Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
Nei reati contro la P.A., anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. pure quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la P.A. risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2017, n. 31676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31676 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
31676 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 445/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente - REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.50102/2016 Rel. Consigliere - UMBERTO LUIGI SCOTTI FRANCESCA MORELLI ROSSELLA CATENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR DE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI Udit i difensor Avv.;. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Paolo Siniscalchi, del Foro di Milano, difensore di fiducia di VI NA, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del riesame, con ordinanza del 20/10-22/11/2016, notificata il 7/12/2016, ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 30/9/2016 dal G.I.P. del Tribunale di Milano nei confronti di VI NA. Misura che, nelle more del procedimento dinanzi a questa Corte, è stata sostituita, dal Gup, con quella degli arresti domiciliari. Il NA era indagato, in primo luogo (capo A di incolpazione provvisoria), per il delitto di cui all'art. 416, commi 1-2-3-5- cod.pen. per la partecipazione ad un'associazione per delinquere preordinata a commettere una serie indeterminata di reati di corruzione di privati e pubblici ufficiali finalizzati all'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione e del controllo di determinate attività economiche attraverso l'aggiudicazione di subappalti di opere pubbliche, reati di natura fiscale, falsi, truffe, bancarotte, riciclaggio di risorse illecitamente costituite, nonché attraverso la costituzione di diverse società tutte collegate tra loro e svolgenti la medesima attività, di fatto gestite da soggetti diversi dai formali rappresentanti, mediante utilizzo dello schermo dell'intestazione fittizia delle quote e delle cariche sociali. In particolare, secondo l'incolpazione provvisoria, l'arch. VI NA, quale partecipe del sodalizio criminoso, in qualità di dipendente della RD NG., società partecipata da FE RD s.p.a. all'80% e da NM s.p.a. al 20%, delegato per lo più alla sicurezza dei cantieri anche tramite società terze a lui riferibili (Progemi Servizi s.r.l. e Progemi s.r.l.) e con funzioni di supporto alla direzione lavori, negli appalti LP (Terminal 1-Terminal 2) avrebbe garantito l'acquisizione di numerosi subappalti alle società Zaffira s.r.l. e Collimiti s.r.l. da parte di AL (linea ferroviaria Saronno-Seregno), i cui lavori erano stati acquisiti da FE RD, da parte di EL (Castano-Turbigo), i cui Pure lavori erano stati acquisiti da FE RD e sempre da parte di EL (costruzione di un deposito per rifiuti radioattivi a Ispra), per lavori appaltati dalla Comunità Europea, attraverso la preventiva indicazione della società cui NM avrebbe aggiudicato i lavori e quindi assicurando dopo la presentazione dell'offerta, la stipulazione del contratto in violazione delle regole di libera concorrenza sul mercato;
e poi da ultimo alla AN di AN IN come contestato al successivo capo W. Al NA era stato contestato anche il delitto, originariamente configurato come induzione indebita ai sensi dell'art.319 quater cod.pen. (capo W) e riqualificato dal Tribunale del riesame come corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ex art.319 cod.pen., in concorso con MA NE, IN AN e RI AU, quale pubblico ufficiale e funzionario della RD NG. (società, come sopra detto, partecipata da FE RD s.p.a. all'80% e da NM s.p.a. al 20%), nella veste, dapprima, di direttore dei lavori delle opere preordinate all'avvio del cantiere per la realizzazione dei lavori relativi alle opere di collegamento ferroviario T1 e T2 LP, lotto 2 e relativa progettazione esecutiva e di cui al bando di gara indetto dalla controllante FE RD s.p.a., aggiudicata a IN, poi, di incaricato per l'esecuzione dell'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui all'incarico 2/2/2015 e, infine, di affidatario di funzioni di supporto alla direzione lavori di cui al dispositivo contrattuale del 2/4/2015. Egli, in tale ultima veste, avrebbe strumentalizzato i poteri connessi all'incarico ricevuto e sfruttato l'influenza derivante dalla funzione esercitata in FE RD, e, grazie all'agevolazione prestata dal NE, avrebbe indotto IN AN e RI AU a versargli una somma di denaro pari all'incirca al 2,5% del valore delle opere, al fine di far aggiudicare in subappalto i बुकि lavori del predetto lotto 2 da IN a AN s.r.l., così turbando la procedura di assegnazione delle opere.
2. Ha proposto ricorso per cassazione ex art.311 cod. proc.pen. il difensore di fiducia avv. Paolo Siniscalchi, svolgendo sei articolati motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, nonché manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett.b)-e) cod.proc.pen., con riferimento alla ritenuta qualifica di pubblico ufficiale in capo all'imputato (e non già fondata sull'esercizio di fatto della pubblica funzione). Secondo il ricorrente, l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale non poteva prescindere dall'individuazione in concreto di poteri pubblicistici di formazione e manifestazione all'esterno della volontà della P.A. ovvero di esercizio di poteri certificativi e autoritativi, mentre il Tribunale avevo desunto la qualità soggettiva dal mero inserimento del NA nella «squadra>> della direzione lavori. Inoltre il Tribunale aveva confuso la figura dell'imputato con quelle tipiche dell'assistente» (ex art.130 d.lgs. 163/2006), distinguibile a sua volta in direttore operativo» e «ispettore di cantiere», e del «tecnico di supporto» della direzione lavori, presso cui operava come semplice project manager;
il Tribunale si era inoltre affidato, abbandonando il corretto criterio oggettivo e funzionale, a criteri di valutazione puramente soggettivi, come la capacità di influenza. Vi era poi un ulteriore ruolo contemplato dall'art. 151 del Regolamento di cui al D.P.R. 5/10/2007 n.207 del coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione (CSE), suscettibile di essere assunto dal direttore lavori o da un assistente- direttore operativo. Nessuna di queste funzioni, tipizzate dalla legislazione pubblicistica, era stata assunta dal NA, mero project manager, figura tipica del mansionario delle imprese private ed estranea alla pubblica amministrazione, con cui si designa un soggetto responsabile dei tempi di lavorazione in funzione degli obiettivi di spesa. In precedenza, il NA aveva svolto sino al febbraio 2015, quando era entrato in carica il CSE, il ruolo di Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione (CSP), ma aggiunge il ricorrente tale ruolo non era stato - valorizzato dall'ordinanza impugnata, fondatasi invece sull'inserimento del NA come project manager nella «squadra» della direzione lavori. Anche questo ruolo era stato però retrodatato dall'ordinanza rispetto alla nomina del 2/4/2015, che il Tribunale aveva ritenuto meramente ricognitiva sulla base del precedente affiancamento del NA al Direttore dei Lavori in due riunioni, tenutesi tra settembre e novembre 2014, a cui peraltro l'indagato, come ammesso nella stessa ordinanza impugnata, era intervenuto in qualità di CSP e nel contesto della fase progettuale e non ancora di quella esecutiva. L'erroneità dell'ordinanza impugnata emergeva anche dal richiamo effettuato alla delibera ANAC n.35 del 30/9/2008, che attribuisce la responsabilità della sorveglianza sull'affidamento dei lavori in subappalto al Direttore dei lavori o al relativo Assistente investito della specifica funzione funzioni di ispettore di cantiere ex art.126, comma 2, lett. c) del D.P.R.554/1999. Difettava quindi nell'ordinanza impugnata sia la valutazione di tipo oggettivo, volta a verificare se l'attività svolta risultasse disciplinata da norme di diritto pubblico, sia la valutazione di tipo funzionale se la specifica attività si fosse estrinsecata nell'esercizio di poteri tipici della P.A. (deliberativi, autoritativi, certificativi). Il NA non aveva firmato alcun documento, non aveva poteri di rappresentanza, non aveva alcuna competenza a verificare il possesso delle SOA, nonché alcun potere di aggiudicazione di appalti o subappalti.