Sentenza 20 gennaio 2001
Massime • 4
L'istanza di ammissione all'oblazione, da parte del notaio sottoposto a procedimento disciplinare è consentita anche dinanzi alla Corte di cassazione, purché l'accertamento del requisito dell'assenza di recidiva non richieda apposita indagine, ma risulti dagli atti di causa.
L'istanza di ammissione all'oblazione, da parte del notaio sottoposto a procedimento disciplinare è consentita anche dinanzi alla Corte di cassazione, purché l'accertamento del requisito dell'assenza di recidiva non richieda apposita indagine, ma risulti dagli atti di causa.
La prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare contro i notai, che non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del tribunale, determina l'improcedibilità dell'azione ed è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (nel caso di specie la Corte, rilevata l'intervenuta prescrizione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata).
La prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare contro i notai, che non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del tribunale, determina l'improcedibilità dell'azione ed è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (nel caso di specie la Corte, rilevata l'intervenuta prescrizione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2001, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE 8 39 7 0 1 SEZIC I TEJA U VIJE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Contratte Dott. EL GIULIANO Presidente Condizioni gene holi Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere (RINONDIA) Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere R.G.N. 20962/98 Cron.∙17072 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 18/05/01 ORD INANZA sul ricorso proposto da: D'RI GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO DOSSI 15, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA MARINI, difeso dall'avvocato ANTONIO D'RI con studio in 84018 SCAFATI VIA LUIGI STURZO 18, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Giuseppe IORIO, elettivamente domiciliata in ROMA CANC. CORTE DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati EMILIO DE SANTIS e ANTONIO AZZARITI FUMAROLI quest'ultimo con studio in 80122 NAPOLI VIA ANDREA D'ISERNIA 20, giusta delega in atti;
B 2001 ordt 135
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 1154/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 02/04/98 e depositata il 19/05/98 (R.G. 1387/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'estinzione per rinuncia. -2- La Corte premesso in fatto: che EL D'IA, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'IA, con ricorso notificato il 2.12.1998, ha impugnato la sentenza 19.5.1998 della corte d'appello di Napoli;
che ha resistito al ricorso l'altra parte della causa, la società Enel S.p.A., rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avvocati Emilio De Santis e Antonio Azzariti Fumaroli;
che il giorno 16.5.2001 è stata depositata in al ricorso, cancelleria una dichiarazione di rinunzia sottoscritta per il ricorrente dalla parte e dal suo difensore, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rappresentante legale della societàsottoscritta dal resistente e da uno dei suoi difensori;
ritenuto in diritto: che la dichiarazione di rinuncia è valida (art. 390 cod. proc. civ.); che il processo di cassazione si è estinto per rinuncia agli atti (art. 306 cod. proc. civ.); che non deve essere resa pronuncia sul diritto al rimborso delle spese processuali, perché la rinuncia è stata accettata (art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
3 La Corte dichiara estinto il processo di cassazione;
nulla sulle spese. Così deciso il giorno 18 maggio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente Ayala Guine IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 30 MAG. 2001 oggi, lì IL CANCELLIERE C1 E R P Giovanni Giambattista U C O N E