Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
L'efficacia interruttiva spiegata, sulla prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati (prevista dall'art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933), dal promovimento dell'azione stessa è desumibile dalla nozione della prescrizione quale causa di estinzione dei diritti in caso di loro mancato esercizio per un determinato tempo (art. 2943 cod. civ.), piuttosto che mediante il richiamo dell'efficacia interruttiva del promovimento di un giudizio (art. 2943 cod. civ.); in coerenza con tale interpretazione, al promovimento del procedimento disciplinare deve ritenersi applicabile non la regola dell'effetto interruttivo permanente degli atti di instaurazione di un giudizio (art. 2945, secondo comma), ma quella dell'effetto istantaneo dell'interruzione (art. 2945, primo comma), con la conseguenza di assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/1999, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F. F
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO rel "
Dott. Erminio RAVAGNANI "
Dott. Giovanni PAOLINI "
Dott. Francesco SABATINI "
Dott. Ettore GIANNANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2983/98 R. G. proposto da
Avv. SCAFFA Mauro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Oreste Flamminii, difeso dall'Avv. Renzo Capelletto in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, intimati per la cassazione della decisione 21 giugno-18 dicembre 1997 n. 158/97 del Consiglio Nazionale Forense.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22 ottobre 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Paolo Dettori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma del provvedimento in data 21.11.1995 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino che aveva inflitto all'Avv. Mauro Scaffa - incolpato di essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro professionale per aver violato il dovere di fedeltà e prestato la propria attività in conflitto di interessi - la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per otto mesi, ha ridotto a quattro mesi la durata di tale sospensione, disattendendo, però, il principale motivo di doglianza del ricorrente secondo il quale l'azione disciplinare si era prescritta, ai sensi dell'art. 51 del R.D. L. 27.11.1933 n. 1578, per essere, la decisione del Consiglio territoriale, intervenuta il 21.11.1995 quando erano ormai trascorsi oltre cinque anni dalla data, 20.11.1990, entro la quale si era esaurito il fatto generatore della responsabilità ed osservando, al riguardo, che il decorso del periodo di prescrizione è interrotto dalla notificazione all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare e dai successivi atti di questo e non riprende a decorrere fino alla conclusione di esso (art. 2945, 20 comma, cod. civ.). Avverso tale decisione l'Avv. Scaffa ha proposto ricorso per cassazione con contestuale istanza di sospensione della sua esecuzione, istanza sulla quale questa Corte ha già provveduto in senso negativo con ordinanza depositata il 20.5.1998. Nessuna attività difensiva hanno svolto in questa sede i soggetti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di ricorso - denunziandosi violazione dell'art. 51 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 - si censura la decisione impugnata soltanto nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione e se ne sostiene la contrarietà al dettato della richiamata norma la quale prevede puramente e semplicemente che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni, senza fare alcun rinvio ad altre disposizioni di legge.
Di qui - prosegue il motivo - l'assoluta arbitrarietà dell'applicazione delle norme sull'interruzione della prescrizione contenute nel codice civile e, in particolare, dell'art. 2945, secondo comma (non comprendendosi, tra l'altro, per quale ragione non si dovrebbe, invece, far riferimento alle norme del codice penale in tema di prescrizione dei reati), anche perché, in tal modo, si finisce col rendere di fatto imprescrittibile l'azione disciplinare, in contrasto con la chiara volontà del legislatore di porre un limite temporale complessivo all'esercizio del relativo potere, e non solo un termine per il suo momento iniziale.
La censura non merita accoglimento, salvo a doversi correggere, nel senso che in seguito si preciserà, la motivazione della decisione impugnata.
Di certo, non può essere condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui la mancanza, nell'art. 51 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, di qualsiasi riferimento all'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare, neppure mediante rinvio ad altre fonti normative, renderebbe arbitraria l'applicazione di tale istituto e farebbe sì, che la prescrizione maturi in ogni caso col decorso di cinque anni dalla commissione dell'illecito ove non sia intervenuta, nel frattempo, la decisione dell'organo disciplinare. Un siffatto assunto contrasta palesemente con la lettera e con la ratio della norma in parola, la quale, prevedendo che è l'azione disciplinare a prescriversi in cinque anni (e non l'illecito che essa persegue, ne', tanto meno, il potere punitivo cui è sottesa), rende evidente, senza neppure bisogno di ricorrere alle norme di cui agli artt. 2943 e segg. cod. civ., che ad interrompere la prescrizione basta l'esercizio di detta azione prima dello scadere del quinquennio.
Non può esservi dubbio, infatti, che sia espressione di un principio generale la norma dell'art. 2934 cod. civ. secondo la quale "ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare "non lo esercita per il tempo determinato dalla legge", nel che è già insito il concetto che l'esercizio del diritto entro il tempo stabilito ne impedisce l'estinzione, salvo a doversi stabilire (e a ciò provvedono nella materia civilistica gli artt. 2943 e segg. c. c.) quali siano da considerare atti di esercizio e quali siano gli effetti e la durata dell'interruzione.
Ne consegue che, in assenza di qualsiasi disposizione dell'ordinamento forense la quale, in deroga a detto principio, sancisca l'inefficacia interruttiva del compimento di atti di procedura, non vi è alcuna ragione per escludere che valga ad interrompere la prescrizione la notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento, costituente indiscutibilmente atto di esercizio dell'azione disciplinare(v. sent. 18.4.1968 n. 1158, 19.1.1970 n. 109, 20.3.1971 n. 811, 9.7.1973 n. 1960, 8.2.1977 n. 538, 23.10.1979 n. 5523, 7.3.1985 n. 1884, 2.6.1988 n. 3763, 22.5.1995 n. 5603, 5.2.1997 n. 1081 26.3.1997 n. 2661). Tanto basta - senza alcun bisogno di affrontare altre tematiche del tutto ininfluenti ai fini della presente decisione - per ritenere che correttamente il Consiglio Nazionale Forense ha respinto l'eccezione di prescrizione, una volta accertato che, secondo l'assunto dello stesso incolpato, il fatto generatore della sua responsabilità si era esaurito il 20 novembre 1990 e che la delibera di apertura del procedimento gli era stata notificata nel gennaio del 1995, cioè ben prima che fosse trascorso il quinquennio dalla consumazione dell'illecito.
Occorre solo ricordare a questo punto che, con recenti sentenze (22.5.1995 n. 5603 e 5.2.1997 n. 1081), queste Sezioni Unite, nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 51 R.D.L. 1578/1933 per contrasto con l'art. 3 Cost., sollevata sul presupposto che alla rilevanza disciplinare di un fatto si sarebbe apprestata una durata irragionevolmente maggiore della rilevanza penale, hanno affermato il principio, dal quale non vi è ragione qui di discostarsi, che la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al relativo procedimento è da ritenere applicabile, non la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione (art. 2945, comma 2^, cod. civ.), bensì quella dell'interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. civ.). Deve, pertanto, correggersi, come si accennava all'inizio, la motivazione della decisione impugnata là dove ha ritenuto, in applicazione dell'art. 2945, comma 2^, cod. civ., ma senza alcuna incidenza sul dispositivo, che il decorso del periodo di prescrizione, una volta interrotto dalla notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare, non riprende a decorrere fino alla conclusione di questo, affermandosi, invece, che non trova applicazione in materia il 2^ comma dell'articolo sopra citato, bensì il 1^ comma dello stesso, in relazione al precedente art. 2943, secondo cui il nuovo periodo di prescrizione inizia dalla data dell'atto interruttivo.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese, data l'assenza di attività difensive da parte dei soggetti intimati.
P. Q. M.
L A C O R T E
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999.