Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1985, n. 2454
CASS
Sentenza 13 aprile 1985

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Qualora il bando di concorso, per l'assunzione di dipendenti da parte di un ente pubblico, fissi come requisito d'ammissione il possesso del diploma di maturità, la sussistenza del requisito medesimo postula che l'aspirante, in relazione alla data di riferimento fissata con detto bando (nella specie, termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso), abbia superato l'esame di maturità, alla stregua della pubblicazione (mediante affissione) del giudizio finale della commissione esaminatrice, e, pertanto, deve essere esclusa quando all'indicata data si sia svolta soltanto l'ultima prova dell'esame stesso (colloquio), integrando essa mero atto di un procedimento che si perfeziona con detto giudizio finale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1985, n. 2454
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2454
    Data del deposito : 13 aprile 1985

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