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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1819/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BOSCOLO EMANUELE, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Angera, Piazzale Volta n. 2, come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._3
(MI) il 6.5.1963, entrambi con il patrocinio dell'avv. BLAGA VINCENZO del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 1.7.2025)
“1. In via principale, previo accertamento della comproprietà costituitasi in favore della IG.ra e dei IG.ri Parte_1
e sulla strada privata costruita in arretramento dei fondi di rispettiva proprietà, Pt_3 Pt_2
nella misura di 3 mt dal confine esterno dei rispettivi fondi, che si diparte dalla SP 69 sino al mappale 2083 - quest'ultimo di proprietà esclusiva della sig.ra - e previo specifico Parte_1
pagina 1 di 19 accertamento della collocazione e dell'estensione della stessa, accertare e dichiarare che la sbarra, l'impianto citofonico e le telecamere di videosorveglianza apposti dai signori e Pt_3
sulla suddetta via privata è avvenuta sine titulo e conseguentemente, condannare i Pt_2
convenuti al ripristino delle originarie modalità di esercizio del diritto di proprietà e di transito, adottando ogni misura ritenuta necessaria ed in particolare mediante rimozione a proprie spese degli apparati sopra indicati.
In subordine, previo accertamento della comproprietà costituitasi in favore della IG.ra e dei IG.ri Parte_1
e sulla strada privata costruita in arretramento dei fondi di rispettiva proprietà, Pt_3 Pt_2
nella misura di 3 mt dal confine esterno dei rispettivi fondi, che si diparte dalla SP 69 sino al mappale 2083 - quest'ultimo di proprietà esclusiva della sig.ra - e previo specifico Parte_1
accertamento della collocazione e dell'estensione della stessa, accertare e dichiarare che la sbarra, l'impianto citofonico e le telecamere di videosorveglianza apposti dai signori e Pt_3
sulla suddetta via costituiscono per parte attrice una illecita e/o illegittima restrizione del Pt_2
proprio diritto di proprietà e, conseguentemente, condannare i convenuti al ripristino delle originarie modalità di esercizio della servitù, mediante rimozione a proprie spese degli apparati sopra indicati.
In ulteriore subordine, previo accertamento dell'intervenuta costituzione di una servitù volontaria di passaggio carraio e pedonale insistente sulla strada privata che si diparte dalla SP 69 sino al mappale 2083 - quest'ultimo di proprietà esclusiva della sig.ra -, costruita in arretramento (nella Parte_1
misura di 3 mt dal confine esterno) dei fondi rispettivamente di proprietà della IG.ra Parte_1
e dei IG.ri previo specifico accertamento dell'ubicazione e dell'estensione della Parte_4
stessa, accertare e dichiarare che la sbarra, l'impianto citofonico e le telecamere di videosorveglianza apposti dai signori e sulla suddetta via costituiscono per parte Pt_3 Pt_2
attrice una illecita e/o illegittima restrizione della servitù di passo carraio e pedonale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067 c.c. e, conseguentemente, condannare i convenuti al ripristino delle originarie modalità di esercizio della servitù, mediante rimozione a proprie spese degli apparati sopra indicati.
2. Accertare e dichiarare che la posizione delle telecamere di videosorveglianza posizionate dai signori è illecita e/o illegittima, in quanto apposta in violazione delle norme a tutela Parte_4
pagina 2 di 19 della privacy e, conseguentemente, condannare i convenuti alla rimozione delle stesse, oppure al riposizionamento ed al diverso orientamento dell'obbiettivo, ovvero, alla schermatura delle stese, con esclusione di ogni ripresa del fondo attoreo e della strada in comproprietà.
3. In caso di accoglimento delle domande esplicate ai punti 1 e 2 delle presenti conclusioni, condannare i convenuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di €. 50.00 giornalieri, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, eventualmente determinata in via equitativa, da corrispondersi in favore della IG.ra Parte_1
per ogni giorno di mancato adempimento delle disposizioni di condanna, oppure, per ogni successiva violazione.
4. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti nella comparsa di costituzione, nonché nelle memorie ex art. 171 ter, c.p.c. non ammessi. Nello specifico:
- prova per testi, nonché interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli non ammessi:
2. Vero che lavori di ristrutturazione e ripristino delle opere di canalizzazione e delle tubazioni ad uso e servizio dell'abitazione dei sig.ri presenti al di sotto della stradetta di cui è Parte_4
causa (visibile in doc. 5 che si rammostra), sono stati svolti nel corso del 2006?
3. Vero che i lavori di ristrutturazione della villa dei IG.ri e i lavori di sistemazione CP_1
e manutenzione della via di accesso al mappale 2083 (visibile al doc. 5 che si rammmostra) sono terminati a cavallo tra il 2006 e il 2007?
4. Vero che tra la fine del 2006 e il 2007 la via privata che consente l'accesso al mappale 2083 ed allo scivolo di alaggio (docc. 4 e 5) è stata oggetto di lavori di ripristino?
5. Vero che dopo i lavori di ripristino della via privata, visibile dai documenti 4 e 5 che si rammostrano, lungo il percorso della stessa è stata apposta una sbarra automatizzata?
6. Vero che il posizionamento della sbarra automatizzata, lungo la via che dalla SP 69 conduce alle abitazioni delle odierne parti in causa ed al mappale 2083(visibile ai docc. 4 e 5), risale ad un'epoca successiva alla conclusione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dai IG.ri e Pt_3
nella propria abitazione? Pt_2
7. Vero che l'impianto di funzionamento della sbarra e la sbarra stessa (visibili al doc. 5 che si rammostra) insistono sulla particella catastale n. 20 di proprietà della IG.ra ? Parte_1
9. Vero che i sig.ri hanno assunto la decisione di collocare una sbarra Parte_4 automatizzata in corrispondenza dell'area facente parte del mappale n. 20 (oggi di proprietà della
pagina 3 di 19 IG.ra ) omettendo di consultare il IG. sia rispetto alla tipologia di Parte_1 Parte_5
dispositivo, sia rispetto al luogo di posizionamento della stessa?
10. Vero che a partire dal 2006, visti i gravi problemi di salute che avevano colpito la IG.ra
[...]
moglie del IG. , quest'ultimo si è traferito definitivamente presso Tes_1 Parte_5
l'abitazione principale sita in AN RI per poterle dare l'assistenza costante di cui la donna necessitava, interrompendo ogni interazione con i IG.ri volta alla definizione degli Parte_4 aspetti relativi alla scelta del manufatto necessario alla regolamentazione dell'accesso alla via privata (visibile sub doc 5) e al collocamento dello stesso?
11. Vero che i contatti tra il IG. ed i IG.ri venivano intrattenuti Parte_5 CP_1
mediante corrispondenza ed impegni assunti con modalità scritte (si vedano ad esempio i docc. 17
e 18 Di parte attrice)?
12. Vero che nel 2012, dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra i Sug.ri Rivolta- e i Pt_2 loro custodi “permanenti”, IG.ri e , in corrispondenza della Parte_6 Parte_7
sbarra è stato collocato anche un impianto citofonico ad uso esclusivo dei IG.ri e Parte_4
funzionale solo alla loro abitazione?
13. Vero che le denominazioni presenti sull'impianto citofonico di cui al documento 06 che si rammostra si riferiscono esclusivamente all'abitazione dei IG.ri ed ai soggetti ivi CP_1
residenti?
14. Vero che in caso di guasti e malfunzionamenti della sbarra la IG.ra deve rivolgersi ai Pt_1
IG.ri e chiedendo loro di intervenire per le riparazioni? Pt_3 Pt_2
15. Vero che in caso di malfunzionamento della sbarra la IG.ra è impossibilitata ad Parte_1 effettuare le necessarie riparazioni, risultandole di fatto impedito l'accesso ed il transito lungo la via di accesso al mappale 2083 (visibile ai docc. 4 e 5)?
16. Vero che nel 2012, a causa di un guasto al meccanismo di funzionamento della sbarra era possibile accedere alla via di cui è causa (docc. 4 e 5 che si rammostrano), al mappale 2083 e allo scivolo di alaggio solo spingendo la sbarra?
17. Vero che il telecomando di movimentazione della sbarra fornito dai IG.ri ai CP_1
famigliari della IG.ra si è guastato nel 2012? Pt_1
19. Vero che solo i signori e e il personale da loro delegato hanno a disposizione i Pt_3 Pt_2
dispositivi elettronici che consentono di movimentare la sbarra?
pagina 4 di 19 22. Vero che alla sig.ra è impedita qualsivoglia movimentazione a distanza della Parte_8
sbarra?
24. Vero che a partire dal 2012, ha utilizzato lo scivolo di alaggio adiacente al mappale n. 2083
Docc. 19 e 21 per poter immettere la sua imbarcazione sul Lago Maggiore, previa autorizzazione della IG.ra ,? Parte_1
25. Vero che, a partire dal 2012 ha utilizzato l'area corrispondente al mappale 2083 (docc.19 e
21) per il rimessaggio della sua barca, previa autorizzazione della sig.ra ? Parte_1
26. Vero che in assenza della sig.ra non era possibile azionare la sbarra posta in Parte_1
corrispondenza del mappale n. 20, visibile nella foto prodotta sub doc. 5 che si rammostra?
27. Vero che, nei momenti di assenza della IG.ra , per poter raggiungere la propria Parte_1
imbarcazione e lo scivolo di alaggio doveva aggirare la sbarra ivi presente passando all'interno dell'area boschiva posta a lato della stradetta e visibile nella foto prodotta sub doc. 5 che si rammostra?
28. Vero che la sbarra di cui alla rappresentazione fotografica prodotta al documento 5 che si rammostra impedisce il libero accesso ed il transito lungo la stradina che consente di raggiungere lo scivolo di alaggio di proprietà esclusiva della IG.ra ? Parte_1
29. Vero che l'abitazione della sig.ra e quella dei IGnori sono dotate Parte_1 Parte_4
di apposita recinzione perimetrale, posta a lato della stradina privata ad uso comune, come risulta dal documento 7 che si rammostra?
30. Vero che l'abitazione della sig.ra e quella dei IGnori sono dotate Parte_1 Parte_4
di autonomo e distinto accesso carraio e pedonale posto a lato della strada privata come risulta dal documento 9 che si rammostra?
