Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 febbraio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 maggio 2010 |
Commentari • 2
- 1. Il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Direttiva Servizi)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 aprile 2010 · 0.7570978
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Giurisprudenza • 47
- 1. Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10218Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Sezione V CIVILE Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5529/2025 del Ruolo Generale, TRA Parte_1 (c.f.: P.IVA_1 , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella De Palma con cui elettivamente domicilia in Ischia, alla Via Dello Stadio n. 45; -APPELLANTE - CONTRO Controparte_1 (c.f.: C.F._1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ambrogio del Deo con cui elettivamente domicilia in Forio, alla Via G. Castellaccio nr. 38; -APPELLATA - Oggetto: appello avverso la sentenza n. …Leggi di più...
- opposizione recuperatoria·
- art. 12 d.P.R. 602/1973·
- opposizione a cartella esattoriale·
- mancata notifica verbale·
- integrazione del contraddittorio·
- rimessione causa al primo giudice·
- giurisdizione civile·
- spese di lite·
- art. 201 C.d.S.·
- art. 7 D.Lgs. n. 150/2011·
- opposizione all'esecuzione·
- nullità sentenza per difetto di contraddittorio·
- litisconsorzio necessario
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione 1. Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo 27. 2. Il conseguimento dell'abilitazione e' subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Attivita' professionale 1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare:
a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti; b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;
e) le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;
d) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualita' e di quantita' di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attivita' sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;
e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d);
f) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attivita' in relazione alla produzione alimentare;
g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatoli;
i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa, e ristorazione;
m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie. 2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresi' svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gcstione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti. 3. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facolta' di compiere le attivita' di cui al comma 1 anche in settol i diversi, quando tali attivita' siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.