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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 312 dell'anno 2020 posta in decisione con ordinanza del 15/11/2024 comunicata il 18/11/2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(cod. fis. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Rao n virtù di P.IVA_1
mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pt_1
Maddalena n. 128
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (cod. fis. CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Scaffidi in virtù di mandato in C.F._1 atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Angelo di Brolo (ME) Via Armando
Diaz n. 22
APPELLATO Avverso l'ordinanza n. 1442/2020 del Tribunale di Patti del 18/02/2020 nel procedimento R.G. 485/2012.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 od civ.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio la CP_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in Controparte_2
occasione di un sinistro stradale verificatosi il 27/06/2010 lungo la S.P. 144, nel
Comune di Ficarra alla via Natoli allorché, durante lo svolgimento dell'ultimo tratto denominato “Brolo Ficarra” della manifestazione “18° Rally dei Nebrodi”, l'autovettura da lui condotta usciva di strada lungo una curva non protetta da guard rail, e precipitava nella strada sottostante.
Nell'instaurato giudizio R.G. 485/2012 si costituiva la Controparte_2
(ora , eccependo l'esclusiva responsabilità Controparte_3 dell'organizzatore della competizione (l'Associazione Sportiva Eagles Racing) di cui chiedeva essere autorizzato ad effettuare la chiamata in causa, e contestando le avversarie pretese, chiedendone il rigetto, anche previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c..
Veniva dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata in causa del terzo, in quanto non compatibile con il rito sommario di cognizione.
Veniva disposta ed espletata una prima CTU medica affidata alla Dott.ssa Per_1
cui seguiva il rinnovo, disposto dal giudice precedentemente titolare del
[...]
procedimento, ed affidata al Dott. che depositava il proprio elaborato Persona_2
peritale.
Precisate le conclusioni, sulla discussione orale delle parti, la causa veniva decisa con ordinanza del 18/02/2010 con la quale il Tribunale ha così deciso: “
1. Dichiara la responsabilità della per il sinistro verificatosi in data Controparte_2
27.6.2010; 2. Condanna la al risarcimento del danno, Controparte_2
in favore di , che quantifica in euro 317.760,06 oltre interessi dalla CP_1
pag. 2/7 data di pubblicazione della presente ordinanza al soddisfo;
3. Condanna la
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 CP_1
processuali del presente giudizio, che liquida in euro in euro 12.678,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. Pone a carico della
le spese di CTU, liquidate separatamente”. Controparte_2
Il Tribunale ha ritenuto esistente la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ed ha quindi disposto di conseguenza il risarcimento sulla scorta del risultato della
CTU che ha valutato il danno biologico permanente partito dal in misura pari al CP_1
42%.
Avverso la suddetta ordinanza la ha proposto Controparte_3
impugnazione; nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza non definitiva del 01/02/2024 la Corte ha rigettato i primi cinque motivi di appello proposti dalla . Controparte_3
In particolare la Corte ha rigettato il primo motivo di appello avente ad oggetto contestazione per il mancato mutamento del rito ex art. 703, co. 5, c.p.c. con violazione del diritto di difesa, il secondo motivo riguardante il diniego di chiamata in garanzia della Associazione Sportiva “Eagles” Racing, il terzo motivo avente ad oggetto l'eccepita carenza probatoria ex art. 2051 cod. civ. in relazione ai fatti di causa, il quarto motivo riguardante la dedotta carenza di legittimazione passiva della
[...]
ed il quinto motivo sulla eccepita autoresponsabilità del Controparte_3
danneggiato in occasione del sinistro.
La Corte ha invece ritenuto ammissibile la censura mossa dall'appellante nel sesto motivo riguardante l'eccessiva quantificazione del danno e per tale ragione ha ritenuto di richiamare il CTU Dott. con richiesta di meglio rideterminare la propria Persona_2
valutazione peritale.
Il nominato CTU depositava il proprio elaborato peritale e quindi la causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 15/11/2024 comunicata il
18/11/2024 e concessione di termini per scritti conclusionali.
Motivi della decisione
pag. 3/7 In ragione di quanto già deciso da questa Corte con sentenza non definitiva del 01/02/2024 si procede con riferimento al sesto motivo di impugnazione.
