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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2023.
(Trasferimento mediante girata).
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo puo' essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non e' interamente liberato, e' necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro.
Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.
(Trasferimento mediante girata).
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo puo' essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non e' interamente liberato, e' necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro.
Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.
Commentari • 15
- 1. Cassazione civile n. 1117/1998https://www.brocardi.it/ · 93.60031
(massima n. 1) In tema di trasferimento di titoli nominativi, dall'art. 2022 c.c. e dalla coordinata lettura dei commi primo e terzo dell'art. 2023 c.c. si desume che l'atto autentico o la certificazione del notaio e dell'agente di cambio sono richiesti per finalità meramente probatorie ed, in particolare, che l'autentica non è condizione di validità della girata dei titoli azionari, nominativi, ma requisito per l'opponibilità del trasferimento alla società, che in tal modo acquisisce la prova che la girata è stata compiuta e sottoscritta dal soggetto legittimato (fermo che tale prova può essere ritenuta inutile, ovvero acquisita in altro modo).
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Giurisprudenza • 84
- 1. Trib. Venezia, sentenza 15/03/2024, n. 864Provvedimento: […] Il trasferimento sarà formalizzato mediante girata dei titoli posseduti ex art. 2023 c.c. al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio avanti al Notaio prescelto, ove possibile contestualmente alla formalizzazione per atto pubblico del trasferimento della quota di proprietà di ½ dell'immobile sito in Corvara e di cui sub B) da concludersi entro lo stesso termine, con spese a carico della parte cessionaria.Leggi di più...
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