Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2002, n. 9694
CASS
Sentenza 4 luglio 2002

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Nell'ordinamento della professione di giornalista di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel quale il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale, ad iniziativa dell'interessato o del pubblico ministero, della detta deliberazione), la prescrizione dell'azione disciplinare, disciplinata dall'art. 58 della citata legge, riguardando, indifferentemente e in modo unitario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo, ed è suscettibile di rimanere interrotta anche da atti, ordinati all'applicazione della sanzione, diversi da quelli (notificazione degli addebiti all'interessato; discolpe presentate per iscritto dall'incolpato) nominati nel terzo comma dello stesso art. 58, senza tuttavia che (ai sensi del quarto comma della medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovando applicazione la regola della interruzione con effetto permanente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ.; ne deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/03/2004 n° 5038Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2002, n. 9694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9694
Data del deposito : 4 luglio 2002

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