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20 febbraio 1963
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31 marzo 1968
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11 luglio 1969
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6 ottobre 2011
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Art. 63. Azione giudiziaria ((Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) ((8)) ((Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((8)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((8))
Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 23 marzo 1968, n. 11 (in G.U. 1a s.s 30/3/1968, n. 84), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo" della legge 3 febbraio 1963, n. 69 . -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 23 marzo 1968, n. 11 (in G.U. 1a s.s 30/3/1968, n. 84), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo" della legge 3 febbraio 1963, n. 69 . -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
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- 1. Commistione tra informazione e pubblicitàAccesso limitatoFranco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 21 giugno 2004 · 1.8489296
Giurisprudenza • 40
- 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/12/2023, n. 18160Provvedimento: […] Il controinteressato sig. -OMISSIS- - componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e Presidente/Relatore della delibera n.15 del 2022 - ha a sua volta eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per carenza di legittimazione attiva ex art. 63 della legge n. 69/1963 nonché la propria carenza di legittimazione passiva.Leggi di più...
- art. 30 cod. proc. amm.·
- ricorso introduttivo·
- difetto di giurisdizione·
- art. 63 legge n. 69/1963·
- annullamento provvedimento·
- giurisdizione·
- legittimazione attiva·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- procedimento disciplinare·
- illegittimità provvedimento amministrativo·
- motivi aggiunti·
- art. 60 legge n. 69/1963·
- legittimazione passiva·
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti