Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 febbraio 2018 |
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Giurisprudenza • 111
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- art. 2033 c.c.·
- art. 17 r.d. 2440/1923·
- ripetizione indebito·
- art. 16 r.d. 2440/1923·
- contratti pubblici·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 2126 c.c.·
- ente pubblico non economico·
- forma scritta ad substantiam·
- prescrizione decennale
Versioni del testo
- Art. 1. Titolo professionale
Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione. - Art. 2. Obbligatorieta' dell'iscrizione nell'albo
Per l'esercizio della professione di biologo e' obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda l'esercizio della libera professione.
Il biologo iscritto nell'albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. - Art. 3. Oggetto della professione
Formano oggetto della professione di biologo:
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attivita', sterilita', innocuita' di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.
L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attivita' professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, ne' pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.