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett.b)-e) cod. proc.pen., in ordine alla riqualificazione della condotta 3 descritta al capo W) quale corruzione in luogo del delitto di cui all'art.319 quater cod.pen. Il Tribunale, nonostante che all'origine del rapporto fra AN e NA vi fossero stati atti di natura intimidatoria e che l'aggiudicazione del subappalto alla AN fosse avvenuto a seguito di fortissime pressioni di AN, ha ritenuto che il rapporto fra i due si fosse sviluppato su di un piede di perfetta parità, con la conseguente configurabilità non della concussione, ma della corruzione;
questa si sarebbe consumata con la promessa di una somma di denaro, di cui però non vi era prova che fosse stata effettivamente versata;
secondo il Tribunale, non era necessaria la puntuale individuazione dell'atto contrario ai doveri dell'ufficio, essendo sufficiente che esso rientrasse nelle specifiche mansioni dell'ufficio di appartenenza e l'esercizio di un'ingerenza anche di fatto;
l'addebito mosso al NA era quello di non aver segnalato alla stazione appaltante la mancanza di regolare SOA in capo a AN, garantendo così l'aggiudicazione del subappalto. Il ricorrente sostiene che il Tribunale aveva ricostruito la relazione fra AN e NA in termini intrinsecamente contraddittori e censura il ragionamento seguito nell'ordinanza per la mancanza della prova della condotta materiale del reato, consistente nel mercimonio dell'atto contrario ai doveri di ufficio;
mancava Colt però la connessione funzionale fra la condotta e l'ufficio ricoperto e l'atto amministrativo finale, o comunque la sequenza procedimentale sottesa alla sua emissione. Nello specifico, infatti, né l'ufficio della direzione lavori di RD NG., né il NA avevano alcun potere funzionale di consentire O influire sull'aggiudicazione del subappalto, perché il solo soggetto competente era la stazione appaltante FE RD ai sensi dell'art.118 del d.lgs. 163/2006 e non certo la direzione lavori priva di alcuna competenza al proposito;
non a caso, il nulla osta al rilascio del subappalto in favore di AN da parte di IN era stato emesso il 7/4/2015 da FE RD in persona della dott.ssa Laquagni e dell'ing.RE, rispettivamente responsabili dell'Ufficio «Gare, appalti, acquisti >> e del procedimento. Contraddittoriamente il Tribunale aveva parlato prima di vere e proprie pressioni, ripiegando poi su di una mera condotta omissiva;
era comunque inconcepibile che il NA potesse riuscire a pilotare l'aggiudicazione senza il concorso di esponenti di RD.NG. o di FE RD e dello stesso direttore lavori. Non vi era poi alcuna prova che NA fosse consapevole della mancanza in capo a AN di regolare SOA (in effetti esistente e acquisita fraudolentemente).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen., con riferimento alla riqualificazione del capo W) nel delitto di cui all'art.319 cod.pen. in relazione alla comunicazione di notizia di reato 17/2/2016 versata agli atti del procedimento cautelare. Da tale atto investigativo infatti emergevano con chiarezza il possesso da parte di AN di contatti in FE RD e in IN e le pressioni esercitate in IN per l'aggiudicazione (elementi questi incompatibili con il ruolo chiave attribuito al NA) e inoltre il fatto che IN si era avveduta della mancanza di regolare SOA, segnalata dal AT alla dirigenza della società, che aveva però taciuto la circostanza a FE RD.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ex art.606, comma 1, lett.b), cod. proc.pen., proponendo la riqualificazione della condotta di cui al capo W) nella fattispecie di cui all'art.346 bis cod.pen. (traffico di influenze illecite); in tale figura di reato la causa dell'illecita dazione o promessa non è l'emanazione dell'atto favorevole al privato, ma l'intervento dell'agente presso il pubblico ufficiale, anche non precisamente identificato, per ottenerne la condotta anti-doverosa, sfruttando le relazioni con lui esistenti;
conseguentemente il ricorrente rileva che i limiti di pena previsti per tale reato erano incompatibili con l'applicazione della misura ai sensi dell'art.280, comma Col 2, cod.proc.pen. y Alternativamente, sul presupposto della natura privatistica del contratto di D subappalto, il ricorrente propone la configurazione del fatto addebitato con riferimento all'art.2635 cod.civ. (corruzione fra privati), del pari incompatibile con la misura custodiale adottata.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge, nonché manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett.b)-e) cod. proc.pen., in ordine alla configurabilità del reato associativo. Questa era da escludersi sia per la mancanza della qualità di pubblico ufficiale in capo al NA, che senza quella qualifica non avrebbe potuto render servigio al sodalizio, sia per la confusione fra la forma associativa e la compartecipazione concursuale ai reati-fine; mancava inoltre l'elemento dell'affectio societatis, visto il contesto di minacce provenienti dal capo del sodalizio, AN, e l'agire concorrenziale delle varie componenti (e cioè la NF di CC, LI e AN) della presunta associazione.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione agli artt.274 e 275 cod. proc.pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione art.606, comma 1, lett.b)-e) per insussistenza delle esigenze cautelari e ex errata scelta della misura. 5 Quanto al temuto inquinamento probatorio, alla luce della presunta reticenza dei testi CO, RT e NE, la motivazione si risolveva in una clausola di stile e non teneva conto che il NA era già detenuto (dal 3/10/2016) quando i tre testi erano stati sentiti il 5,6 e 11/10/2016 Il riferimento al «particolare contesto criminale» era del tutto generico e privo di ogni concretezza. Il pericolo di reiterazione dei reati era stato desunto dalla sola gravità delle condotte senza una adeguata valutazione dei presupposti della concretezza e della attualità, totalmente elisi dal provvedimento del 5/10/2016 con cui RD NG. aveva sospeso l'arch.NA con effetto immediato dal servizio. Anche la necessità inderogabile della custodia carceraria era stata stimata in modo apodittico, senza valutare l'idoneità del braccialetto elettronico ad assicurare un efficace controllo, tanto più che la motivazione di impedire i contatti con il AT rivelava la sua intrinseca fragilità poiché per costui era stata ritenuta sufficiente la custodia domiciliare con interdizione dei contatti.
3. Con memoria depositata il 30.3.2017 il ricorrente ha segnalato che in data 22/12/2016 il G.I.P. aveva accolto la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari, avendo ritenuto il sopravvenuto affievolimento delle esigenze cautelari. Il ricorrente argomenta al contempo sulla persistente sussistenza del proprio interesse alla coltivazione dell'impugnazione, anche nella prospettiva della richiesta della riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc.pen., poiché l'accoglimento dei motivi di ricorso, inerenti l'originaria insussistenza dei presupposti di applicabilità della misura coercitiva, avrebbe fondato il diritto dell'indagato all'azione riparatoria. Con la stessa memoria il ricorrente ha proposto ulteriori tre motivi aggiunti.
