972), solo per errore materiale (in sede di compilazione del questionario di profilazione del cliente) sarebbe stato classificato come finalizzato alla gestione di necessità familiari correnti della titolare, esponendo invece, in effetti, una operatività e delle movimentazioni assolutamente compatibili con le sue effettive finalità, consistenti nell'adempimento degli obblighi fiscali verso lo Stato italiano, nella gestione dei pagamenti correlati ai dipendenti e alle spese di una società controllata, avente sede in Italia, nel versamento delle spettanze professionali dovute alla medesima dott.ssa Pt_3
(iv) non sussistere l'illecito contestato, non avendo gli operanti della
G.d.F. contestato la violazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente, ed in presenza del soggettivo convincimento di liceità della condotta posta in essere (art. 3, legge n. 689/1981).
In via subordinata, le parti opponenti hanno chiesto di rideterminare
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la sanzione irrogata nella misura prevista per le violazioni non qualificate da indici di gravità, «in conformità al principio del favor rei».
1.3 Il , costituitosi in giudizio, ha confutato le ragioni CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto- ingiunzione opposto.
La causa è pervenuta all'udienza di discussione del 26 novembre
2025; all'esito il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. merito della lite.
L'opposizione svolta, dalle parti attrici in epigrafe, avverso il decreto- ingiunzione n.403651/A del 17 novembre 2024 è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
2.1 Infondato è il primo motivo di opposizione, con cui si contesta un presunto vizio di motivazione, invece insussistente.
Alla responsabile della funzione antiriciclaggio della filiale di Cava dei
TI ed all'istituto bancario in epigrafe (quale corresponsabile in solido) si contesta di non avere segnalato l'operatività mostrata, dal 5 aprile
2018 (data di accensione) fino al 7 marzo 2022, sul conto corrente n.
1311162213, acceso da per la «gestione necessità CP_7 familiari correnti», dichiarando un reddito annuo (da libera professione di commercialista) compreso tra € 15.001,00 ed € 28.000,00 (v. pagine
1, 2 e 3 del modulo di adeguata verifica all. 4 alla comparsa di costituzione del MEF); tale conto, nello specifico, sì come riportato nella motivazione del decreto impugnato, avrebbe esibito movimentazioni in entrata del tutto incoerenti con il profilo della cliente, ed in realtà riferibili a un gruppo societario avente sede all'estero (Gruppo World
Global Network, quindi Gruppo VYVO), oltretutto operante in Paesi connotati da scarsa trasparenza bancaria (Singapore), per un ammontare di accrediti prossimo ad un milione di euro, nel corso degli anni considerati (v. la tabella alla pagina 4 del decreto).
Il contesta, inoltre, di non avere rilevato la evidente anomalia CP_1 presentata dalla movimentazione del conto, per quanto incongruente con il profilo del cliente, nonché gli ulteriori profili di sospettosità specificati alle pagine 4 e 5 del decreto.
Ciò posto, il tribunale non comprende quale sia la carenza motivazionale di cui le opponenti si lagnano, ed il motivo di opposizione
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va disatteso.
2.2 Anche il secondo motivo di opposizione (come sintetizzato al par.
1.2) non può essere condiviso dal tribunale.
Si è già enunciato in numerosi precedenti del tribunale, e soprattutto in accordo alla giurisprudenza nomofilattica della Corte di Cassazione, che «la segnalazione delle operazioni non è … subordinata alla evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure alle esclusioni in base a un loro personale convincimento della estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma si fonda su di un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio» (così dalla motivazione di Cass. Sez. 2, 08/08/2018, n. 20647; conf. Cass. Sez. 2, 16/04/2007,
n. 9089; Cass. Sez. 2, 10/04/2007, n. 8699).
Ciò in quanto l'impianto sanzionatorio di cui alla normativa anti- riciclaggio si correla ad una violazione formale, qualificabile in termini di condotta di pericolo, che la legge considera di per sé suscettiva di favorire l'elusione delle disposizioni di contrasto del riciclaggio e dell'impiego di proventi di attività illecite;
all'intermediario o al professionista viene prescritto di operare un giudizio squisitamente tecnico, sulla presenza di anomalie riguardo ad operazioni disposte dal cliente, senza necessità che si palesi un quadro indiziario di riciclaggio o d'impiego di valori di provenienza illecita, che non gli spetta di valutare.
Correlativamente il sospetto, che rende esigibile l'obbligo di segnalazione, non presuppone affatto che l'intermediario si prefiguri la commissione del delitto di riciclaggio (v. ancora, dalla già menzionata Cass. n.20647 del 08/08/2018: «lo scopo cui tende la normativa in esame è quello di contrastare i fenomeni criminali, limitando
l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenendo "l'utilizzazione dei sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; a tal fine, il legislatore - recependo anche direttive Europee (cfr. D. Lgs. n.
153 del 1997) - intende reprimere alcune condotte di pericolo (Cass.
n. 6647/2007) fra le quali quelle operazioni che "per caratteristiche, entità,
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natura, o per qualsivoglia altra circostanza, induca(no) a ritenere" la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p.”; conf.