L'appellante contesta il quantum liquidato, assumendo l'erroneità della pronuncia per avere acriticamente aderito alle conclusioni del CTU medico-legale, ampiamente contestate, anche per le osservazioni del proprio consulente di parte: assume, in particolare, che in presenza di più menomazioni, come nel caso che ci occupa, il grado di invalidità non corrisponda alla somma delle singole percentuali, ma deve essere determinato con valutazione globale ed inoltre sostiene che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza di nesso di causalità fra il sinistro per cui è giudizio e le lesioni riportate dal . CP_1
La Corte, su tale motivo di appello, ha ritenuto di aderire all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (in particolare sent. 09/07/2019 n. 18328) per il quale, in coerenza con i principi della medicina legale, nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva. Sicché, pur dovendosi procedere ad un'analisi dell'inferenza che ogni singola menomazione ha prodotto sulla salute umana, il danno biologico globale va determinato non addizionando i singoli valori percentuali di invalidità riferibili a ciascuna minorazione, bensì considerando l'incidenza reale di dette minorazioni sulla complessiva validità del soggetto.
In ragione di ciò ha disposto il richiamo del CTU conferendo il seguente incarico: “perché, alla luce del principio in diritto enunciato in sentenza (nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva, senza una mera sommatoria dei singoli valori percentuali di invalidità riferibili a ciascuna minorazione, bensì considerando l'incidenza reale di dette minorazioni sulla complessiva validità del soggetto) provveda a riverificare l'entità complessiva dei postumi permanenti residuati al signor dal sinistro per cui è causa, con una quantificazione CP_1
globale della loro incidenza sul bene salute nelle sue varie componenti, quali dedotte in giudizio”
Il suddetto CTU ha quindi depositato il proprio elaborato concludendo che: “ Pt_2
, in occasione dell'incidente stradale occorsogli il 27/6/2010 in Ficarra (ME), riportò:
[...]
pag. 4/7 Rigidità colonna lombo sacrale con limitazione funzionale per frattura da scoppio di L1 stabilizzata con intervento di artrodesi. Pregressa infrazione del ciglio acetabolare di sin. e frattura colonna sacro coccigea. Impotenza erigendi e coeundi per fistola artero venosa del corpo cavernoso di sin. per esiti di trauma inguinoscrotale. Sindrome depressiva cronicizzata post-trauma. 1)per la natura e per l'entità, le lesioni riportate nel sinistro de quo riconoscono il nesso di casualità medico legale. 2) l'uso delle cinture particolari a tre attacchi ha determinato la gravità del trauma. 3) a causa delle lesioni accertate con mero metodo scientifico diagnostici
e strumentali allegati (1 RMN colonna lombosacrale, 2 visita urologica, 3 esame ecografico doppler, 4 visita urologica andrologica), lo stesso è andato incontro ad un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 60 (sessanta), di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 120
(centoventi). 4) A causa di ciò il Signor è da considerare portatore di danno CP_1
biologico permanente complessivo nella misura del 42% (quarantadue per cento) per le patologie riportate e stabilizzate negativamente, globalmente considerate nella loro totalità.
(vedi pag. 169-174; Bargagna pag. 234- 237). Le tabelle di riferimento sono quello di Pt_3
Milano. Detta invalidità pur non incidendo direttamente sulla capacità lavorativa e reddituale, implica dei riflessi non fosse altro che per il maggior impegno e la maggiore fatica ed usura delle energie. Incidono negativamente altresì nella vita sociale e di relazione della coppia”.
Il CTU ha quindi interamente confermato le sue valutazioni per come già espresse nel giudizio di prime cure. Esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Dalla relazione si evince che la valutazione in misura pari al 42%, secondo il CTU, non è frutto della sommatoria delle singole percentuali rilevate per ciascuna delle menomazioni patite, ma consiste in una valutazione globale omnicomprensiva secondo i dettati della dottrina medico legale.
Ne consegue che la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure è da ritenersi corretta e va confermata non sussistendo alcun elemento di fatto o diritto per potersi o doversi discostare pag. 5/7 dalle determinazioni assunte dal Tribunale;
l'appello è pertanto infondato e va rigettato e l'impugnata sentenza va confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 1442/2020 del Tribunale di Controparte_3
Patti del 18/02/2020 nel procedimento R.G. 485/2012, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. al rimborso in favore di di spese e compensi del giudizio che liquida in CP_1 complessivi Euro 12.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A. da distrarsi in favore del procuratore antistatario come indicato e richiesto in comparsa di costituzione;
pone le spese di CTU a carico dell'appellante.
Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
pag. 6/7 Messina, camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 7/7