Art. 45. Prescrizione
L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158 , 159 , 160 del codice penale .
L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158 , 159 , 160 del codice penale .