Cass. Sez. 5, 30/10/2009, n. 23017; Cass. Sez. 2, 30/11/2016 n.
24435).
Ancora di recente la Corte nomofilattica ha enunciato: «In tema di sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 3 della l.n. 197 del 1991, ratione temporis applicabile, il responsabile della dipendenza è tenuto a segnalare al suo superiore, ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un'ampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell'operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dalla banca d'Italia»
(Cass. Sez. 2, 11/09/2024, n. 24396).
Alla luce di tali principi, è del tutto irrilevante che le movimentazioni di danaro registrate sul conto corrente acceso dalla sig.ra l'irrilevanza del fatto che le movimentazioni di danaro registrate Pt_4 sul conto acceso, per necessità familiari, dalla dott.ssa e Pt_3 nient'affatto nella qualità di rappresentante fiscale per l'Italia della
VO International, né per ricevere l'operatività della VO
International (che non risulta minimamente menzionata in alcuno nei moduli di profilazione della cliente, acquisiti dagli operanti ed esibiti dalle stesse opponenti: v. all.
4-10 al ricorso), siano punibili alla stregua di reati di riciclaggio, o comunque alla stregua di uno dei reati-presupposto indicati dall'art. 2, d.lgs. n. 231/2007, trattandosi comunque di transazioni palesemente anomale, per quanto incongruenti con il profilo della cliente/titolare del conto; tanto avrebbe dovuto indurre l'istituto bancario ad attivare le opportune verifiche di aggiornamento
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della profilazione della cliente, anche volendo supporre (per amore di ragionamento) un iniziale errore materiale nella raccolta dei dati inerenti alla clientela (v. l'art. 19, comma 1, lett. b) e lett. d), d.lgs. n.
231/2007).
Pacifico che nessuna ulteriore verifica sia stata operata, dall'istituto creditizio, le ragioni di contestazione testé esaminate si palesano chiaramente inconcludenti, anche per quanto meglio detto a seguire.
2.3 Con il terzo motivo di opposizione viene contestata la stessa sussistenza dell'illecito amministrativo imputato alla responsabile di filiale a motivo della sanzione de qua agitur.
Anche tale motivo è infondato.
Dal modulo di adeguata verifica della clientela in atti (all. 4 alla comparsa di costituzione del MEF) non risulta affatto che la cliente dott.ssa abbia fatto la benché minima menzione, in sede di Pt_3 accensione del conto corrente, della VO International, controllata dalla
World Global Network, di cui si sostiene fosse rappresentante fiscale in
Italia; in altri termini, quand'anche dimostrato che la dott.ssa Pt_3 abbia assunto la veste di rappresentante fiscale in Italia della società estera nei rapporti con l'Agenzia delle NT (tra l'altro, solo dall'agosto 2019, mentre il conto risulta acceso ad aprile 2018: v. all. 1 e
15 al ricorso in opposizione), non risulta affatto che tale ruolo, e quindi le finalità del conto e la sua prevedibile operatività, fossero state in alcun modo rese note alla banca ove acceso il conto corrente.
Per conto, dal modulo di adeguata verifica in atti, risulta che la dott.ssa sia pure dichiarando di essere libera professionista Pt_3 commercialista e revisore, abbia dichiarato un reddito annuo non superiore ad € 28.000,00 e di accedere il conto per finalità di gestione delle esigenze familiari.
In proposito, va detto che del presunto errore materiale commesso dall'operatore della banca non può che rispondere la banca medesima, o meglio il responsabile della funzione antiriciclaggio, in difetto di qualsiasi indizio che tale errore fosse scusabile, e tenuto conto della attenzione che avrebbe dovuto essere prestata in sede di profilazione del cliente (che pure sottoscriveva il modulo senza rilevare alcunché).
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Non solo: a fronte di accrediti (bonifici) nel complesso pari a diverse centinaia di migliaia di euro, operati in favore del conto in questione sin dalla sua accensione nel 2018 (v. lo specchietto alla pagina 4 del decreto), da società estere anche aventi sede in Paesi connotati dalla scarsa trasparenza bancaria, ed a fronte di movimenti in uscita parimenti non giustificabili con la gestione delle esigenze familiari della dott.ssa quand'anche la profilazione del cliente fosse stata Pt_3 inizialmente inficiata da errore materiale, certamente l'appariscente discrasia tra tale movimentazione e le informazioni ricevute dalla cliente avrebbero dovuto indurre l'istituto di credito all'aggiornamento del profilo ed a tutte le opportune verifiche, sia sull'effettivo titolare del conto, sia sulle causali delle operazioni e su tutti gli aspetti rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio.