3.1. Con il primo motivo aggiunto il ricorrente riprende il tema della qualifica di pubblico ufficiale, attribuitagli in violazione dell'art.357 cod.pen. e comunque sulla base di motivazioni carenti e illogiche. In particolare, il ricorrente osserva che la veste di enti pubblici di FE RD e RD NG. desunta dalla mera partecipazione pubblica al loro capitale, non poteva invece prescindere dall'esame della normativa che ne regolava l'attività. Mentre FE RD doveva essere pacificamente qualificato come concessionario di pubblico servizio alla luce dei rapporti intercorrenti con la Regione Lombardia, RD NG., società fornitrice di servizi tecnici specialistici, non era necessariamente soggetto pubblico, potendo operare anche per una committenza privata. Di conseguenza a RD NG., non poteva attribuirsi automaticamente uno status pubblicistico. 6 delIn secondo luogo il ricorrente ha ripreso il tema dell'inserimento NA nella squadra della Direzione lavori, ribadendo che il suo rapporto era basato su di un contratto di lavoro part time con funzioni di quadro di secondo livello senza deleghe, escludendo la rappresentanza esterna e la manifestazione di volontà dell'Ente. L'ordinanza impugnata si era poi contraddetta, attribuendo al NA un omesso controllo sulla regolarità dell'offerta, senza alcuna interazione con altri funzionari di RD NG., e non già in un indebito intervento sulla direzione lavori. Il monte orario dell'attività svolta dal NA, calcolato in relazione al cofinanziamento erogato dall'Unione Europea, e con valenza di quantificazione forfettaria degli importi dovuti da FE RD a RD NG., non valeva ad investirlo di funzioni pubbliche. Il ricorrente ha censurato la ravvisata confusione fra la fase preparatoria e quella, diversa e non sovrapponibile, di natura esecutiva, avviata solo dopo la conclusione dell'attività progettuale, per collocare le riunioni presenziate dal NA ancora nella fase progettuale, escludendo l'esercizio di funzioni autoritative o certificative e la trattazione del tema dei subappalti.
3.2. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente riprende il tema della contestata configurabilità del delitto di corruzione, lamentando l'affrancamento indebito dall'individuazione della condotta materiale dell'imputato riconducibile allo schema normativo. L'ipotizzata azione anti-doverosa, ossia il silenzio del NA sulle irregolarità dell'offerta di AN che avrebbe favorito l'aggiudicazione del subappalto, risentiva della mancata individuazione di un atto o comportamento riconducibile alla sfera di competenza e alla concreta operatività del pubblico ufficiale;
solo l'individuazione dell'atto (anche per tipologia) avrebbe potuto permettere di stabilire un collegamento funzionale con il presunto corrotto e di valutare la contrarietà o meno all'ufficio. Il ricorrente sottolinea che l'atto di nulla-osta alla concessione del subappalto da IN a AN del 7/4/2015, sottoscritto dall'ing.RE, RUP di FE RD e dalla dott.ssa Laquagni dell'Ufficio Acquisti, proveniva un ente diverso da quello per cui NA lavorava e da funzionari di FE RD, all'uopo dotati delle necessarie competenze, sideralmente distanti dall'incarico affidato all'indagato. La verifica delle abilitazioni SOA spettava alla stazione appaltante, FE RD, e non già a RD NG., a cui non era mai stata delegata, neppure contrattualmente, mentre l'abnorme postulazione dei poteri di verifica in capo al NA era stata compiuta in termini apodittici e sibillini. 7 Ancor meno era provata la consapevolezza del NA della irregolarità della SOA detenuta da AN, presupposto stesso del presunto silenzio dell'indagato. Mancava poi qualsiasi determinazione delle modalità con cui il NA avrebbe interagito a favore di AN sia con il Direttore Lavori ing. Mantegazza sia con i responsabili dell'aggiudicazione (RE e Laquagni), nessuno dei quali risultava indagato.
3.3. Con il terzo motivo aggiunto il ricorrente ripercorre il tema dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt.319 e 416 cod.pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta l'irrazionale ricostruzione del rapporto intercorso con lo AN, poiché l'ordinanza ammette l'opera di intimidazione e le fortissime pressioni di costui (in realtà mai cessate e perduranti ancor ad agosto del 2015) per poi ritenere il rapporto atteggiato su di un illogico piede paritario;
difetta quindi la libera autodeterminazione dell'indagato, tanto più che la pretesa opera posta in essere dall'imputato risaliva ad inizio settembre del 2014, poco dopo l'ennesimo episodio di minaccia da parte di AN. Aggiunge il ricorrente che anche ai fini del reato associativo appariva fortemente opinabile la capacità di auto-determinazione del NA, sottoposto reiterate minacce nel momento di presunta appartenenza al sodalizio.
4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, disconoscendo anche la sussistenza del persistente interesse del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO ex1. Non vi è dubbio sulla persistenza dell'interesse all'impugnazione art.568, comma 5, cod.proc.pen. in capo al ricorrente, nonostante la sopravvenuta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sia e soprattutto - perché il ricorrente ha - contestato con il proprio ricorso la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una misura cautelare coercitiva, sia perché l'impugnazione proposta viene indicata dallo stesso difensore come funzionale alla richiesta di cui all'art.314, comma 2, cod. proc.pen., in presenza di censure incidenti sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità degli artt. 273 e 280 cod. proc.pen. L'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia, in sede di impugnazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata o sostituita con 8 una meno affittiva nelle more del procedimento di impugnazione, non può presumersi, ma deve essere rappresentato dall'interessato anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen., nel senso che la parte ha l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 6, Ordinanza n. 3528 del 14/01/2009 Rv. 242662).
2. Il Collegio ritiene opportuno formulare una premessa generale, valida per tutte le censure proposte in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati per cui si procede nei confronti dell'indagato NA, in ordine ai limiti del sindacato di legittimità in proposito. In tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, si è attribuita il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie;
di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, ritiene pertanto che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;
sono di conseguenza inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (ex multis: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 9 3. Il primo motivo del ricorso, ripreso e approfondito con il primo motivo aggiunto, esaminato quindi congiuntamente, attiene al delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (contestato al capo W, originariamente sub specie di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod.pen., riqualificato ex art.319 cod.pen.) e lamenta violazione di legge e vizio logico della motivazione in punto accertamento della qualità di pubblico ufficiale in capo al NA che, secondo quanto puntualizza il ricorrente, non era stata fondata sull'esercizio di fatto della pubblica funzione. Il ricorrente osserva che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale non poteva prescindere dall'individuazione in concreto di poteri pubblicistici di formazione e manifestazione all'esterno della volontà della P.A. ovvero di esercizio di poteri certificativi e autoritativi, mentre il Tribunale l'aveva desunta dal mero inserimento del NA nella «squadra» della direzione lavori.
3.1. Il ricorrente non ha contestato specificamente nell'ambito della sua prima doglianza la complessa argomentazione, svolta a pag.19 dell'ordinanza impugnata, a sostegno della natura di organismo di diritto pubblico delle società del gruppo NM (secondo operatore ferroviario italiano, controllata da soggetti pubblici e in particolare da Regione Lombardia al 57,57% e da FE dello Stato s.p.a. al 14,74%) FE RD s.p.a. (società di gestione delle infrastrutture ferroviarie) e RD NG s.r.l. (società di progettazione e di supporto tecnico e amministrativo per gli investimenti nella rete di FE RD), entrambe integralmente controllate da NM;
le censure del primo motivo si sono concentrate piuttosto sullo specifico ruolo svolto in tale ambito da VI NA. Con il primo motivo aggiunto, ammissibilmente perché nel solco tracciato con il primo motivo principale, il ricorrente ha sostenuto che la veste di enti pubblici di FE RD e RD NG. non poteva essere desunta dalla mera partecipazione pubblica al loro capitale e doveva invece basarsi sull'esame della normativa che ne regolava l'attività. Mentre FE RD doveva essere pacificamente qualificato come concessionario di pubblico servizio alla luce dei rapporti intercorrenti con la Regione Lombardia, RD NG., società fornitrice di servizi tecnici specialistici, non poteva essere considerato automaticamente un soggetto pubblico, poiché poteva operare anche per una committenza privata. La doglianza non coglie però il bersaglio poiché il Tribunale ha ricollegato la veste di pubblico ufficiale attribuita al NA non solo al rapporto di lavoro intercorrente con la società a capitale pubblico RD NG. e allo specifico disposto dell'art.3, comma 26, d.lgs.163/2006 (L'«organismo di diritto pubblico>> è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare 10 specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
dotato di personalità giuridica;
la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.»). Il Tribunale infatti ha anche preso in considerazione le specifiche mansioni svolte dall'indagato in qualità di importante collaboratore della squadra di direzione lavori (e quindi si è basato sul concreto svolgimento di una funzione prettamente pubblicistica).