31. Vero che i IG.ri utilizzano la loro abitazione nei week-end e nel periodo estivo? CP_1
32. Vero che fino al 2012 all'interno dell'abitazione dei IG.ri vi risiedevano il IG. CP_1
e la IG.ra , i quali svolgevano, tra le altre, la funzione di custodi Parte_6 Parte_7
permanenti?
33. Vero che, anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro con i sig.ri e Parte_6
, nei casi di assenza dei sig.ri la loro abitazione viene controllata Parte_7 CP_1
dal personale di servizio?
34. Vero che dal 2012 L'abitazione dei sig.ri è dotata di servizio di vigilanza CP_1 privata che accede all'immobile due o tre volte al giorno per effettuare i controlli?
pagina 5 di 19 36. Vero che sin dal 2010 la sig.ra si è occupata della cura e della manutenzione Parte_1 dell'abitazione sita in EN MO- alla via Reno n. 44?
37. Vero che nel 2016 la sig.ra , impossibilitata a deambulare autonomamente a causa Parte_1 dei gravi danni subiti in occasione di un incidente stradale, per agevolare l'accesso del personale medico e paramedico che le forniva assistenza, trascorreva la più parte della giornata con la porta socchiusa o aperta, senza che vi fosse il rischio di incorrere in alcun pericolo o di dover allontanare estranei non autorizzati?
38. Vero che la IG.ra transita tutti i giorni sul viale che dalla propria abitazione Parte_1
conduce al mappale 2083 e allo scivolo di alaggio (foto sub doc. 5)?
39. Vero che la sig.ra si occupa, anche per il tramite di persone dalla stessa incaricate, Parte_1 di ripulire l'area adiacente allo scivolo di alaggio dalle sterpaglie e dal legname che vi si accumula
a seguito delle piene del lago (foto doc. 20 e 21)?
40. Vero che per ripulire l'area adiacente allo scivolo di alaggio la sig.ra e il personale dalla Pt_1
stessa incaricato transitano lungo la via presente a lato della propria abitazione anche con macchinari e automezzi?
41. Vero che sin dal 1957 l'area adiacente allo scivolo di alaggio, corrispondente al mappale
2083, viene utilizzata come area per il rimessaggio di piccole imbarcazioni, come area per lamovimentazione di rimorchio per il trasporto di imbarcazioni, come area per il posizionamento di lettini e sdraio?
42. Vero che in più occasioni i sig.ri hanno redarguito i parenti e/o gli ospiti della CP_1
IG.ra che, con il permesso della stessa, si intrattenevano sull'area adiacente allo Parte_1
scivolo di alaggio?
Si indicano in qualità di testimoni: IG. , Via Ponte AN 9, 2022 AN RI;
Tes_2
IG. , via Verdi 45, 21014 EN-MO; sig. , Via San Testimone_3 Controparte_2
Defendente, n. 9, 21014 EN – MO (VA); IG.ra , via Crimenti, n. 14, Parte_7
o8034 ON ( Oristano); IG. Via Crimenti 14 n. 14, o8034 ON ( Oristano); Parte_6
IG. , via Cavour, n. 138, 21038 Leggiuno (VA); IG.ra , via Persona_1 Persona_2
Cavour, n. 138, 21038 Leggiuno (VA); IG. via Reno, n. 41, 21014 EN Persona_3
(VA); via Roncaccio, n. 2, 21014 EN (VA); IG.ra , via Controparte_3 Persona_4
Verdi, n. 45, 21014 EN-MO (VA); IG.ra via Ponte AN 9, 2022 Parte_9
AN RI (MI); IG.ra , Via Rubicone, n. 6, 21057 Olgiate LO (VA); IG. Tes_4
pagina 6 di 19 , via Ponte AN, n. 11 20222 AN RI (MI), IG.ra , via Parte_10 Parte_5
Roncaccio, n. 2, 21014 EN (VA), IG. , via Benvenuto Cellini, n. 17, Parte_11
21052 BU ZI (VA).
- CTU in forza della quale, previa verifica della relativa documentazione catastale ed urbanistico- edilizia, nonché dei titoli di proprietà e degli atti di provenienza, accertare lo stato dei luoghi e la conformità degli stessi alla richiamata documentazione, così come i diritti facenti capo alle parti.
Con espressa riserva di formulare ogni azione a tutela di diritti risarcitori in favore dell'odierna attrice e riservata altresì ogni più ampia azione volta ad ottenere la declaratoria di intervenuta costituzione della servitù di passo carraio sui fondi oggetto del presente giudizio.
* * *
In ogni caso, con vittoria di compensi (con aggiunta di rimborso forfetario 15% - CPA 4% -IVA
22%), spese di lite e successive occorrende.”
Per parti convenute: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 27.6.2025)
“Voglia il Tribunale di Varese adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in rito: dichiarare improcedibile, in difetto di previa mediazione obbligatoria, la domanda principale, svolta dall'attrice e ribadita nella propria prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., di accertamento della contitolarità tra le parti dal diritto di proprietà sulla strada privata che, dalla strada provinciale SP 69 adduce alle loro rispettive proprietà; rigettare, comunque, tale domanda perché infondata;
- nel merito: previo accertamento incidentale della avvenuta costituzione convenzionale, in favore del fondo ora di proprietà dei convenuti (mappale 1361) ed a carico dei fondi ora di proprietà dell'attrice (mappali 20 e 1366) del diritto reale di servitù di passaggio - comprendente la facoltà consentita dall'allora titolare del fondo servente, di apporre a di mantenere una sbarra automatizzata sulla strada diretta ad impedire l'accesso di terzi estranei non autorizzati nei fondi suindicati - sul tratto di strada privata (non accatastata, ma a suo tempo costruita sui mappali 20
e 1366 di proprietà esclusiva dei danti causa dell'attrice), tratto che dalla strada provinciale SP
69 adduce alla proprietà fondiaria dei medesimi convenuti, respingere per tutti i motivi da questi ultimi dedotti, le domande di accertamento e di condanna formulate dalla IGnora;
Pt_1
- con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 7 di 19 In via istruttoria: si chiedono ammettersi, occorrendo, le prove per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui capitoli formulati tempestivamente dai convenuti nella loro seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non ammessi nell'ordinanza resa il 25/11/2024.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha convenuto in giudizio e rassegnando le sopra Parte_1 Parte_3 Parte_2
estese conclusioni.
Ha dedotto in fatto che:
- con atto di divisione Notaio del 20 febbraio 2014, è divenuta proprietaria Persona_5 dell'immobile residenziale sito in EN MO, Via Reno, n. 44, di cui al mappale 1366 e dell'area pertinenziale di cui al mappale 20, nonché dell'area a lago identificata al mappale 2083;
- l'accesso al lago e al mappale 2083, per il tramite di una strada vicinale, trova disciplina nell'atto di compravendita del 19.6.1957 intercorso tra i danti causa delle odierne parti, ove è previsto che:
“A questo appezzamento si accede attraverso e sul confine del 20 verso Reno, con una strada da costruirsi della larghezza di mt.
3. Tale strada che parte dalla provinciale EN SP (SP.69) collegherà passando per il vecchio mappale 20 l'appezzamento di terreno 18 c e 19 c. … Tale strada dovrà rimanere sempre costantemente di tre metri per tutta la sua lunghezza,”;
- detta via di collegamento tra la SP 69 e il mappale 2083 è stata costruita mediante arretramento delle proprietà private e non risulta essere accatastata;
- Subentrata nella proprietà del compendio ha dovuto prendere atto che gli odierni convenuti, proprietari dell'abitazione adiacente alla propria (identificata con il mappale 1361), hanno apposto sulla suddetta strada privata, in corrispondenza della porzione di proprietà dell'attrice, una sbarra automatizzata e un impianto citofonico;
- il predetto manufatto è lesivo della pienezza del diritto di proprietà della IG.ra in quanto Pt_1
determina una compressione delle concrete modalità di transito e di manovra sulla suddetta strada e non reca alla proprietà alcuna concreta utilità, considerata anche la condizione CP_1
dei rispettivi fondi, entrambi completamente recintati e dotati di autonomo accesso carraio e pedonale;
pagina 8 di 19 - l'installazione è avvenuta ad opera dei signori e in epoca successiva alla fine del Pt_3 Pt_2
2005, in difetto di alcun valido atto di assenso tanto da parte dell'allora proprietario, Dott. Parte_5
(dante causa della IG.ra quanto da parte di quest'ultima;
[...] Pt_1
- in maniera del tutto opinabile ed in carenza di qualsiasi assenso manifestato dall'attrice e dai suoi dei danti causa, i convenuti hanno, altresì, apposto sulla propria abitazione una telecamera di videosorveglianza orientata in direzione della strada privata, venendosi così a determinare la violazione del diritto alla privacy della IG.ra e di tutti gli utenti che transitano sulla Parte_1
stradina;
In diritto, ha allegato che:
- la costituzione di una strada vicinale mediante conferimento dei proprietari dei fondi laterali e contigui aveva determinato la costituzione di una comproprietà sull'area corrispondente al sedime del tracciato viario, con conseguente applicazione delle norme sulla comunione e con l'ulteriore conseguenza che il posizionamento della sbarra, dell'impianto citofonico e della telecamera in corrispondenza del tratto di strada vicinale prospiciente alla proprietà della IG.ra Parte_1 costituivano illegittimo impedimento all'esercizio del pieno godimento del diritto di proprietà dell'attrice con conseguente violazione delle disposizioni a tutela dell'uso della cosa comune (art. 1102 c.c. e s.s.);
- il fatto che alla sig.ra fossero state consegnate le chiavi che consentono la movimentazione Pt_1
della sbarra non costituiva infatti acquiescenza o manifestazione di alcun consenso e le attività costruttive poste in essere dai convenuti, oltre a determinare una violazione delle norme a tutela della comproprietà, erano qualificabili alla stregua di atti di emulazione ai sensi dell'art. 833 c.c. in quanto si trattava di opere prive di alcuna concreta utilità per i convenuti che recano molestia alla IG.ra ; Parte_1
- in subordine, qualora si volesse ritenere che sul tratto di strada privata oggetto del presente giudizio non si fosse costituita una comproprietà, doveva ritenersi operante una servitù reciproca in favore dei fondi attigui, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1067 c.c. volto a sanzionare le innovazioni che, risolvendosi nell'imposizione di un peso diverso da quello originariamente stabilito, non siano compatibili con i contenuti e con i modi di esercizio della servitù che risultino in modo inequivoco dal titolo e dalle modalità di esercizio del possesso;
pagina 9 di 19 - Il posizionamento della telecamera, ancorché nell'abitazione dei signori CP_1
costituiva una violazione della privacy che ne legittimava la richiesta di rimozione o di riposizionamento essendo stata orientata in modo da inquadrare la strada comune;
Integrato il contraddittorio, si sono costituiti e Parte_3 Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda dell'attrice tendente all'accertamento della comproprietà della strada in quanto non costituente oggetto del procedimento di mediazione e, nel merito, di respingere le domande avverse in quanto infondate.
