Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 marzo 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 ottobre 2025 |
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/10/2017, n. 25455Provvedimento: 25455\ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giurisdizione contenzioso elettorale Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Ordine psicologi - Presidente Sezione - Dott. SERGIO DI AMATO Ud. 07/02/2017 - Dott. GIOVANNI AMOROSO · Presidente Sezione - PU R.G.N. 28396/2015 Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente Sezione - Ro325455 Rep. Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - C J Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - procedure Dott. FELICE MNN - Consigliere - diв лесорего Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA -· Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
- psicologi – decisioni del consiglio dell’ordine – in generale (nella specie, in materia elettorale)·
- configurabilità·
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- giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria·
- impugnazioni·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
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- 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/06/2025, n. 5271Provvedimento: Pubblicato il 17/06/2025 N. 05271/2025REG.PROV.COLL. N. 06974/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6974 del 2024, proposto da Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1885Provvedimento: N. R.G. 2858/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Giuseppe Ondei Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2858/2023 R.G. promossa in grado d'appello DA (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in V. GUGLIELMO RONTGEN, 18 MILANO presso lo studio dell'avv. BARBINI GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO GENOVA, 14 MILANO presso lo studio dell'avv. BULLO ANDREA IVAN, che …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2026, n. 19980Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30560/2021 proposto da: BA IT, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Scrocca, come da procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e Commissione Esaminatrice istituita ai sensi dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; Civile Sent. Sez. 2 Num. 19980 Anno 2026 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 15/06/2026 2 di 15 – controricorrenti – avverso la sentenza n. 3194/2021 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 30/04/2021 e non notificata. Udita …Leggi di più...
- art. 33 l. n. 56/1989·
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- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4564Provvedimento: RG. N. 892/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE In persona dei magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 892/2020, vertente Tra , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Caputo Parte_1 Appellante-appellata incidentale e , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Cattel e Controparte_1 Michela Concetti Appellata – appellante incidentale OGGETTO: risarcimento danni. …Leggi di più...
- valutazione psicologica·
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- responsabilità civile CTU·
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- art. 96 c.p.c.·
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- nesso di causalità·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Definizione della professione di psicologo) 1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita'. Comprende altresi' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 01. (( (Categoria professionale degli psicologi). )) ((1. La professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561))
- Art. 2. (Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di psicologo) 1. Per esercitare la professione di psicologo e' necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.