3.2. Il Tribunale del riesame, facendo riferimento alla concezione oggettiva dello svolgimento di pubblica funzione, ha dato rilievo al ruolo svolto dal NA come tecnico dipendente di RD NG. nell'ambito della «squadra>> di supporto al Direttore dei lavori in forza del contratto formalizzato il 2/4/2015, dopo aver assunto, in un primo tempo, l'incarico di Direttore dei lavori delle opere preordinate all'avvio del cantiere e, in un secondo tempo, l'incarico di Consulente per la sicurezza in fase di progettazione (CSP). Infatti RD NG. innanzitutto ha redatto il progetto definitivo posto a base dell'appalto, supportando la stazione appaltante FE RD in tutte le fasi di approvazione del progetto;
quindi ha assunto sempre per conto di FE RD l'incarico del coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, to Cock specificamente svolto dall'arch.NA, come CSP (Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione). Quindi in data 2/4/2015 FE RD ha conferito a RD NG. l'incarico della direzione lavori;
in tale contesto l'ing. Paolo Mantegazza ha assunto la veste di direttore lavori e l'arch. VI NA la funzione di project manager e coordinatore dell'ufficio di supporto al responsabile dei lavori e gestione del protocollo di legalità. Secondo il Tribunale, il conferimento di tale incarico, datato 2/4/2015, aveva però natura ricognitiva perché il NA aveva iniziato già a settembre 2014 a svolgere tale attività intervenendo a varie riunioni operative. E' con riferimento all'inserimento con un ruolo molto importante nella squadra» di direzione dei lavori, come assistente del direttore lavori e anzi di fatto come vero e proprio referente primario della direzione lavori nei rapporti con l'appaltatore IN (ordinanza impugnata, pag.22) che il Tribunale ha ravvisato lo svolgimento da parte del NA di una pubblica funzione. Non paiono quindi consentite le censure rivolte contro l'apprezzamento del giudice di 11 merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori utilizzati per tale valutazione.
3.3. Secondo il Collegio, il Tribunale ha correttamente individuato i presupposti per l'attribuzione della veste di pubblico ufficiale ex art.357 cod.pen. alla stregua dell'esplicazione dell'attività secondo norme di diritto pubblico e in considerazione della formazione del contributo alla formazione e alla - manifestazione della volontà della P.A., con l'esercizio di poteri autoritativi, o deliberativi o certificativi (Sez. 5, n. 34912 del 07/03/2016, Machi, Rv. 267831). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al quale il Collegio intende assicurare continuità, le coordinate da tenere presente nell'attribuire la qualità di pubblico ufficiale ad un soggetto sono: a) lo svolgimento della sua attività secondo norme di diritto pubblico, distinguendosi poi la pubblica funzione, in cui sono esercitati i poteri tipici della potestà amministrativa, dal pubblico servizio, in cui tali poteri sono assenti (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190); b) la possibilità o il dovere di formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente considerati (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu ed altro, Rv. 191171 e Rv. 191173); c) la considerazione, da parte dell'interprete, dei caratteri propri dell'attività in concreto esercitata e non tanto del rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A. (Sez. 6, n. 6980 del 16/12/1994 dep. 1995, Seri ed altri, Rv. 201948; Sez. 5, n. 46310 del - 04/11/2008, Pasqua, Rv. 242589; Sez. 5, n. 29377 del 08/02/2013, Bliznakoff, Rv. 256943). Tale lettura del novellato art.357 cod.pen. prende le mosse dall'eliminazione di ogni riferimento al rapporto di dipendenza dallo Stato o da altre ente pubblico, per cogliere l'individuazione della pubblica funzione, innanzitutto nello svolgimento di un'attività concernente l'area pubblicistica e quindi nella disponibilità di un potere deliberativo, autoritativo o certificativo, secondo requisito che consente di distinguere la pubblica funzione dal pubblico servizio.
3.4. Secondo il ricorrente, nel qualificare giuridicamente la veste assunta dell'imputato, il Tribunale aveva confuso la figura normativamente tipica dell'assistente»> ex art.130 d.lgs.163/2006, distinguibile a sua volta in direttore operativo» e «ispettore di cantiere», con quella del mero tecnico di supporto» della direzione lavori, presso cui il NA operava come semplice project manager;
si era inoltre affidato, abbandonando il corretto criterio oggettivo e funzionale, a criteri di valutazione puramente soggettivi come la capacità di influenza. Nessuna di queste funzioni tipizzate dalla legislazione pubblicistica sarebbe stata assunta dal NA, mero project manager, figura 12 tipica delle imprese private, responsabile dei tempi di lavorazione in funzione degli obiettivi di spesa ed estranea alla pubblica amministrazione. Non aveva rilievo invece il fatto che in precedenza il NA avesse svolto sino al febbraio 2015 il ruolo di Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione (CSP), poiché tale ruolo non era stato valorizzato dall'ordinanza impugnata, che si era invece fondata sull'inserimento del NA nella squadra» della direzione lavori. La censura non può essere condivisa, innanzitutto, in punto di fatto, poiché il Tribunale ha basato l'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale in capo al NA non solo sul suo inserimento e con un ruolo di estremo rilievo - nella «squadra» e quindi nell'ufficio di direzione lavori, ma anche sul suo svolgimento di fatto del ruolo di direttore lavori nei rapporti con l'appaltatore IN (cfr ordinanza impugnata, pag.27, in cui si afferma «NA, pur rivestendo formalmente un ruolo subordinato a quello dell'NG.Mantegazza, era in realtà il vero referente di IN per la progettazione esecutiva, e in tale veste ne ha seguito ogni fase anche antecedente e successiva all'aggiudicazione del subappalto a AN>>). In secondo luogo, la censura prende le mosse da una concezione puramente astratta e nominalistica dei ruoli operativi, che occorre ripudiare per aver riguardo, come sopra rammentato, ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata. Infatti, anche a seguire le considerazioni del ricorrente, l'art. 130 del बिकि d.lgs.163 del 2006 prevedeva in capo alle amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. L'art.147, comma 1 del Regolamento per l'esecuzione e attuazione del Codice degli appalti di cui al D.P.R. 5/10/2010 n.147 [ora abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50] nell'ambito dell'ufficio di direzione lavori, considerava il possibile affiancamento al direttore dei lavori, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Non vi è tuttavia alcuna ragione per negare al NA, in realtà considerato addirittura una sorta di direttore dei lavori di fatto, tale qualità per la semplice circostanza che nel suo incarico formale si facesse riferimento ad una classificazione di stampo prettamente privatistico, nominalmente differente dalle tipologie di assistenti indicate dalla legge in tema di lavori pubblici. Occorreva infatti aver riguardo alla funzione concretamente esercitata almeno quale collaboratore primario del direttore dei lavori, senza considerare che alla stregua dei criteri generali sopra illustrati la qualità di pubblico ufficiale 13 può essere attribuita a tutti i componenti operativi dell'ufficio direzione lavori, investiti di poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente considerati.