Hanno dedotto che:
- con atto di compravendita stipulato nel 2005, Notaio avevano acquistato il Persona_6
compendio di loro proprietà sito in EN MO (VA), Via Per Reno n. 46; tra le clausole del contratto era espressamente precisato: “Accesso e scarico” “si hanno attraverso e sul confine del cessato mappale 20/a verso Reno con una strada della larghezza di ml.3 (tre); tale strada parte dalla provinciale EN / SP e collega, passando per il cessato mappale 20, anche la proprietà di ed aventi causa”; Parte_5
- con successivo atto di compravendita, Notaio registrato il 27.10.2005, avevano Persona_7 acquistato dal sig. il terreno dell'estensione di circa mq. 400, posto tra l'area di Parte_5 pertinenza dell'immobile precedentemente acquistato e quella demaniale posta sul bordo del lago;
tale contratto prevedeva la seguente pattuizione: “L'accesso e lo scarico a quanto qui compravenduto si verificano dalla stradetta esistente sul lato est sino a raggiungere la strada comunale Via Reno, così come indicato nell'atto di compravendita a rogito Notaio Testimone_5 in data 19 giugno 1957 nn. 3733/3416”;
- Non vi era dubbio, quindi, che gli odierni convenuti non avessero acquistato la comproprietà del viale (sul quale essi hanno poi apposto la sbarra e gli altri dispositivi in questione) che, invece, era rimasto di proprietà dei venditori e sul quale era loro concessa esclusivamente la servitù di passaggio e di scarico;
- Nei mesi successivi all'acquisto degli immobili di cui ai due contratti di compravendita sopra considerati, avevano eseguito opere di ristrutturazione del fabbricato e delle pertinenze, offrendosi di ricostruire, a proprie cura e spese e con il consenso e l'accordo del IGnor la Parte_5
pagina 10 di 19 pavimentazione del viale sul quale avevano conseguito per contratto il diritto di servitù di passaggio;
- In questa prospettiva di distesi rapporti di vicinato, i IGnori e avendo rilevato Pt_3 Pt_2
che nel viale, specie in orario notturno, si introducevano abusivamente e sostavano veicoli non autorizzati, con evidente pericolo per la sicurezza delle abitazioni limitrofe, avevano proposto al
IGnor di installare un cancello, a protezione delle rispettive proprietà, che sarebbe Parte_5
stato realizzato a cura e spese degli odierni convenuti, i quali ne avrebbero fornito al IGnor Pt_1 le chiavi, per consentirgli di accedere, percorrendo l'ultimo tratto di viale che scende verso il lago, al piccolo appezzamento di proprietà dello stesso (foglio 9, mappale 2083);
- Il IGnor si dimostrò d'accordo sulla proposta, che accettò, anche per iscritto, Parte_5
inviando il 21/10/2005 al IGnor il fax datato 20/10/20058 in cui egli ebbe ad Parte_3
esprimere espressamente il proprio assenso alla installazione del cancello (anzi, su accordo delle parti, alla apposizione della sbarra dotata di movimentazione automatica e a telecomando, ritenuta sufficiente a garantire le esigenze di protezione dei luoghi), da collocare dopo l'ingresso all'immobile residenziale del IGnor Pt_1
- Dal 2006 al 2021, nell'arco temporale, cioè, di circa quattordici anni nessuno, né il IGnor
né i suoi aventi causa, tra i quali la IGnora avevano mosso Parte_5 Parte_1
rimostranze verso gli odierni convenuti o avevano contestato la legittimità e la rispondenza agli accordi della installazione dei manufatti e dei dispositivi in questione e i convenuti avevano consegnato all'attrice il telecomando che consente l'apertura della sbarra in qualsiasi momento e nelle occasioni di necessità di accesso all'area di sua proprietà (mappale 2083)
- in data 25.5.2021 i convenuti avevano ricevuto dal legale della sig.ra una comunicazione Pt_1 nella quale, per la prima volta dall'apposizione della sbarra, si sosteneva l'illeceità della loro condotta con intimazione a rimuoverla;
seguiva un procedimento di mediazione che si concludeva tuttavia con esito negativo.
Disposti alcuni rinvii di udienza onde verificare la possibilità di una composizione bonaria della controversia, all'udienza del 6.11.2024 i difensori dichiaravano che non era stato possibile raggiungere un accordo e, pertanto, si riportavano ai rispettivi atti e alle istanze istruttorie svolte.
Escussi i testi ammessi con ordinanza del 25.11.2024 alle udienze del 22.1.2025 e del 12.2.2025, era fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, disponendone la sostituzione con il pagina 11 di 19 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., quindi con ordinanza del 5.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
1. L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda di accertamento della comproprietà
L'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della domanda di mediazione deve essere disattesa. Costituisce circostanza non contestata e documentale che l'introduzione del presente giudizio sia stata proceduta dal tentativo di mediazione, azionato dall'odierna attrice avanti all'Organismo di conciliazione forense di Varese nelle forme della mediazione obbligatoria con specifica indicazione della materia afferente ai diritti reali (doc. 11 attrice). In disparte all'inquadramento giuridico fornito dalle parti in tale sede (effettivamente nella memoria esplicativa allegata all'istanza di mediazione la signora assumeva di essere Pt_1
proprietaria e non comproprietaria del tratto di strada di cui si discute) si deve ritenere che la definizione dell'assetto proprietario e dei diritti reali che insistono sul predetto tratto di strada costituisca fondamento e presupposto del tentativo di mediazione in relazione alla controversia afferente i manufatti (sbarra, citofono e telecamera) su di essa installati, sicché la condizione di procedibilità deve ritenersi validamente assolta.
2. Le istanze istruttorie
Sempre in via preliminare, la causa si appalesa sufficientemente istruita e matura per la decisione sulla base del compendio documentale in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa, sicché devono essere integralmente confermate le determinazioni istruttorie assunte.
3. L'assetto proprietario
Nel merito, gli univoci riscontri documentali versati agli atti del giudizio consentono di affermare con certezza che il tratto di strada privata su cui è collocata la sbarra si trovi sul terreno di proprietà esclusiva della attrice e, altrettanto, è documentale che su di essa insista un diritto reale di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà degli odierni convenuti.
pagina 12 di 19 Ed invero è documentale che:
- ed i convenuti IGnori e sono proprietari dei rispettivi compendi Parte_1 Pt_3 Pt_2
confinanti siti in EN MO, ai quali si accede dalla strada privata che le collega entrambe le proprietà alla strada provinciale SP 69 EN – SP:
- L'attrice, nel 2011, ha acquistato mortis causa ed in comproprietà con altri eredi, i beni immobili di cui è attualmente proprietaria, in forza della successione ereditaria del padre – il Parte_5
quale, a sua volta, ne era diventato proprietario per effetto della compravendita stipulata nel 1957, doc. 14 attrice;
- e ne è poi diventata titolare esclusiva in forza dell'atto di divisione del 2014 con cui è divenuta proprietaria dell'immobile residenziale sito in EN MO, Via Reno, n. 44, di cui al mappale 1366 e dell'area pertinenziale di cui al mappale 20, nonché dell'area a lago identificata al mappale 2083 (doc. 15 attrice e estratto di mappa sub doc. 24).
- I convenuti hanno acquistato la loro attuale proprietà (mappale 1361) con due distinti atti di compravendita, stipulati nel 2005, il primo da terzi venditori (atto a rogito Notaio Dott. di Per_6
Milano – doc. n. 1 fascicolo convenuti) e il secondo dal IGnor padre e dante causa Parte_5 dall'attrice (atto a rogito notaio Dott. – doc. n. 2 fascicolo convenuti). Per_7
pagina 13 di 19 - L'accesso al lago ed al mappale 2083, trova disciplina nell'atto di compravendita (Rep. n. 11394
e Racc. n. 3383 a firma Notaio Dott. del 19 giugno 1957, intercorso tra i danti Persona_8
causa delle odierne parti processuali, ove è stato espressamente previsto che:
“A questo appezzamento si accede attraverso e sul confine del 20 a verso Reno, con una strada da costruirsi della larghezza di mt.
3. Tale strada che parte dalla provinciale EN SP (SP.69) collegherà passando per il vecchio mappale 20 l'appezzamento di terreno 18 c e 19 c. di proprietà del fratello e che passerà con il presente atto in proprietà del fratello Parte_12 [...]
(dante causa dell'odierna attrice n.d.r.) Tale strada dovrà rimanere sempre Pt_5
costantemente di tre metri per tutta la sua lunghezza” (Cfr. doc. 14 attrice, pag 4 e 5 di 8, ancorché prodotto omissato in alcune sue parti).
E' dunque documentale che tale atto ha previsto la realizzazione di una strada privata da costruire interamente sull'allora mappale n. 20 (l'atto dice testualmente “attraverso e sul confine del 20”,
“passando per” lo stesso) che, negli anni successivi, è stato poi oggetto di frazionamento e che oggi è contraddistinto in catasto ai mappali n. 20 e 1366 (ora di proprietà della IGnora nella Pt_1
sua parte iniziale provenendo dalla strada provinciale) ed al mappale n. 1361 (ora di proprietà dei
IGnori e nell'ultima parte). Pt_3 Pt_2
Dai titoli di provenienza si ricava dunque in modo inequivoco che il tratto di strada su cui oggi è posizionata la sbarra è di proprietà esclusiva dell'odierna attrice.
