Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura" (Legge 6 febbraio 1913 n.89, art.146) e, quindi, non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale. Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata con preclusione, di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN TEODORO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ITALIA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato TITO BALLARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO MILANO;
- intimato -
avverso la- sentenza n. 1546/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 27/05/98 e depositata il 02/06/98 (R.G.186/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Salvatore ITALIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'applicazione della prescrizione. Svolgimento del processo
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 2.6.1998,, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 2.2.1998 assolveva il notaio CC ZI dalla violazione degli artt. 28 e 138 l. not., mentre confermava la sentenza impugnata per quanto concerneva la condanna dello stesso notaio a E 4.000 di ammenda per violazione degli artt. 64 e 138 l. not. "per aver annotato nel fascicolo n. 11 del repertorio atti tra vivi, vidimato in data 4.11.1994, n. -84 atti ricevuti in data anteriore alla vidimazione, concesse le attenuanti generiche..
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il CC, che ha presentato anche memoria.
Il PG. presso questa Corte ha presentato le proprie conclusioni a norma dell'art. 375 c.p.c.. Motivi della decisione
Rileva questa Corte che, rispetto all'esame del motivo di ricorso, è preliminare ed assorbente il fatto che l'azione disciplinare è prescritta.
Infatti la prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, come è espressamente previsto dall'art. 146 l. 16.2.1913,n. 89, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cuì l'infrazione è stata commessa, "ancorché vi siano stati atti di procedura", e quindi non subisce interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio notarile o del tribunale ( un'ipotesi di sospensione essendo invece, configurabile, per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2.2.1990,n. 40). Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare, che opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio ed in sede di legittimità., ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (Cass. 2.11.1994, n. 9214; Cass. 2.4.1995,n. 4055). Ne consegue che nella fattispecie, essendo stata commessa l'infrazione entro il 4.11.1994, l'azione disciplinare è prescritta per il decorso di quattro anni.
Per effetto della detta prescrizione dell'azione disciplinare, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
P.Q.M.
Dichiara estinta per prescrizione l'infrazione ascritta. cassa senza rinvio l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999