3.5. Il ricorrente osserva che lo svolgimento del ruolo di componente la squadra di direzione lavori era stato retrodatato dall'ordinanza rispetto alla nomina del 2/4/2015, ritenuta meramente ricognitiva, sulla base del precedente affiancamento al direttore dei lavori in due riunioni tenutesi tra settembre e novembre 2014, a cui peraltro il NA, come ammesso nella stessa ordinanza impugnata, sarebbe intervenuto in qualità di CSP e nel contesto della fase progettuale e non ancora di quella esecutiva. Tale censura non può essere condivisa, poiché l'argomentazione del Tribunale possiede un suo impianto logico e razionale: l'ordinanza impugnata si è basata sulla partecipazione dell'arch.NA in affiancamento, di fatto, al direttore dei lavori ing.Mantegazza, a numerose riunioni (sei), e non solo a due, dal 18/9/2014 al 27/11/2014, e sull'interrelazione con IN, aggiudicataria dell'appalto, come componente della squadra di direzione lavori (vedasi ordinanza impugnata, pag.21, che argomenta, in particolare, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal co-indagato AT). Il Tribunale ha altresì ricordato che la formalizzazione ex post di incarichi già conferiti di fatto non era inusuale e si era già verificata per l'incarico di CSP conferito allo stesso NA. Inoltre la censura proposta presuppone una segmentazione assoluta e rigorosa delle varie fasi dell'iter, che invece si sovrapponevano progressivamente, e soprattutto non spiega la presenza del direttore dei lavori alle riunioni se il tenore degli argomenti fosse stato esclusivamente progettuale.
3.6. Secondo il ricorrente l'erroneità dell'ordinanza impugnata emergeva anche dal richiamo (incompleto) effettuato alla delibera ANAC n.35 del 30/9/2008, che attribuisce la responsabilità della sorveglianza sull'affidamento dei lavori in subappalto al Direttore dei lavori o al relativo Assistente in quanto investito della specifica funzione di ispettore di cantiere ex art.126, comma 2, lett. c) del D.P.R.554/1999. Valgono al proposito le molteplici obiezioni sollevate nel precedente § 3.5. dovendosi riconoscere in capo al NA, se non la veste di vero e proprio direttore dei lavori di fatto, almeno la sua qualità di primario assistente e collaboratore dotato di autonomia operativa, senza che si possa ascrivere rilievo alla proposta categorizzazione nominalistica priva di attinenza al ruolo concretamente adempiuto.
3.7. Il ricorrente sostiene che difetta nell'ordinanza impugnata sia la valutazione di tipo oggettivo, volta a verificare se l'attività svolta risultasse disciplinata da norme di diritto pubblico, sia la valutazione di tipo funzionale se la 14 specifica attività si fosse estrinsecata nell'esercizio di poteri tipici della P.A. (deliberativi, autoritativi, certificativi). Il NA non aveva firmato alcun documento, non aveva poteri di rappresentanza, non aveva alcuna competenza a verificare il possesso delle SOA nonché alcun potere di aggiudicazione di appalti o subappalti. Anche in questo spunto la critica mossa non appare persuasiva e tende a sollecitare da questa Corte una riconsiderazione del quadro indiziario che esula dai limiti del sindacato di legittimità. Il Tribunale è partito dal rilievo (sfuggito a censure e ampiamente confortato dalle intercettazioni telefoniche e ambientali soprattutto quelle relative ai - colloqui fra NA e il co-indagato NE - e dalle sommarie informazioni testimoniali) che il NA ha accettato (pur non essendovi prova anche dell'effettivo incasso) la promessa di un'ingente somma di denaro per l'aggiudicazione del subappalto a AN s.r.l. avvenuta con modalità sicuramente illegittime, sia perché tale società disponeva del necessario grado di abilitazione SOA solo in virtù di una frode perpetrata ai danni del certificatore, sia perché l'entità dei lavori subappaltati veniva progressivamente riallineata alle abilitazioni SOA di valore più elevato progressivamente conseguite dalla subappaltatrice (elementi entrambi valorizzati nell'ordinanza impugnata e rimasti esenti da censure). Il Tribunale ha escluso che l'atto contrario di doveri di ufficio rilevante ex art.319 cod.pen. dovesse rientrare necessariamente nella competenza del pubblico ufficiale, ritenendo al contrario sufficiente che fosse riconducibile alle competenze dell'ufficio di cui faceva parte e in relazione al quale egli potesse esercitare una qualche ingerenza, anche di mero fatto. L'argomentazione del provvedimento impugnato non è manifestamente illogica, perché l'ufficio di direzione lavori, di cui il NA faceva parte e che anzi interpretava in un ruolo non meramente subordinato quale vero referente dell'appaltatore IN, era certamente competente a rilevare anomalie nelle scelte dei soggetti sub-appaltatori e ad attivare i propri poteri di controllo e segnalazione, invece congelati in funzione della promessa della dazione corruttiva.
4. Con il secondo motivo, anch'esso proposto in relazione alla condotta descritta al capo W), ripreso e approfondito con il secondo motivo aggiunto, esaminato quindi congiuntamente, ricorrente deduce violazione di legge e vizio logico della motivazione in ordine alla riqualificazione del reato in termini di corruzione. 15 Il ricorrente ricorda che il Tribunale, nonostante che all'origine del rapporto fra AN e NA vi fossero stati atti di natura intimidatoria e che l'aggiudicazione del subappalto a AN fosse avvenuto a seguito di fortissime pressioni di AN, ha ritenuto che il rapporto fra i due si fosse sviluppato su di un piede di perfetta parità, con la conseguente configurabilità non della concussione, ma della corruzione;
questa si sarebbe consumata con la promessa di una somma di denaro, di cui però non vi era prova che fosse stata effettivamente versata;
secondo il Tribunale, non era necessaria la puntuale individuazione dell'atto contrario ai doveri dell'ufficio ma era invece sufficiente che esso rientrasse nelle specifiche mansioni dell'ufficio di appartenenza e l'esercizio di un'ingerenza anche di fatto;
l'addebito mosso al NA era di non aver segnalato alla stazione appaltante la mancanza di regolare SOA in capo a AN, garantendo così l'aggiudicazione del subappalto.
4.1. Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale aveva analizzato la relazione fra AN e NA in termini intrinsecamente contraddittori. Tuttavia al proposito la ricostruzione del fatto operata dal Giudice del merito, una volta inquadrata in prospettiva diacronica, non manca di coerenza interna, laddove, pur dando atto di azioni intimidatorie iniziali e di pressioni fortissime dello AN, conclude (escludendo l'induzione indebita a dare o बुकि promettere utilità) per un assestamento successivo del rapporto fra i due (NA e AN) su di un piede paritario, perfettamente compatibile con l'inquadramento giuridico nello schema della corruzione, motivato non irrazionalmente sullo sviluppo di un rapporto nell'arco di un biennio costellato di reciproci rapporti di dare-avere e di cene e incontri conviviali con la partecipazione dell'intermediario NE. - che è valso all'indagato la derubricazione nel E tale rapporto paritario reato di cui all'art.319 cod.pen. non è di per sé inficiato dall'incentivazione - delle pressioni da parte dello AN, allorché si è scatenata fra i due gruppi riuniti nell'associazione, la competizione per il conseguimento del subappalto relativo ai collegamenti della LP, disputato fra i calabresi di CC e NF e i lombardi di AN e VE-AN, al cui proposito l'ordinanza impugnata attribuisce al NA un ruolo determinante. Il punto essenziale, che risulta da una intercettazione AT-CC del 15/1/2015 è che AT poteva < piazzare » due aziende sub-appaltatrici, ma queste non potevano essere sia VE sia NF (una delle quali, cioè, escludeva l'altra). Non convince affatto il tentativo operato dal ricorrente con il terzo motivo aggiunto di configurare un'attività intimidatoria dello AN ancora nell'agosto del 2015, per sostenere che le intimidazioni verso il NA non erano mai cessate e che il NA era costantemente coartato, poiché il colloquio 16 NA-NE del 3/8/2015, a tal fine valorizzato, e la relativa frase < mi hanno preso per strada! Che cazzo vuoi » si riferiva solo a una possibile linea difensiva ipotizzata dai due complici (cfr ordinanza impugnata, pag.13).