Ne consegue che, in primo luogo, risulta nel caso di specie infondata la tesi dell'attrice secondo cui la costituzione di una strada vicinale mediante conferimento dei proprietari dei fondi laterali e contigui avrebbe determinato la costituzione di una comproprietà sull'area corrispondente al sedime del tracciato viario, trattandosi di tesi contrastante con l'univoco dato riscontrabile nei titoli di provenienza.
Altrettanto non può dirsi operante alcuna servitù reciproca, non risultante dai titoli, dai quali di converso si ricava la piena proprietà del tratto di strada da parte dell'odierna attrice (circostanza già invero affermata dalla stessa nella fase stragiudiziale: cfr nota allegata alla domanda di mediazione sub doc. 11 e doc. 10 attrice).
E' inoltre documentale che entrambi gli atti di compravendita in forza dei quali i convenuti sono divenuti proprietari del compendio immobiliare loro riferibile contengano l'espressa indicazione pagina 14 di 19 della esistenza e del trasferimento agli acquirenti della servitù di passaggio in favore del fondo dominante (acquistato dai IGnori e ed a carico di quello servente per il tramite Pt_3 Pt_2
della citata strada privata, realizzata sulla proprietà rimasta ai venditori e posta sul confine di essa.
In particolare:
L'atto di compravendita stipulato nel 2005 a rogito Notaio di Milano (doc. 1 Persona_6 convenuti), prevede: “Accesso e scarico” “si hanno attraverso e sul confine del cessato mappale
20/a verso Reno con una strada della larghezza di ml.3 (tre); tale strada parte dalla provinciale
EN / SP e collega, passando per il cessato mappale 20, anche la proprietà di Parte_5 ed aventi causa”.
L' atto di compravendita a rogito Notaio di Milano e registrato (doc. 2 convenuti) Persona_7 prevede: “L'accesso e lo scarico a quanto qui compravenduto si verificano dalla stradetta esistente sul lato est sino a raggiungere la strada comunale Via Reno, così come indicato nell'atto di compravendita a rogito Notaio in data 19 giugno 1957 nn. 3733/3416”. Testimone_5
4. La sbarra e l'impianto citofonico
Ciò chiarito quanto agli assetti proprietari, deve essere anzitutto escluso che la sbarra l'impianto citofonico siano stati illegittimamente installati dagli odierni convenuti, di converso risultando che la loro installazione sia stata frutto di precipui accordi all'epoca intercorsi con il sig. Parte_5
dante causa dell'odierna attrice.
[...]
Con lettera trasmessa a mezzo fax in data 21.10.2005 espressamente scriveva: Parte_5
“come da accordi intercorsi assento alla richiesta da lei formulata circa la predisposizione di un cancello posto all'inizio della strada di comune accesso alle proprietà site a Ceresolo, frazione di
EN. Resto in attesa di sua comunicazione per quanto riguarda il posizionamento dello stesso al fine di rendere agibile l'ingresso alla mia proprietà e le modalità del suo utilizzo”. L'istruttoria orale ha confermato che la sbarra e l'impianto citofonico per cui è causa sono stati collocati proprio in tale periodo a cura degli odierni convenuti nell'ambito dei lavori di costruzione del loro immobile, “tra il 2005 e il 2006” (cfr teste ), senza che alcuna contestazione sia stata Tes_2 mossa dalla precedente proprietà (Cfr. deposizione teste “ho posizionato io la sbarra, o Tes_6
meglio è stata posizionata dalla mia azienda ICE S.r.l. oggi cessata. Il giorno in cui è stata posizionata la sbarra io ero presente fisicamente, era presente anche il mio direttore dei lavori
pagina 15 di 19 , oggi deceduto, non ho avuto alcuna lamentela da parte di nessuno. ADR Persona_9
quel giorno era presente la direzione lavori dei signori e e un altro signore che Pt_3 Pt_2 però non so dire chi fosse. ADR l'incarico è stato dato dalla direzione lavori del sig. , Pt_3
abbiamo sostituito una vecchia sbarra rovinata che si trovava nella medesima posizione. Quando fu posizionata la sbarra nessuno ha obiettato al fatto che fosse posizionata, abbiamo rifatto anche parte della pavimentazione della stradina che portava al lago, presumo quindi che vi fossero accordi tra i proprietari in tal senso. ADR Non ricordo esattamente quando è stata posizionata la sbarra, posso dire che i lavori presso i signori erano in corso o stavano finendo, Parte_13
non mi ricordo il momento esatto ADR si tratta di circa 20 anni fa, i lavori erano intorno al 2005, faccio riferimento ai lavori di costruzione dell'immobile del sig. ”. Pt_3
Neppure può ritenersi che la stessa costituisca un obbiettivo aggravio per il fondo servente di proprietà dell'attrice.
L'apposizione della sbarra non costituisce infatti obbiettivo impedimento al transito pedonale e carraio;
l'istruttoria orale ha provato che gli strumenti per aprirla (Chiave e telecomando) non sono mai stati negati dai convenuti;
che anzi era nella disponibilità del telecomando (teste Parte_5
“non ho mai visto aprire la sbarra con il telecomando, mi risulta che fosse stato Tes_2 inizialmente consegnato a mio padre, ma che non abbia funzionato”) e che è Parte_1
attualmente nella disponibilità della chiave, che funziona e utilizza (il teste era Testimone_3
addirittura nella disponibilità della chiave in udienza per essergli stata consegnata – la mattina dell'udienza - dall'attrice stessa) tanto che, per quanto consta, nessuna rimostranza è stata mossa dalla odierna attrice fino al 2021 (la stessa è divenuta comproprietaria del compendio nel 2011 e successivamente proprietaria esclusiva con l'atto divisionale del 2014).
Non è dunque emerso né provato che la presenza della sbarra comporti in concreto un'intensificazione significativa dell'onere gravante sul fondo servente di proprietà dell'odierna attrice tale da qualificarla come aggravamento vietato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067
c.c. (Cfr. sul punto, Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16085 del 29/07/2005; Sez. 2, Sentenza n.
14472 del 30/06/2011; Sez. 2 - , Sentenza n. 997 del 15/01/2025).
Di conseguenza, la domanda di parte attrice, volta a conseguire la rimozione della sbarra e dell'impianto l'impianto citofonico sulla suddetta via privata, deve essere respinta.
5. Le telecamere
pagina 16 di 19 A conclusioni parzialmente differenti si deve addivenire in relazione al posizionamento delle telecamere che, altrettanto, costituiscono oggetto del contendere.
L'istruttoria orale – oltre alla documentazione fotografica in atti- ha evidenziato che le suddette telecamere, benché apposte in una porzione immobiliare di proprietà esclusiva dei IGnori Pt_3
e (Cfr. fotografie doc. 9 attrice), sono orientate l'una in modo da riprendere l'accesso Pt_2 all'unità residenziale di proprietà dei convenuti, l'altra anche il tratto della strada privata che fronteggia tale accesso, tratto di strada che, sebbene di proprietà dei signori e è Pt_3 Pt_2
pacificamente impiegato dall'attrice per l'accesso al lago (suo mappale 2083).
Il teste ha infatti dedotto che: “le telecamere sono visibili ad occhio nudo e sono Tes_2 orientate l'una verso la proprietà , l'altra verso l'accesso comune, ovvero verso la stradina Pt_3 in porfido”. ADR Confermo che una delle due telecamere è orientata anche verso la stradina di porfido”; teste “Confermo che ci sono le telecamere di cui alle fotografie che mi vengono Tes_7 mostrate. ADR: le telecamere sono puntate sulla stradina e sul cancello del IGnor ”. Pt_3
Tale seconda telecamera, quella orientata verso la stradina in porfido, in quanto idonea a riprendere l'attrice o chi per lei transiti sulla predetta strada per raggiungere il mappale 2083 a lago, si appalesa lesiva della riservatezza di quest'ultima nell'esercizio del proprio diritto dominicale sul richiamato mappale n. 2083 e nel transito da e per lo stesso.
Per l'effetto, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per ordinare ai convenuti di provvedere, a loro cura e spese, al riposizionamento della telecamera oggi orientata verso la stradina di porfido, ovvero alla sua schermatura con esclusione di ogni ripresa della predetta stradina, con onere di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia della presente sentenza.
6. Conclusioni
Alla luce di quanto precede, accertati gli assetti proprietari in relazione alle questioni oggetto della presente controversia nei termini di cui al paragrafo n. 3 che precede, le domande della parte attrice di cui ai punti n. 1 delle rassegnate conclusioni non meritano accoglimento;
Deve invece trovare parziale accoglimento la domanda di cui al punto n. 2 delle rassegnate conclusioni, per le ragioni meglio esposte al paragrafo n. 5 della motivazione, con conseguente ordine ai convenuti e di riposizionare la Parte_3 Parte_2
telecamera oggi orientata verso la stradina di porfido, ovvero di provvedere alla sua schermatura pagina 17 di 19 con esclusione di ogni ripresa della predetta stradina, con onere di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia della presente sentenza.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'oggetto del contendere, nonché del limitato accoglimento delle domande attoree, circoscritto al riposizionamento/oscuramento di una sola telecamera sulla proprietà esclusiva dei convenuti, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione nell'eventuale successiva fase esecutiva, si ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c. per imporre ai convenuti alcuna misura di coercizione indiretta.
7. Le spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza della parte attrice, le cui domande non sono state accolte ad eccezione del parziale accoglimento della domanda di cui al punto n. 2 delle rassegnate conclusioni, le spese di lite devono essere poste nella misura di 2/3 a carico della parte attrice soccombente in via prevalente, compensato il restante 1/3. Le spese di liquidano secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in considerazione del valore indeterminato del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1. Ordina ai convenuti e Parte_3 Pt_2
di riposizionare la telecamera oggi orientata verso la stradina di porfido per cui è causa,
[...]
ovvero di provvedere alla sua schermatura con esclusione di ogni ripresa della predetta stradina, con onere di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia della presente sentenza;
2. Respinge le altre domande proposte da;
Parte_1
3. Condanna alla refusione dei 2/3 delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1
favore dei convenuti e , che Parte_3 Parte_2
si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
4. Compensa il restante 1/3 delle spese di lite.
pagina 18 di 19 Varese, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA Carimati
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BOSCOLO EMANUELE, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Angera, Piazzale Volta n. 2, come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._3
(MI) il 6.5.1963, entrambi con il patrocinio dell'avv. BLAGA VINCENZO del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 1.7.2025)
“1. In via principale, previo accertamento della comproprietà costituitasi in favore della IG.ra e dei IG.ri Parte_1
e sulla strada privata costruita in arretramento dei fondi di rispettiva proprietà, Pt_3 Pt_2
nella misura di 3 mt dal confine esterno dei rispettivi fondi, che si diparte dalla SP 69 sino al mappale 2083 - quest'ultimo di proprietà esclusiva della sig.ra - e previo specifico Parte_1
pagina 1 di 19 accertamento della collocazione e dell'estensione della stessa, accertare e dichiarare che la sbarra, l'impianto citofonico e le telecamere di videosorveglianza apposti dai signori e Pt_3
sulla suddetta via privata è avvenuta sine titulo e conseguentemente, condannare i Pt_2
convenuti al ripristino delle originarie modalità di esercizio del diritto di proprietà e di transito, adottando ogni misura ritenuta necessaria ed in particolare mediante rimozione a proprie spese degli apparati sopra indicati.
In subordine, previo accertamento della comproprietà costituitasi in favore della IG.ra e dei IG.ri Parte_1
e sulla strada privata costruita in arretramento dei fondi di rispettiva proprietà, Pt_3 Pt_2
nella misura di 3 mt dal confine esterno dei rispettivi fondi, che si diparte dalla SP 69 sino al mappale 2083 - quest'ultimo di proprietà esclusiva della sig.ra - e previo specifico Parte_1
accertamento della collocazione e dell'estensione della stessa, accertare e dichiarare che la sbarra, l'impianto citofonico e le telecamere di videosorveglianza apposti dai signori e Pt_3
sulla suddetta via costituiscono per parte attrice una illecita e/o illegittima restrizione del Pt_2
proprio diritto di proprietà e, conseguentemente, condannare i convenuti al ripristino delle originarie modalità di esercizio della servitù, mediante rimozione a proprie spese degli apparati sopra indicati.
In ulteriore subordine, previo accertamento dell'intervenuta costituzione di una servitù volontaria di passaggio carraio e pedonale insistente sulla strada privata che si diparte dalla SP 69 sino al mappale 2083 - quest'ultimo di proprietà esclusiva della sig.ra -, costruita in arretramento (nella Parte_1
misura di 3 mt dal confine esterno) dei fondi rispettivamente di proprietà della IG.ra Parte_1
e dei IG.ri previo specifico accertamento dell'ubicazione e dell'estensione della Parte_4
stessa, accertare e dichiarare che la sbarra, l'impianto citofonico e le telecamere di videosorveglianza apposti dai signori e sulla suddetta via costituiscono per parte Pt_3 Pt_2
attrice una illecita e/o illegittima restrizione della servitù di passo carraio e pedonale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067 c.c. e, conseguentemente, condannare i convenuti al ripristino delle originarie modalità di esercizio della servitù, mediante rimozione a proprie spese degli apparati sopra indicati.
2. Accertare e dichiarare che la posizione delle telecamere di videosorveglianza posizionate dai signori è illecita e/o illegittima, in quanto apposta in violazione delle norme a tutela Parte_4
pagina 2 di 19 della privacy e, conseguentemente, condannare i convenuti alla rimozione delle stesse, oppure al riposizionamento ed al diverso orientamento dell'obbiettivo, ovvero, alla schermatura delle stese, con esclusione di ogni ripresa del fondo attoreo e della strada in comproprietà.
3. In caso di accoglimento delle domande esplicate ai punti 1 e 2 delle presenti conclusioni, condannare i convenuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di €. 50.00 giornalieri, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, eventualmente determinata in via equitativa, da corrispondersi in favore della IG.ra Parte_1
per ogni giorno di mancato adempimento delle disposizioni di condanna, oppure, per ogni successiva violazione.
4. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti nella comparsa di costituzione, nonché nelle memorie ex art. 171 ter, c.p.c. non ammessi. Nello specifico:
- prova per testi, nonché interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli non ammessi:
2. Vero che lavori di ristrutturazione e ripristino delle opere di canalizzazione e delle tubazioni ad uso e servizio dell'abitazione dei sig.ri presenti al di sotto della stradetta di cui è Parte_4
causa (visibile in doc. 5 che si rammostra), sono stati svolti nel corso del 2006?
3. Vero che i lavori di ristrutturazione della villa dei IG.ri e i lavori di sistemazione CP_1
e manutenzione della via di accesso al mappale 2083 (visibile al doc. 5 che si rammmostra) sono terminati a cavallo tra il 2006 e il 2007?
4. Vero che tra la fine del 2006 e il 2007 la via privata che consente l'accesso al mappale 2083 ed allo scivolo di alaggio (docc. 4 e 5) è stata oggetto di lavori di ripristino?
5. Vero che dopo i lavori di ripristino della via privata, visibile dai documenti 4 e 5 che si rammostrano, lungo il percorso della stessa è stata apposta una sbarra automatizzata?
6. Vero che il posizionamento della sbarra automatizzata, lungo la via che dalla SP 69 conduce alle abitazioni delle odierne parti in causa ed al mappale 2083(visibile ai docc. 4 e 5), risale ad un'epoca successiva alla conclusione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dai IG.ri e Pt_3
nella propria abitazione? Pt_2
7. Vero che l'impianto di funzionamento della sbarra e la sbarra stessa (visibili al doc. 5 che si rammostra) insistono sulla particella catastale n. 20 di proprietà della IG.ra ? Parte_1
9. Vero che i sig.ri hanno assunto la decisione di collocare una sbarra Parte_4 automatizzata in corrispondenza dell'area facente parte del mappale n. 20 (oggi di proprietà della
pagina 3 di 19 IG.ra ) omettendo di consultare il IG. sia rispetto alla tipologia di Parte_1 Parte_5
dispositivo, sia rispetto al luogo di posizionamento della stessa?
10. Vero che a partire dal 2006, visti i gravi problemi di salute che avevano colpito la IG.ra
[...]
moglie del IG. , quest'ultimo si è traferito definitivamente presso Tes_1 Parte_5
l'abitazione principale sita in AN RI per poterle dare l'assistenza costante di cui la donna necessitava, interrompendo ogni interazione con i IG.ri volta alla definizione degli Parte_4 aspetti relativi alla scelta del manufatto necessario alla regolamentazione dell'accesso alla via privata (visibile sub doc 5) e al collocamento dello stesso?
11. Vero che i contatti tra il IG. ed i IG.ri venivano intrattenuti Parte_5 CP_1
mediante corrispondenza ed impegni assunti con modalità scritte (si vedano ad esempio i docc. 17
e 18 Di parte attrice)?
12. Vero che nel 2012, dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra i Sug.ri Rivolta- e i Pt_2 loro custodi “permanenti”, IG.ri e , in corrispondenza della Parte_6 Parte_7
sbarra è stato collocato anche un impianto citofonico ad uso esclusivo dei IG.ri e Parte_4
funzionale solo alla loro abitazione?
13. Vero che le denominazioni presenti sull'impianto citofonico di cui al documento 06 che si rammostra si riferiscono esclusivamente all'abitazione dei IG.ri ed ai soggetti ivi CP_1
residenti?
14. Vero che in caso di guasti e malfunzionamenti della sbarra la IG.ra deve rivolgersi ai Pt_1
IG.ri e chiedendo loro di intervenire per le riparazioni? Pt_3 Pt_2
15. Vero che in caso di malfunzionamento della sbarra la IG.ra è impossibilitata ad Parte_1 effettuare le necessarie riparazioni, risultandole di fatto impedito l'accesso ed il transito lungo la via di accesso al mappale 2083 (visibile ai docc. 4 e 5)?
16. Vero che nel 2012, a causa di un guasto al meccanismo di funzionamento della sbarra era possibile accedere alla via di cui è causa (docc. 4 e 5 che si rammostrano), al mappale 2083 e allo scivolo di alaggio solo spingendo la sbarra?
17. Vero che il telecomando di movimentazione della sbarra fornito dai IG.ri ai CP_1
famigliari della IG.ra si è guastato nel 2012? Pt_1
19. Vero che solo i signori e e il personale da loro delegato hanno a disposizione i Pt_3 Pt_2
dispositivi elettronici che consentono di movimentare la sbarra?
pagina 4 di 19 22. Vero che alla sig.ra è impedita qualsivoglia movimentazione a distanza della Parte_8
sbarra?
24. Vero che a partire dal 2012, ha utilizzato lo scivolo di alaggio adiacente al mappale n. 2083
Docc. 19 e 21 per poter immettere la sua imbarcazione sul Lago Maggiore, previa autorizzazione della IG.ra ,? Parte_1
25. Vero che, a partire dal 2012 ha utilizzato l'area corrispondente al mappale 2083 (docc.19 e
21) per il rimessaggio della sua barca, previa autorizzazione della sig.ra ? Parte_1
26. Vero che in assenza della sig.ra non era possibile azionare la sbarra posta in Parte_1
corrispondenza del mappale n. 20, visibile nella foto prodotta sub doc. 5 che si rammostra?
27. Vero che, nei momenti di assenza della IG.ra , per poter raggiungere la propria Parte_1
imbarcazione e lo scivolo di alaggio doveva aggirare la sbarra ivi presente passando all'interno dell'area boschiva posta a lato della stradetta e visibile nella foto prodotta sub doc. 5 che si rammostra?
28. Vero che la sbarra di cui alla rappresentazione fotografica prodotta al documento 5 che si rammostra impedisce il libero accesso ed il transito lungo la stradina che consente di raggiungere lo scivolo di alaggio di proprietà esclusiva della IG.ra ? Parte_1
29. Vero che l'abitazione della sig.ra e quella dei IGnori sono dotate Parte_1 Parte_4
di apposita recinzione perimetrale, posta a lato della stradina privata ad uso comune, come risulta dal documento 7 che si rammostra?
30. Vero che l'abitazione della sig.ra e quella dei IGnori sono dotate Parte_1 Parte_4
di autonomo e distinto accesso carraio e pedonale posto a lato della strada privata come risulta dal documento 9 che si rammostra?
