Articolo 63 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 62Articolo 65
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20 febbraio 1963
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31 marzo 1968
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11 luglio 1969
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6 ottobre 2011
Art. 63. Azione giudiziaria ((Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) ((8)) ((Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((8)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((8))
Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 23 marzo 1968, n. 11 (in G.U. 1a s.s 30/3/1968, n. 84), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo" della legge 3 febbraio 1963, n. 69 . -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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