Articolo 56 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 55Articolo 57
Versione
20 febbraio 1963
Art. 56. Procedimento

Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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