31. Vero che i IG.ri utilizzano la loro abitazione nei week-end e nel periodo estivo? CP_1
32. Vero che fino al 2012 all'interno dell'abitazione dei IG.ri vi risiedevano il IG. CP_1
e la IG.ra , i quali svolgevano, tra le altre, la funzione di custodi Parte_6 Parte_7
permanenti?
33. Vero che, anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro con i sig.ri e Parte_6
, nei casi di assenza dei sig.ri la loro abitazione viene controllata Parte_7 CP_1
dal personale di servizio?
34. Vero che dal 2012 L'abitazione dei sig.ri è dotata di servizio di vigilanza CP_1 privata che accede all'immobile due o tre volte al giorno per effettuare i controlli?
pagina 5 di 19 36. Vero che sin dal 2010 la sig.ra si è occupata della cura e della manutenzione Parte_1 dell'abitazione sita in EN MO- alla via Reno n. 44?
37. Vero che nel 2016 la sig.ra , impossibilitata a deambulare autonomamente a causa Parte_1 dei gravi danni subiti in occasione di un incidente stradale, per agevolare l'accesso del personale medico e paramedico che le forniva assistenza, trascorreva la più parte della giornata con la porta socchiusa o aperta, senza che vi fosse il rischio di incorrere in alcun pericolo o di dover allontanare estranei non autorizzati?
38. Vero che la IG.ra transita tutti i giorni sul viale che dalla propria abitazione Parte_1
conduce al mappale 2083 e allo scivolo di alaggio (foto sub doc. 5)?
39. Vero che la sig.ra si occupa, anche per il tramite di persone dalla stessa incaricate, Parte_1 di ripulire l'area adiacente allo scivolo di alaggio dalle sterpaglie e dal legname che vi si accumula
a seguito delle piene del lago (foto doc. 20 e 21)?
40. Vero che per ripulire l'area adiacente allo scivolo di alaggio la sig.ra e il personale dalla Pt_1
stessa incaricato transitano lungo la via presente a lato della propria abitazione anche con macchinari e automezzi?
41. Vero che sin dal 1957 l'area adiacente allo scivolo di alaggio, corrispondente al mappale
2083, viene utilizzata come area per il rimessaggio di piccole imbarcazioni, come area per lamovimentazione di rimorchio per il trasporto di imbarcazioni, come area per il posizionamento di lettini e sdraio?
42. Vero che in più occasioni i sig.ri hanno redarguito i parenti e/o gli ospiti della CP_1
IG.ra che, con il permesso della stessa, si intrattenevano sull'area adiacente allo Parte_1
scivolo di alaggio?
Si indicano in qualità di testimoni: IG. , Via Ponte AN 9, 2022 AN RI;
Tes_2
IG. , via Verdi 45, 21014 EN-MO; sig. , Via San Testimone_3 Controparte_2
Defendente, n. 9, 21014 EN – MO (VA); IG.ra , via Crimenti, n. 14, Parte_7
o8034 ON ( Oristano); IG. Via Crimenti 14 n. 14, o8034 ON ( Oristano); Parte_6
IG. , via Cavour, n. 138, 21038 Leggiuno (VA); IG.ra , via Persona_1 Persona_2
Cavour, n. 138, 21038 Leggiuno (VA); IG. via Reno, n. 41, 21014 EN Persona_3
(VA); via Roncaccio, n. 2, 21014 EN (VA); IG.ra , via Controparte_3 Persona_4
Verdi, n. 45, 21014 EN-MO (VA); IG.ra via Ponte AN 9, 2022 Parte_9
AN RI (MI); IG.ra , Via Rubicone, n. 6, 21057 Olgiate LO (VA); IG. Tes_4
pagina 6 di 19 , via Ponte AN, n. 11 20222 AN RI (MI), IG.ra , via Parte_10 Parte_5
Roncaccio, n. 2, 21014 EN (VA), IG. , via Benvenuto Cellini, n. 17, Parte_11
21052 BU ZI (VA).
- CTU in forza della quale, previa verifica della relativa documentazione catastale ed urbanistico- edilizia, nonché dei titoli di proprietà e degli atti di provenienza, accertare lo stato dei luoghi e la conformità degli stessi alla richiamata documentazione, così come i diritti facenti capo alle parti.
Con espressa riserva di formulare ogni azione a tutela di diritti risarcitori in favore dell'odierna attrice e riservata altresì ogni più ampia azione volta ad ottenere la declaratoria di intervenuta costituzione della servitù di passo carraio sui fondi oggetto del presente giudizio.
* * *
In ogni caso, con vittoria di compensi (con aggiunta di rimborso forfetario 15% - CPA 4% -IVA
22%), spese di lite e successive occorrende.”
Per parti convenute: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 27.6.2025)
“Voglia il Tribunale di Varese adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in rito: dichiarare improcedibile, in difetto di previa mediazione obbligatoria, la domanda principale, svolta dall'attrice e ribadita nella propria prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., di accertamento della contitolarità tra le parti dal diritto di proprietà sulla strada privata che, dalla strada provinciale SP 69 adduce alle loro rispettive proprietà; rigettare, comunque, tale domanda perché infondata;
- nel merito: previo accertamento incidentale della avvenuta costituzione convenzionale, in favore del fondo ora di proprietà dei convenuti (mappale 1361) ed a carico dei fondi ora di proprietà dell'attrice (mappali 20 e 1366) del diritto reale di servitù di passaggio - comprendente la facoltà consentita dall'allora titolare del fondo servente, di apporre a di mantenere una sbarra automatizzata sulla strada diretta ad impedire l'accesso di terzi estranei non autorizzati nei fondi suindicati - sul tratto di strada privata (non accatastata, ma a suo tempo costruita sui mappali 20
e 1366 di proprietà esclusiva dei danti causa dell'attrice), tratto che dalla strada provinciale SP
69 adduce alla proprietà fondiaria dei medesimi convenuti, respingere per tutti i motivi da questi ultimi dedotti, le domande di accertamento e di condanna formulate dalla IGnora;
Pt_1
- con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 7 di 19 In via istruttoria: si chiedono ammettersi, occorrendo, le prove per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui capitoli formulati tempestivamente dai convenuti nella loro seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non ammessi nell'ordinanza resa il 25/11/2024.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha convenuto in giudizio e rassegnando le sopra Parte_1 Parte_3 Parte_2
estese conclusioni.
Ha dedotto in fatto che:
- con atto di divisione Notaio del 20 febbraio 2014, è divenuta proprietaria Persona_5 dell'immobile residenziale sito in EN MO, Via Reno, n. 44, di cui al mappale 1366 e dell'area pertinenziale di cui al mappale 20, nonché dell'area a lago identificata al mappale 2083;
- l'accesso al lago e al mappale 2083, per il tramite di una strada vicinale, trova disciplina nell'atto di compravendita del 19.6.1957 intercorso tra i danti causa delle odierne parti, ove è previsto che:
“A questo appezzamento si accede attraverso e sul confine del 20 verso Reno, con una strada da costruirsi della larghezza di mt.
3. Tale strada che parte dalla provinciale EN SP (SP.69) collegherà passando per il vecchio mappale 20 l'appezzamento di terreno 18 c e 19 c. … Tale strada dovrà rimanere sempre costantemente di tre metri per tutta la sua lunghezza,”;
- detta via di collegamento tra la SP 69 e il mappale 2083 è stata costruita mediante arretramento delle proprietà private e non risulta essere accatastata;
- Subentrata nella proprietà del compendio ha dovuto prendere atto che gli odierni convenuti, proprietari dell'abitazione adiacente alla propria (identificata con il mappale 1361), hanno apposto sulla suddetta strada privata, in corrispondenza della porzione di proprietà dell'attrice, una sbarra automatizzata e un impianto citofonico;
- il predetto manufatto è lesivo della pienezza del diritto di proprietà della IG.ra in quanto Pt_1
determina una compressione delle concrete modalità di transito e di manovra sulla suddetta strada e non reca alla proprietà alcuna concreta utilità, considerata anche la condizione CP_1
dei rispettivi fondi, entrambi completamente recintati e dotati di autonomo accesso carraio e pedonale;
pagina 8 di 19 - l'installazione è avvenuta ad opera dei signori e in epoca successiva alla fine del Pt_3 Pt_2
2005, in difetto di alcun valido atto di assenso tanto da parte dell'allora proprietario, Dott. Parte_5
(dante causa della IG.ra quanto da parte di quest'ultima;
[...] Pt_1
- in maniera del tutto opinabile ed in carenza di qualsiasi assenso manifestato dall'attrice e dai suoi dei danti causa, i convenuti hanno, altresì, apposto sulla propria abitazione una telecamera di videosorveglianza orientata in direzione della strada privata, venendosi così a determinare la violazione del diritto alla privacy della IG.ra e di tutti gli utenti che transitano sulla Parte_1
stradina;
In diritto, ha allegato che:
- la costituzione di una strada vicinale mediante conferimento dei proprietari dei fondi laterali e contigui aveva determinato la costituzione di una comproprietà sull'area corrispondente al sedime del tracciato viario, con conseguente applicazione delle norme sulla comunione e con l'ulteriore conseguenza che il posizionamento della sbarra, dell'impianto citofonico e della telecamera in corrispondenza del tratto di strada vicinale prospiciente alla proprietà della IG.ra Parte_1 costituivano illegittimo impedimento all'esercizio del pieno godimento del diritto di proprietà dell'attrice con conseguente violazione delle disposizioni a tutela dell'uso della cosa comune (art. 1102 c.c. e s.s.);
- il fatto che alla sig.ra fossero state consegnate le chiavi che consentono la movimentazione Pt_1
della sbarra non costituiva infatti acquiescenza o manifestazione di alcun consenso e le attività costruttive poste in essere dai convenuti, oltre a determinare una violazione delle norme a tutela della comproprietà, erano qualificabili alla stregua di atti di emulazione ai sensi dell'art. 833 c.c. in quanto si trattava di opere prive di alcuna concreta utilità per i convenuti che recano molestia alla IG.ra ; Parte_1
- in subordine, qualora si volesse ritenere che sul tratto di strada privata oggetto del presente giudizio non si fosse costituita una comproprietà, doveva ritenersi operante una servitù reciproca in favore dei fondi attigui, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1067 c.c. volto a sanzionare le innovazioni che, risolvendosi nell'imposizione di un peso diverso da quello originariamente stabilito, non siano compatibili con i contenuti e con i modi di esercizio della servitù che risultino in modo inequivoco dal titolo e dalle modalità di esercizio del possesso;
pagina 9 di 19 - Il posizionamento della telecamera, ancorché nell'abitazione dei signori CP_1
costituiva una violazione della privacy che ne legittimava la richiesta di rimozione o di riposizionamento essendo stata orientata in modo da inquadrare la strada comune;
Integrato il contraddittorio, si sono costituiti e Parte_3 Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda dell'attrice tendente all'accertamento della comproprietà della strada in quanto non costituente oggetto del procedimento di mediazione e, nel merito, di respingere le domande avverse in quanto infondate.
