Articolo 2011 del Codice civile
Articolo 2010Articolo 2012
Versione
19 aprile 1942
Art. 2011.

(Effetti della girata).

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.

Se il titolo e' girato in bianco, il possessore puo' riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero puo' girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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