4.2. Secondo il ricorrente mancava la prova della condotta materiale del reato, consistente nel mercimonio dell'atto contrario ai doveri di ufficio, così come difettava la connessione funzionale fra la condotta e l'ufficio ricoperto e l'atto amministrativo finale o comunque la sequenza procedimentale sottesa alla sua emissione. Né l'ufficio della direzione lavori di RD NG., né il NA avevano alcun potere funzionale di consentire o influire sull'aggiudicazione del subappalto, per cui il solo soggetto competente era la stazione appaltante FE RD ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.163/2006 e non certo la direzione lavori priva di alcuna competenza al proposito;
non a caso il nulla osta al rilascio del subappalto in favore di AN da parte di IN era stato emesso il 7/4/2015 da FE RD in persona della dott.ssa Laquagni e dell'ing.RE, rispettivamente responsabili dell'Ufficio «Gare, appalti, acquisti≫ e del procedimento. Perciò contraddittoriamente il Tribunale aveva parlato prima di vere e proprie pressioni, ripiegando poi su di una mera condotta omissiva;
era comunque inconcepibile che il NA potesse riuscire a pilotare l'aggiudicazione senza il concorso di esponenti di RD.NG. o di FE RD e dello stesso direttore lavori.
4.3. Secondo la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale del riesame, sulla scorta delle intercettazioni, il NA aveva fatto mercimonio della propria pubblica funzione garantendo, dietro corrispettivo o promessa di corrispettivo, costante appoggio alle società VE e AN di AN;
il Tribunale ha quindi giudicato illegittima, sotto il duplice ricordato profilo dell'attestazione SOA conseguita in modo fraudolento, e dell'allineamento progressivo del valore del subappalto di opere, l'aggiudicazione del subappalto alla AN e ha individuato l'atto contrario ai doveri di ufficio dapprima nella stessa aggiudicazione del subappalto (pag.27, 5° cpv) resa possibile solo dall'opera prestata dal NA a suo favore in conformità al preventivo accordo, poi in conseguenza della mancata attivazione dei poteri di controllo e segnalazione circa la SOA abilitazione posseduta e sulle successive irrituali progressive modiche del dispositivo contrattuale (pag.27, 7° cpv) . La critica proposta non appare idonea a scardinare l'impianto logico dell'ordinanza impugnata;
secondo la giurisprudenza della Corte, infatti il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento 17 probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). E' pur vero che il Tribunale non spiega esattamente in che modo (oltre a serbare il silenzio sulla mancata di una valida abilitazione SOA) il NA abbia potuto garantire allo AN il placet di FE RD al subappalto, manifestazione di volontà della società committente sulla quale non aveva alcuna competenza, diretta, la direzione lavori, nel cui ufficio egli operava con importante funzione. Non risulta infatti chiarito il preciso rapporto con i soggetti abilitati a manifestare la volontà di FE RD, che spieghi la manipolazione della loro capacità di determinazione, elemento estraneo al tenore dell'incolpazione provvisoria di cui al capo W, privo inoltre di un espresso riferimento al fatto che NA fosse consapevole della mancanza in capo a AN di regolare SOA (in effetti esistente e acquisita fraudolentemente).
4.4. E tuttavia il Tribunale, esaminando, in modo critico e selettivo, il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali (pag.
9-15 dell'ordinanza impugnata, e in particolare il tenore di numerosi colloqui fra i co-indagati, कि alcuni dei quali coinvolgenti direttamente lo stesso NA, in particolare con и l'amico, complice e intermediario NE) non ha mancato di delineare un Д quadro indiziario imponente che confermava la capacità di fatto dell'indagato di influire in modo determinante sulle assegnazioni dei lavori e dei compensi illeciti pretesi e incassati per tale attività e ha poi riscontrato tale ricostruzione con elementi probatori ritratti dalle deposizioni testimoniali, ancorché in parte giudicate reticenti. -Dalle intercettazioni citate e in particolare dai discorsi del gruppo calabrese che si vede insidiato dalle iniziative autonome di AN risulta chiaramente il ruolo determinante di NA nell'assegnazione dei sub-appalti e la sua presenza ad un importante colloquio fra il Presidente di FE RD e AT di IN in cui si parla di pressioni per l'assegnazione dei sub-appalti della LP. Vengono citati colloqui fra AN e l'intermediario NE che riguardano direttamente le situazioni da rappresentare al NA (inclusa l'insostenibilità economica dell'offerta presentata da AN, in difetto di « una mano »). Vengono poi richiamate intercettazioni che riguardano l'organizzazione di incontri fra AN, NA e NE e intese fra AN e la sua segretaria per i controlli di contabilità delle somme versate a NE e a NA. 18 Particolare importanza probatoria assumono anche i colloqui oggetto di registrazione ambientale nella vettura Mini Countryman fra NA e NE che concernono, in varia misura, i compensi ottenuti e richiesti per i favori elargiti e in particolare le intese fra i due sulle modalità più opportune per ripartire fra loro le somme versate dallo AN (nel senso, per esempio, ipotizzato più vantaggioso, di concordare un pagamento unitario a NA, per dividere a posteriori con NE). Vi è poi un'altra conversazione ambientale rivelatrice tra NA e NE intercettata in una Fiat Punto, che conferma sia che NA percepiva denaro da AN per assicurare alle sue società l'aggiudicazione dei sub-appalti, sia i timori dei due per l'inchiesta avviata (che però ritenevano non riguardasse l'appalto LP e la AN, ma solo l'VE), sia, infine, la perfetta conoscenza da parte di NA del ruolo svolto da RI AU come intestatario fittizio per conto di IN AN. Dalle intercettazioni compendiate nel provvedimento impugnato risulta altresì che LI e NA, conversando fra loro, assumessero di aver fatto molto per AN e si lamentassero che questi non pagasse con puntualità le tangenti pattuite;
in particolare il NA, parlando con il complice, minacciava azioni di ritorsione per escludere le società di AN dai sub-appalti e lamentava che il compenso per l'appalto LP non fosse ancora stato versato ad agosto 2015. Nelle citate conversazioni fra NE e LU DA, NE illustrava tutto il meccanismo di gestione corruttiva degli appalti e sottolineava il ruolo determinante rivestito da NA, sia per la scelta dell'appaltatore sia poi per l'attribuzione dei sub-appalti (cfr pagg.14-15 ordinanza impugnata).
4.5. Inoltre, occorre tener presente che il reato di cui all'art.319 cod.pen. non richiede necessariamente la commissione dell'atto contrario ai doveri dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale, che vi incorre anche solo ricevendo denaro o altra utilità, o accettandone la promessa, per omettere o ritardare o un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio;
il reato si consuma già con l'accettazione della promessa o della dazione dell'utilità da parte del pubblico ufficiale, e al momento consumativo è estraneo il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale (Sezioni Unite n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv.246583). In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità in tema di corruzione propria, dopo la riforma del 2012, focalizzando l'attenzione sullo scambio corruttivo, ne ha individuato l'oggetto nella funzione del pubblico agente piuttosto che sull'atto da questi compiuto od omesso. 19 Infatti, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. (Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060). A tal proposito la giurisprudenza di legittimità cataloga il delitto di corruzione nella categoria dei reati «propri funzionali» perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta о indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che il delitto di corruzione passiva ricorre se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito comporta l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o è in qualche maniera a questi ricollegabile, mentre è escluso quando destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale. (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella e altri, Rv. 234359). Pertanto è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. (Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, NE e altri, Rv. 247373). E' il caso, poi, di considerare che l'accordo corruttivo, nel caso accertato a livello di gravità indiziaria nel provvedimento impugnato (non censurato sul punto), quantomeno nella promessa di un compenso pecuniario (se non nell'effettiva dazione, della quale non è stata ritenuta raggiunta la prova, secondo il Tribunale del riesame), costituisce serio indizio dell'esistenza dell'atto contrario ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi e altri, Rv. 268088, in motivazione).
