Articolo 45 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 44Articolo 46
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5 febbraio 1976
Art. 45. Prescrizione

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158 , 159 , 160 del codice penale .
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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