Nessun aggiornamento della profilazione risulta operato, nel corso del tempo; a tal proposito, è appena il caso di aggiungere che la mancata sanzione dell'omessa valutazione del profilo di rischio e dell'omessa adeguata verifica della clientela – omissioni che si palesano francamente macroscopiche nel caso di specie, anche e soprattutto a fronte dell'operatività in concreto mostrata dal conto corrente intestato alla dott.ssa - non significa affatto che tali violazioni non siano state Pt_3 effettivamente riscontrate dagli operanti; significa semplicemente che, essendosi tali omissioni tradotte nella mancata segnalazione delle operazioni che, in quanto non congruenti col profilo del cliente, apparivano palesemente sospette, la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di profilazione del rischio sia stata ritenuta assorbita dalla (più grave) violazione dell'obbligo di segnalazione, sì da applicarsi esclusivamente la sanzione prevista per quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 5 d.lgs. n. 231/2007 («Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una
o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo»).
Tanto basta a reputare sussistente (e violato) l'obbligo di segnalazione,
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 d.lgs. n. 231/2007, e in presenza di chiari indicatori di anomalia oggettiva e soggettiva quali in particolare indicati nel provvedimento n. 616 recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari del 24 agosto 2010 della Banca d'Italia, con particolare riferimento alla evidente erroneità e oggettiva falsità delle informazioni fornite dal cliente quanto allo scopo e natura del rapporto, alla attività esercitata, alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria (par.
1.1 del provvedimento).
Parimenti riscontrabili, vista la provenienza estera dei bonifici e la destinazione di consistenti risorse a favore dell'estero, sono gli indici di anomalia di cui agli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6 comma 7, lett. b) d.lgs. n. 231/2007, in particolare consistenti in (i) operazioni coinvolgenti soggetti con residenza o sede all'estero, soprattutto se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative, nonché in (ii) rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero.
2.4 Tanto detto quanto alla sussistenza dell'illecito contestato e quanto alla irrilevanza (giuridica) dell'errore materiale nella compilazione del questionario di profilazione del cliente, ove mai commesso dal personale deputato alla raccolta delle informazioni necessarie alla profilazione della clientela, è parimenti inconcludente il motivo di contestazione focalizzato sulla convinzione di liceità della condotta contestata, e con cui sostanzialmente si sostiene che l'omessa segnalazione sarebbe dovuta ad errore incolpevole, quindi scusabile per buona fede.
La stessa giurisprudenza citata nel ricorso introduttivo richiede, ai fini della scusabilità ed inevitabilità dell'errore, la prova (nel caso di specie neppure offerta) della sussistenza di un elemento positivo, estraneo all'agente, che lo abbia indotto a credere lecita la condotta diversamente illecita, avendo inoltre questi esaurito tutte le possibilità disponibili per osservare la legge;
nel caso di specie, come detto, tale onere dimostrativo non risulta evaso, dalle parti opponenti (Cass. Sez. 2, 02/05/2025, n.
11568: «il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la
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coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa»; Cass. Sez.
2, 17/12/2019, n. 33441: «l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando risulti inevitabile, occorrendo
a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede»; conforme da ultimo Cass. Sez. L.,
24/03/2025, n. 7826).
Non solo: a fronte della capillare divulgazione e della notorietà degli obblighi posti, dalla normativa anti-riciclaggio, in materia di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette, ed attesa la macroscopicità delle mancanze effettivamente rilevabili nel caso di specie, veramente non è dato capire quale sarebbe il fattore estraneo (difatti neppure indicato) che, a detta delle parti opponenti, avrebbe indotto l'erroneo convincimento di bene agire.
2.5 Da ultimo, le parti opponenti chiedono riduzione dell'importo della sanzione, considerando tutti i criteri ed i parametri di sua quantificazione di cui agli artt. 58 e 67 d.lgs. n. 23172007.
Sul punto, il tribunale osserva che:
- avuto riguardo (a) alla presenza di plurimi elementi di anomalia, sia inerenti alle operazioni in quanto tali che al cliente;
(b) al numero e alla durata nel tempo delle operazioni anomale, che avrebbero imposto segnalazione o comunque opportuni approfondimenti e l'aggiornamento della profilazione del cliente e della valutazione del rischio (non operata per fatto e colpa del responsabile di filiale); (c) all'importo complessivo
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delle operazioni contabilizzate sul conto del cliente ed attinte da anomalia per palese disarmonia con il suo profilo;
(d) alla consistenza dell'elemento soggettivo, connotato da grave negligenza e trascuranza, a fronte della evidenza degli elementi informativi disponibili all'istituto bancario;
dunque in presenza di una violazione grave e sistematica, tutto ciò premesso e considerato, la sanzione irrogata nel risulta congrua al fatto contestato, anche sotto il profilo del quantum debeatur.
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come a seguire.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 [...]
e per l'effetto conferma il Controparte_8 decreto ingiunzione n. 403651/A, emesso in data 17 novembre 2024;
2) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, a rifondere, in favore del , le spese della lite, che liquida Controparte_1 in € 10.000,00, per compensi tariffari (somma già calcolata al netto della riduzione del 20%, di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c.), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 26 novembre 2025 il Giudice
Alessandra IM
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