5. Con il terzo motivo, ripreso con il terzo motivo aggiunto, esaminato quindi congiuntamente, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riqualificazione del capo W) nel delitto di cui all'art. 319 cod.pen. in relazione alla comunicazione di notizia di reato 17/2/2016 versata agli atti del procedimento cautelare. 0 20 2 Da tale atto investigativo infatti emergevano con chiarezza il possesso da parte di AN di contatti in FE RD e in IN e le pressioni esercitate in IN per l'aggiudicazione (elementi questi incompatibili con il ruolo chiave attribuito al NA); emergeva inoltre il fatto che IN si era avveduta della mancanza di regolare SOA, segnalata dal AT alla dirigenza della società, che aveva però taciuto la circostanza a FE RD. La prima contraddizione denunciata in ordine al ruolo ascritto al NA non sussiste poiché evidentemente, per garantirsi l'affidamento dei lavori in subappalto, lo AN aveva bisogno sia dell'accordo per l'affidamento dei lavori in subappalto da parte dell'appaltatore IN, sia del placet del committente primario, ossia la stazione appaltante FE RD. Anche il secondo elemento non integra nessuna contraddizione nel tessuto logico dell'ordinanza impugnata, visto che a NA, quale importante componente dell'ufficio di direzione lavori gestito da RD NG. viene imputato non già di non aver avvisato IN, dove comunque si era arenata la segnalazione di AT (ostile a AN e favorevole a NF nel contesto del dissidio interno delineatosi fra le due componenti dell'associazione al momento dell'assegnazione del subappalto dei lavori di collegamento ferroviario dean dell'aeroporto LP) ma di non aver avvisato la stazione appaltante, ossia FE RD.
6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge proponendo la riqualificazione della condotta di cui al capo W) nella fattispecie di cui all'art.346 bis cod.pen. (traffico di influenze illecite); in tale reato la causa dell'illecita dazione o promessa non è l'emanazione dell'atto favorevole al privato ma l'intervento presso il pubblico ufficiale, anche non precisamente identificato, per ottenerne la condotta anti-doverosa sfruttando le relazioni con lui esistenti;
conseguentemente il ricorrente rileva che i limiti di pena previsti per tale reato erano incompatibili con l'applicazione della misura ai sensi dell'art.280, comma 2, cod.proc.pen. La contestazione mossa al NA non riguarda però un semplice intervento presso un pubblico ufficiale non meglio determinato, ma il mercimonio della propria pubblica funzione, finalizzato al conseguimento del placet al subappalto e comunque consumato anche tacendo, dietro corrispettivo, le ragioni ostative all'aggiudicazione del subappalto a AN, non in possesso delle necessarie abilitazioni per svolgere pubblici lavori di quella categoria. Alternativamente sul presupposto della natura privatistica del contratto di subappalto il ricorrente propone la configurazione del fatto di reato in riferimento 21 all'art.2635 cod.civ. (corruzione fra privati), del pari incompatibile quoad poenam con la misura custodiale adottata. Tuttavia il ricorrente non tiene conto della logica e puntuale motivazione esposta dal Tribunale a pag. 22-23 dell'ordinanza impugnata, laddove spiega che anche la fase di scelta delle imprese subappaltatrici di appalti di opere pubbliche è regolata da norme di rilievo pubblicistico (art.40 e ss del d.lgs. 163 del 2006, come modificato dal d.l.207 del 2010 e nel relativo regolamento di esecuzione e attuazione, artt. 60 e ss D.P.R. 207 del 2010), né della qualità di pubblico ufficiale rivestita dal NA quale componente dell'Ufficio di direzione lavori (su cui amplius ai § 3.3 e 3.4.).
7. Con il quinto motivo, dedicato al reato associativo, parzialmente ripreso con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
7.1. In primo luogo, anche in tal prospettiva, il ricorrente fa leva sulla mancanza della qualità di pubblico ufficiale in capo al NA, che senza quella qualifica non avrebbe potuto render servigio al sodalizio;
tale assunto è da ritenersi infondato sia - in via assorbente - per le considerazioni espresse a proposito del riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale da parte del NA quale componente dell'Ufficio di direzione lavori (supra amplius ai § 3.3. e 3.4.), sia perché la partecipazione all'organismo associativo poteva essere giustificata anche solo dalla possibilità di contribuire di fatto al conseguimento del programma criminoso comune, senza necessariamente rivestire la qualità di pubblico ufficiale, viceversa indispensabile per la configurabilità del reato proprio di cui all'art.317 cod.pen.
7.2. In secondo luogo il ricorrente recrimina sulla confusione fra la forma associativa e la compartecipazione concursuale ai reati-fine. La doglianza appare tuttavia generica, sia a proposito degli elementi rappresentati dall'ordinanza impugnata a sostegno dell'esistenza della struttura associativa criminosa e del suo programma indeterminato di reati di bancarotta, truffa, riciclaggio, corruzione e in materia fiscale, sia a proposito degli specifici elementi che confortavano la partecipazione del NA, tanto più a livello della probatio minor rilevante in sede cautelare, per cui è sufficiente la gravità del complesso degli indizi di colpevolezza. Al NA infatti è stato attribuito un contributo determinante ed essenziale, quale referente del gruppo criminoso nell'ambito della stazione appaltante FE RD per dirottare illecitamente per almeno due anni importanti commesse di opere pubbliche alle società del gruppo. Il tutto, risultando stabilmente foraggiato dello AN sulla base delle sue stesse 22 ammissioni nel corso dei dialoghi captati con il NE e delle deposizioni rese dai testi OL e RT e in parte dai testi CO e NE, nonché infine sul contenuto di una intercettazione ambientale del 14/11/2014 relativa ad un colloquio intercorso presso NF fra i componenti del gruppo «calabrese», CC, AN e LI e LU AT. Ciò ha indotto il Tribunale, nella sua competenza in tema di ricostruzione del fatto ai fini della valutazione del quadro di gravità indiziaria, a ravvisare uno stabile e sistematico asservimento del NA ai complici privati imprenditori, integrante il contributo prestato all'associazione per delinquere nella piena consapevolezza di cooperare alla realizzazione del suo programma. dell'affectio7.3. Secondo il ricorrente mancava inoltre l'elemento societatis, visto il contesto di minacce provenienti dal capo del sodalizio, AN, e l'agire concorrenziale delle varie componenti (e cioè la NF di CC, LI e AN) della presunta associazione. Quanto alle iniziali intimidazioni e pressioni, come si è detto, il Tribunale ha però finito per concludere con l'assestamento del rapporto su di un piano paritario che aveva condotto all'asservimento della funzione pubblica svolta dal NA nel contesto dell'associazione stabile e del suo programma criminoso. Al proposito tuttavia la censura formulata trascura un elemento fondamentale della ricostruzione del fatto operata nell'ordinanza applicativa della misura e nell'ordinanza impugnata, omettendo di inquadrare le note afferenti al rapporto fra il NA e lo AN nella più ampia cornice delle vicende dell'organizzazione criminale, viste diacronicamente nel loro progressivo modificarsi. Secondo la prospettazione accusatoria l'associazione criminosa, alla quale il NA è accusato di aver partecipato, è sorta da un accordo intercorso all'inizio del 2013 fra due gruppi, in precedenza concorrenti, entrambi interessati all'acquisizione dei subappalti di opere pubbliche (in specie di costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie) nell'area lombarda, l'uno di matrice lombarda» e facente capo agli imprenditori IN AN e RI AU, operanti attraverso le società Zaffiri Costruzioni