Hanno dedotto che:
- con atto di compravendita stipulato nel 2005, Notaio avevano acquistato il Persona_6
compendio di loro proprietà sito in EN MO (VA), Via Per Reno n. 46; tra le clausole del contratto era espressamente precisato: “Accesso e scarico” “si hanno attraverso e sul confine del cessato mappale 20/a verso Reno con una strada della larghezza di ml.3 (tre); tale strada parte dalla provinciale EN / SP e collega, passando per il cessato mappale 20, anche la proprietà di ed aventi causa”; Parte_5
- con successivo atto di compravendita, Notaio registrato il 27.10.2005, avevano Persona_7 acquistato dal sig. il terreno dell'estensione di circa mq. 400, posto tra l'area di Parte_5 pertinenza dell'immobile precedentemente acquistato e quella demaniale posta sul bordo del lago;
tale contratto prevedeva la seguente pattuizione: “L'accesso e lo scarico a quanto qui compravenduto si verificano dalla stradetta esistente sul lato est sino a raggiungere la strada comunale Via Reno, così come indicato nell'atto di compravendita a rogito Notaio Testimone_5 in data 19 giugno 1957 nn. 3733/3416”;
- Non vi era dubbio, quindi, che gli odierni convenuti non avessero acquistato la comproprietà del viale (sul quale essi hanno poi apposto la sbarra e gli altri dispositivi in questione) che, invece, era rimasto di proprietà dei venditori e sul quale era loro concessa esclusivamente la servitù di passaggio e di scarico;
- Nei mesi successivi all'acquisto degli immobili di cui ai due contratti di compravendita sopra considerati, avevano eseguito opere di ristrutturazione del fabbricato e delle pertinenze, offrendosi di ricostruire, a proprie cura e spese e con il consenso e l'accordo del IGnor la Parte_5
pagina 10 di 19 pavimentazione del viale sul quale avevano conseguito per contratto il diritto di servitù di passaggio;
- In questa prospettiva di distesi rapporti di vicinato, i IGnori e avendo rilevato Pt_3 Pt_2
che nel viale, specie in orario notturno, si introducevano abusivamente e sostavano veicoli non autorizzati, con evidente pericolo per la sicurezza delle abitazioni limitrofe, avevano proposto al
IGnor di installare un cancello, a protezione delle rispettive proprietà, che sarebbe Parte_5
stato realizzato a cura e spese degli odierni convenuti, i quali ne avrebbero fornito al IGnor Pt_1 le chiavi, per consentirgli di accedere, percorrendo l'ultimo tratto di viale che scende verso il lago, al piccolo appezzamento di proprietà dello stesso (foglio 9, mappale 2083);
- Il IGnor si dimostrò d'accordo sulla proposta, che accettò, anche per iscritto, Parte_5
inviando il 21/10/2005 al IGnor il fax datato 20/10/20058 in cui egli ebbe ad Parte_3
esprimere espressamente il proprio assenso alla installazione del cancello (anzi, su accordo delle parti, alla apposizione della sbarra dotata di movimentazione automatica e a telecomando, ritenuta sufficiente a garantire le esigenze di protezione dei luoghi), da collocare dopo l'ingresso all'immobile residenziale del IGnor Pt_1
- Dal 2006 al 2021, nell'arco temporale, cioè, di circa quattordici anni nessuno, né il IGnor
né i suoi aventi causa, tra i quali la IGnora avevano mosso Parte_5 Parte_1
rimostranze verso gli odierni convenuti o avevano contestato la legittimità e la rispondenza agli accordi della installazione dei manufatti e dei dispositivi in questione e i convenuti avevano consegnato all'attrice il telecomando che consente l'apertura della sbarra in qualsiasi momento e nelle occasioni di necessità di accesso all'area di sua proprietà (mappale 2083)
- in data 25.5.2021 i convenuti avevano ricevuto dal legale della sig.ra una comunicazione Pt_1 nella quale, per la prima volta dall'apposizione della sbarra, si sosteneva l'illeceità della loro condotta con intimazione a rimuoverla;
seguiva un procedimento di mediazione che si concludeva tuttavia con esito negativo.
Disposti alcuni rinvii di udienza onde verificare la possibilità di una composizione bonaria della controversia, all'udienza del 6.11.2024 i difensori dichiaravano che non era stato possibile raggiungere un accordo e, pertanto, si riportavano ai rispettivi atti e alle istanze istruttorie svolte.
Escussi i testi ammessi con ordinanza del 25.11.2024 alle udienze del 22.1.2025 e del 12.2.2025, era fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, disponendone la sostituzione con il pagina 11 di 19 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., quindi con ordinanza del 5.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
1. L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda di accertamento della comproprietà
L'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della domanda di mediazione deve essere disattesa. Costituisce circostanza non contestata e documentale che l'introduzione del presente giudizio sia stata proceduta dal tentativo di mediazione, azionato dall'odierna attrice avanti all'Organismo di conciliazione forense di Varese nelle forme della mediazione obbligatoria con specifica indicazione della materia afferente ai diritti reali (doc. 11 attrice). In disparte all'inquadramento giuridico fornito dalle parti in tale sede (effettivamente nella memoria esplicativa allegata all'istanza di mediazione la signora assumeva di essere Pt_1
proprietaria e non comproprietaria del tratto di strada di cui si discute) si deve ritenere che la definizione dell'assetto proprietario e dei diritti reali che insistono sul predetto tratto di strada costituisca fondamento e presupposto del tentativo di mediazione in relazione alla controversia afferente i manufatti (sbarra, citofono e telecamera) su di essa installati, sicché la condizione di procedibilità deve ritenersi validamente assolta.
2. Le istanze istruttorie
Sempre in via preliminare, la causa si appalesa sufficientemente istruita e matura per la decisione sulla base del compendio documentale in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa, sicché devono essere integralmente confermate le determinazioni istruttorie assunte.
3. L'assetto proprietario
Nel merito, gli univoci riscontri documentali versati agli atti del giudizio consentono di affermare con certezza che il tratto di strada privata su cui è collocata la sbarra si trovi sul terreno di proprietà esclusiva della attrice e, altrettanto, è documentale che su di essa insista un diritto reale di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà degli odierni convenuti.
pagina 12 di 19 Ed invero è documentale che:
- ed i convenuti IGnori e sono proprietari dei rispettivi compendi Parte_1 Pt_3 Pt_2
confinanti siti in EN MO, ai quali si accede dalla strada privata che le collega entrambe le proprietà alla strada provinciale SP 69 EN – SP:
- L'attrice, nel 2011, ha acquistato mortis causa ed in comproprietà con altri eredi, i beni immobili di cui è attualmente proprietaria, in forza della successione ereditaria del padre – il Parte_5
quale, a sua volta, ne era diventato proprietario per effetto della compravendita stipulata nel 1957, doc. 14 attrice;
- e ne è poi diventata titolare esclusiva in forza dell'atto di divisione del 2014 con cui è divenuta proprietaria dell'immobile residenziale sito in EN MO, Via Reno, n. 44, di cui al mappale 1366 e dell'area pertinenziale di cui al mappale 20, nonché dell'area a lago identificata al mappale 2083 (doc. 15 attrice e estratto di mappa sub doc. 24).
- I convenuti hanno acquistato la loro attuale proprietà (mappale 1361) con due distinti atti di compravendita, stipulati nel 2005, il primo da terzi venditori (atto a rogito Notaio Dott. di Per_6
Milano – doc. n. 1 fascicolo convenuti) e il secondo dal IGnor padre e dante causa Parte_5 dall'attrice (atto a rogito notaio Dott. – doc. n. 2 fascicolo convenuti). Per_7
pagina 13 di 19 - L'accesso al lago ed al mappale 2083, trova disciplina nell'atto di compravendita (Rep. n. 11394
e Racc. n. 3383 a firma Notaio Dott. del 19 giugno 1957, intercorso tra i danti Persona_8
causa delle odierne parti processuali, ove è stato espressamente previsto che:
“A questo appezzamento si accede attraverso e sul confine del 20 a verso Reno, con una strada da costruirsi della larghezza di mt.
3. Tale strada che parte dalla provinciale EN SP (SP.69) collegherà passando per il vecchio mappale 20 l'appezzamento di terreno 18 c e 19 c. di proprietà del fratello e che passerà con il presente atto in proprietà del fratello Parte_12 [...]
(dante causa dell'odierna attrice n.d.r.) Tale strada dovrà rimanere sempre Pt_5
costantemente di tre metri per tutta la sua lunghezza” (Cfr. doc. 14 attrice, pag 4 e 5 di 8, ancorché prodotto omissato in alcune sue parti).
E' dunque documentale che tale atto ha previsto la realizzazione di una strada privata da costruire interamente sull'allora mappale n. 20 (l'atto dice testualmente “attraverso e sul confine del 20”,
“passando per” lo stesso) che, negli anni successivi, è stato poi oggetto di frazionamento e che oggi è contraddistinto in catasto ai mappali n. 20 e 1366 (ora di proprietà della IGnora nella Pt_1
sua parte iniziale provenendo dalla strada provinciale) ed al mappale n. 1361 (ora di proprietà dei
IGnori e nell'ultima parte). Pt_3 Pt_2
Dai titoli di provenienza si ricava dunque in modo inequivoco che il tratto di strada su cui oggi è posizionata la sbarra è di proprietà esclusiva dell'odierna attrice.
