Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01043/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2022, proposto da
Azienda Agricola IN F.LI NI e NI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio TomaseLI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima 5;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO
- della comunicazione AGEA - Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35122 Comunicazione: CP700-4485331-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale EA ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/01 e 2002/03;
-nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. NI GA, vista l’istanza di passaggio in decisione depositata da parte ricorrente il 3.2.2026, nessuno presente per la controparte come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso notificato il 30.11.2022 e depositato il 12.12.2022 l’Azienda Agricola IN frateLI NI e NI con sede a Dello (BS), in persona del titolare e legale rappresentante IN NI ha impugnato la comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35122 Comunicazione: CP700- 4485331-P notificata il 6.10.2022 con la quale EA ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/01 e 2002/03.
2- L’AGEA, seppure regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
3- Con istanza di passaggio in decisione depositato il 3.2.2026 il ricorrente ha rappresentato la sopravvenienza dell’art. 10-bis comma 4 del d.l. n. 69/2023 conv. in l. n. 103 del 2023 osservando, anche per ogni statuizione in merito all’interesse e alla procedibilità del ricorso, che l’atto di ricalcolo impugnato in questa sede è quindi stato annullato e ritenuto privo di effetti nelle more del giudizio, ai sensi dell’art. 10- bis del d.l. n. 69/2023.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 6.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso è improcedibile.
6- Come precisato dalla Sezione in precedenti sovrapponibili ( ex plurimis, sentenza n. 896 del 10.10.2025) e peraltro richiamato nella nota di passaggio in decisione del ricorrente, in ordine alla persistenza dell’interesse a ricorrere deve essere apprezzata la sopravvenienza normativa dell’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, introdotto dal legislatore nazionale con la finalità di recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare.
7- La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri (v. comma 2), con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, ossia dalla data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia (v. comma 3), e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (v. comma 4).
8- Il provvedimento impugnato risulta dunque inefficace ex lege , dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, di talché non vi è più interesse della ricorrente ad ottenerne l’annullamento, e conseguentemente può dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm.
9- Quanto alle spese di giudizio viene dichiarata l’irripetibilità, in difetto di costituzione di AGEA ed in ragione della peculiarità e particolare complessità della vicenda contenziosa, attestata in primis proprio dalle sopravvenute disposizioni legislative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IN LimongeLI, Presidente FF
NI GA, Primo Referendario, Estensore
Costanza CappeLI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI GA | RI IN LimongeLI |
IL SEGRETARIO