Ne consegue che, in primo luogo, risulta nel caso di specie infondata la tesi dell'attrice secondo cui la costituzione di una strada vicinale mediante conferimento dei proprietari dei fondi laterali e contigui avrebbe determinato la costituzione di una comproprietà sull'area corrispondente al sedime del tracciato viario, trattandosi di tesi contrastante con l'univoco dato riscontrabile nei titoli di provenienza.
Altrettanto non può dirsi operante alcuna servitù reciproca, non risultante dai titoli, dai quali di converso si ricava la piena proprietà del tratto di strada da parte dell'odierna attrice (circostanza già invero affermata dalla stessa nella fase stragiudiziale: cfr nota allegata alla domanda di mediazione sub doc. 11 e doc. 10 attrice).
E' inoltre documentale che entrambi gli atti di compravendita in forza dei quali i convenuti sono divenuti proprietari del compendio immobiliare loro riferibile contengano l'espressa indicazione pagina 14 di 19 della esistenza e del trasferimento agli acquirenti della servitù di passaggio in favore del fondo dominante (acquistato dai IGnori e ed a carico di quello servente per il tramite Pt_3 Pt_2
della citata strada privata, realizzata sulla proprietà rimasta ai venditori e posta sul confine di essa.
In particolare:
L'atto di compravendita stipulato nel 2005 a rogito Notaio di Milano (doc. 1 Persona_6 convenuti), prevede: “Accesso e scarico” “si hanno attraverso e sul confine del cessato mappale
20/a verso Reno con una strada della larghezza di ml.3 (tre); tale strada parte dalla provinciale
EN / SP e collega, passando per il cessato mappale 20, anche la proprietà di Parte_5 ed aventi causa”.
L' atto di compravendita a rogito Notaio di Milano e registrato (doc. 2 convenuti) Persona_7 prevede: “L'accesso e lo scarico a quanto qui compravenduto si verificano dalla stradetta esistente sul lato est sino a raggiungere la strada comunale Via Reno, così come indicato nell'atto di compravendita a rogito Notaio in data 19 giugno 1957 nn. 3733/3416”. Testimone_5
4. La sbarra e l'impianto citofonico
Ciò chiarito quanto agli assetti proprietari, deve essere anzitutto escluso che la sbarra l'impianto citofonico siano stati illegittimamente installati dagli odierni convenuti, di converso risultando che la loro installazione sia stata frutto di precipui accordi all'epoca intercorsi con il sig. Parte_5
dante causa dell'odierna attrice.
[...]
Con lettera trasmessa a mezzo fax in data 21.10.2005 espressamente scriveva: Parte_5
“come da accordi intercorsi assento alla richiesta da lei formulata circa la predisposizione di un cancello posto all'inizio della strada di comune accesso alle proprietà site a Ceresolo, frazione di
EN. Resto in attesa di sua comunicazione per quanto riguarda il posizionamento dello stesso al fine di rendere agibile l'ingresso alla mia proprietà e le modalità del suo utilizzo”. L'istruttoria orale ha confermato che la sbarra e l'impianto citofonico per cui è causa sono stati collocati proprio in tale periodo a cura degli odierni convenuti nell'ambito dei lavori di costruzione del loro immobile, “tra il 2005 e il 2006” (cfr teste ), senza che alcuna contestazione sia stata Tes_2 mossa dalla precedente proprietà (Cfr. deposizione teste “ho posizionato io la sbarra, o Tes_6
meglio è stata posizionata dalla mia azienda ICE S.r.l. oggi cessata. Il giorno in cui è stata posizionata la sbarra io ero presente fisicamente, era presente anche il mio direttore dei lavori
pagina 15 di 19 , oggi deceduto, non ho avuto alcuna lamentela da parte di nessuno. ADR Persona_9
quel giorno era presente la direzione lavori dei signori e e un altro signore che Pt_3 Pt_2 però non so dire chi fosse. ADR l'incarico è stato dato dalla direzione lavori del sig. , Pt_3
abbiamo sostituito una vecchia sbarra rovinata che si trovava nella medesima posizione. Quando fu posizionata la sbarra nessuno ha obiettato al fatto che fosse posizionata, abbiamo rifatto anche parte della pavimentazione della stradina che portava al lago, presumo quindi che vi fossero accordi tra i proprietari in tal senso. ADR Non ricordo esattamente quando è stata posizionata la sbarra, posso dire che i lavori presso i signori erano in corso o stavano finendo, Parte_13
non mi ricordo il momento esatto ADR si tratta di circa 20 anni fa, i lavori erano intorno al 2005, faccio riferimento ai lavori di costruzione dell'immobile del sig. ”. Pt_3
Neppure può ritenersi che la stessa costituisca un obbiettivo aggravio per il fondo servente di proprietà dell'attrice.
L'apposizione della sbarra non costituisce infatti obbiettivo impedimento al transito pedonale e carraio;
l'istruttoria orale ha provato che gli strumenti per aprirla (Chiave e telecomando) non sono mai stati negati dai convenuti;
che anzi era nella disponibilità del telecomando (teste Parte_5
“non ho mai visto aprire la sbarra con il telecomando, mi risulta che fosse stato Tes_2 inizialmente consegnato a mio padre, ma che non abbia funzionato”) e che è Parte_1
attualmente nella disponibilità della chiave, che funziona e utilizza (il teste era Testimone_3
addirittura nella disponibilità della chiave in udienza per essergli stata consegnata – la mattina dell'udienza - dall'attrice stessa) tanto che, per quanto consta, nessuna rimostranza è stata mossa dalla odierna attrice fino al 2021 (la stessa è divenuta comproprietaria del compendio nel 2011 e successivamente proprietaria esclusiva con l'atto divisionale del 2014).
Non è dunque emerso né provato che la presenza della sbarra comporti in concreto un'intensificazione significativa dell'onere gravante sul fondo servente di proprietà dell'odierna attrice tale da qualificarla come aggravamento vietato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067
c.c. (Cfr. sul punto, Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16085 del 29/07/2005; Sez. 2, Sentenza n.
14472 del 30/06/2011; Sez. 2 - , Sentenza n. 997 del 15/01/2025).
Di conseguenza, la domanda di parte attrice, volta a conseguire la rimozione della sbarra e dell'impianto l'impianto citofonico sulla suddetta via privata, deve essere respinta.
5. Le telecamere
pagina 16 di 19 A conclusioni parzialmente differenti si deve addivenire in relazione al posizionamento delle telecamere che, altrettanto, costituiscono oggetto del contendere.
L'istruttoria orale – oltre alla documentazione fotografica in atti- ha evidenziato che le suddette telecamere, benché apposte in una porzione immobiliare di proprietà esclusiva dei IGnori Pt_3
e (Cfr. fotografie doc. 9 attrice), sono orientate l'una in modo da riprendere l'accesso Pt_2 all'unità residenziale di proprietà dei convenuti, l'altra anche il tratto della strada privata che fronteggia tale accesso, tratto di strada che, sebbene di proprietà dei signori e è Pt_3 Pt_2
pacificamente impiegato dall'attrice per l'accesso al lago (suo mappale 2083).
Il teste ha infatti dedotto che: “le telecamere sono visibili ad occhio nudo e sono Tes_2 orientate l'una verso la proprietà , l'altra verso l'accesso comune, ovvero verso la stradina Pt_3 in porfido”. ADR Confermo che una delle due telecamere è orientata anche verso la stradina di porfido”; teste “Confermo che ci sono le telecamere di cui alle fotografie che mi vengono Tes_7 mostrate. ADR: le telecamere sono puntate sulla stradina e sul cancello del IGnor ”. Pt_3
Tale seconda telecamera, quella orientata verso la stradina in porfido, in quanto idonea a riprendere l'attrice o chi per lei transiti sulla predetta strada per raggiungere il mappale 2083 a lago, si appalesa lesiva della riservatezza di quest'ultima nell'esercizio del proprio diritto dominicale sul richiamato mappale n. 2083 e nel transito da e per lo stesso.
Per l'effetto, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per ordinare ai convenuti di provvedere, a loro cura e spese, al riposizionamento della telecamera oggi orientata verso la stradina di porfido, ovvero alla sua schermatura con esclusione di ogni ripresa della predetta stradina, con onere di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia della presente sentenza.
6. Conclusioni
Alla luce di quanto precede, accertati gli assetti proprietari in relazione alle questioni oggetto della presente controversia nei termini di cui al paragrafo n. 3 che precede, le domande della parte attrice di cui ai punti n. 1 delle rassegnate conclusioni non meritano accoglimento;
Deve invece trovare parziale accoglimento la domanda di cui al punto n. 2 delle rassegnate conclusioni, per le ragioni meglio esposte al paragrafo n. 5 della motivazione, con conseguente ordine ai convenuti e di riposizionare la Parte_3 Parte_2
telecamera oggi orientata verso la stradina di porfido, ovvero di provvedere alla sua schermatura pagina 17 di 19 con esclusione di ogni ripresa della predetta stradina, con onere di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia della presente sentenza.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'oggetto del contendere, nonché del limitato accoglimento delle domande attoree, circoscritto al riposizionamento/oscuramento di una sola telecamera sulla proprietà esclusiva dei convenuti, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione nell'eventuale successiva fase esecutiva, si ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c. per imporre ai convenuti alcuna misura di coercizione indiretta.
7. Le spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza della parte attrice, le cui domande non sono state accolte ad eccezione del parziale accoglimento della domanda di cui al punto n. 2 delle rassegnate conclusioni, le spese di lite devono essere poste nella misura di 2/3 a carico della parte attrice soccombente in via prevalente, compensato il restante 1/3. Le spese di liquidano secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in considerazione del valore indeterminato del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1. Ordina ai convenuti e Parte_3 Pt_2
di riposizionare la telecamera oggi orientata verso la stradina di porfido per cui è causa,
[...]
ovvero di provvedere alla sua schermatura con esclusione di ogni ripresa della predetta stradina, con onere di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia della presente sentenza;
2. Respinge le altre domande proposte da;
Parte_1
3. Condanna alla refusione dei 2/3 delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1
favore dei convenuti e , che Parte_3 Parte_2
si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
4. Compensa il restante 1/3 delle spese di lite.
pagina 18 di 19 Varese, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA Carimati
pagina 19 di 19