s.r.l. VE s.r.l. e AN s.r.l., l'altro di «matrice calabrese» e con precisi collegamenti alla criminalità organizzata di quella Regione, facente capo a TO CC e operante attraverso le società Collimiti s.r.l., NF s.r.l. Stella s.r.l. e Archimede s.r.l. I due gruppi, in seguito alla penetrazione nell'ambito lombardo del gruppo di origine calabrese avrebbero raggiunto un accordo spartitorio, ponendo fine alla concorrenza (e in particolare inizialmente eliminando dal mercato la società 23 Collimiti, partecipata da soggetti transfughi del gruppo AN) e dando vita ad una struttura associativa per il conseguimento di scopi criminosi comuni. Il fatto poi che l'associazione criminale abbia conosciuto un momento di crisi con il delinearsi di una contrapposizione fra le sue due componenti originarie (quella lombarda» facente capo a AN e quella « calabrese» facente capo a CC), postesi in concorrenza fra loro per l'aggiudicazione del subappalto per i lavori dei tratti di collegamento ferroviario T1 e T2 dell'aeroporto di LP ad VE- AN, del gruppo AN, o a NF, del gruppo CC, in una situazione che non avrebbe permesso di accontentare entrambe le componenti, non rappresenta un elemento di effettiva contraddittorietà della ricostruzione operata dai giudici del merito e che mina alla base la configurazione dell'associazione per delinquere né della partecipazione ad essa del ricorrente. Tale partecipazione non è certamente inficiata dal fatto che nel momento di emersione di un momento di crisi interna, che non vi sono sufficienti elementi per ritenere irreversibile alla luce del fatto così come ricostruito dai giudici del merito, il NA si sia schierato dalla parte della componente AN, a cui era più strettamente legato, avversando la componente NF, una volta che si inquadri la vicenda nel suo sviluppo storico e dinamico. In questo quadro trova risposta anche la censura circa il contrasto tra la configurazione di un'associazione per delinquere, che richiede per tutti i partecipi i requisiti del pactum sceleris e dell'affectio societatis e l'attribuzione al NA dell'intento di agire nell'esclusivo interesse del gruppo AN;
comunque nel provvedimento si dà atto anche di «una cortesia grossissima >> ricevuta dai componenti calabresi da parte del NA e risultante da una intercettazione ambientale (cfr ordinanza impugnata, pag.29).
8. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione agli artt.274 e 275 cod.proc.pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett.b)-e) per insussistenza delle esigenze cautelari e errata scelta della misura.
8.1. Quanto al temuto inquinamento probatorio, alla luce della presunta reticenza dei testi CO, RT e NE, il ricorrente sostiene che la motivazione si risolveva in una clausola di stile e non teneva conto che il NA era già detenuto (dal 3/10/2016) quando i tre testi erano stati sentiti fra il 5 e l'11/10/2016. La circostanza è però del tutto irrilevante alla luce del dato oggettivo valorizzato in ordinanza circa la reticenza mostrata da alcuni importanti testi sui quali è stato opportuno precludere al NA la capacità di influire 24 Il riferimento al «particolare contesto criminale» effettuato nell'ordinanza sarebbe stato del tutto generico e privo di ogni concretezza. Tuttavia, nella specie, il Giudice del riesame ha giustificato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in diretto riferimento alla necessità di procedere all'audizione di numerosi soggetti nel corso di indagini tuttora in corso e nella cornice di risultati probatori tutt'altro che cristallizzati;
è stata prospettata l'esigenza di sentir dipendenti e funzionari operanti nell'ambito delle società appaltatrici di opere pubbliche come IN, NM e RD NG. venuti a contatto con l'arch.NA. Il ricorrente rimprovera all'ordinanza di aver dato atto dell'avvenuta escussione dei testi indicati, e quindi dell'acquisizione delle prove dichiarative rispetto alle quali era stato temuto l'inquinamento probatorio, che non sarebbe stato quindi né concreto, né attuale, né specifico. Al contrario, l'ordinanza si è basata proprio sulla reticenza manifestata dai tre testi escussi a ottobre 2016, CO, NE e RT, che avevano reso dichiarazioni parziali e dirette a sminuire il ruolo svolto dagli indagati calabresi e dei pubblici funzionari coinvolti, per ribadire la sussistenza di un pericolo di inquinamento probatorio, attuale e perdurante, rilevante ai fini della misura cautelare applicata. In particolare sono stati valorizzati nella chiave del temuto inquinamento Carlyбыл probatorio i costanti e stabili rapporti intrattenuti nel tempo con gli altri indagati, e la rete di ramificati contatti anche con soggetti ancora da chiarire e accertare anche all'interno della pubblica amministrazione, nei cui confronti era ragionevolmente prospettabile una capacità di influenza sviluppata dal NA per la posizione a suo tempo rivestita nel gruppo NM. La motivazione esposta dal Giudice del merito non è contraddittoria né manifestamente illogica e va quindi esente da censure in sede di legittimità.
8.2. Il ricorrente aggiunge che il pericolo di reiterazione dei reati era stato desunto dalla sola gravità delle condotte senza una adeguata valutazione dei presupposti della concretezza e dell'attualità, totalmente elisi dal provvedimento del 5/10/2016 con cui RD NG. ha sospeso l'arch.NA con effetto immediato dal servizio. Effettivamente il pericolo di reiterazione del reato, nei suoi necessari profili di concretezza ed attualità, è stato argomentato dal Tribunale nel contesto dell'ordinanza impugnata in modo troppo generico e apodittico, alla luce della gravità dei fatti, della capacità criminosa dimostrata e dell'entità del danno provocato alla pubblica amministrazione, prescindendo totalmente dall'unica veste in forza della quale si giustificava l'inserimento del NA nel predetto 25 sistema illecito, comunque disvelato e smantellato, ossia il ruolo di funzionario della RD NG. A pag.31 dell'ordinanza impugnata il Tribunale afferma che il NA per la posizione oggettiva rivestita all'interno del gruppo NM e l'elevata capacità di influenza palesata nel tempo nel settore degli appalti di opere pubbliche, potrà sempre, pur ricoprendo funzioni o incarichi pubblici diversi da quelli ricoperti all'interno di RD NG. s.r.l., continuare a dirottare l'aggiudicazione dei subappalti a favore di società a lui vicine e dunque a commettere i fatti-reato contestati (in ipotesi, anche concorrendo quale estraneo nelle condotte proprie tenute da altri soggetti su cui abbia mantenuto immutata la propria capacità di influenza e condizionamento),>> Tale ragionamento è basato esclusivamente sulla posizione oggettiva nel gruppo NM, concetto questo di assoluta genericità, che non indica quale funzione e quali compiti sarebbero attribuiti al NA, diversi da quelli per cui è stato sospeso dal rapporto di lavoro con RD NG s.r.l. e quindi dalla veste nella quale si è avvalso per commettere i reati Il venir meno di tale ruolo si ripercuote significativamente sui requisiti della concretezza e dell'attualità del rischio di commissione di reati della stessa tipologia di quello per cui era processo.
8.3. Al proposito, in tema di esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione di comportamenti delittuosi analoghi a quelli già contestati, la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende prestar continuità, è ferma nel ritenere che l'allontanamento dal posto di lavoro e dalle funzioni dell'indagato per fatti di reato commessi nel contesto della funzione esercitata, se non esclude di per sé l'esigenza cautelare indicata dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituisce però un elemento di particolare rilevanza, che può essere svalutato solo sulla base di precise circostanze e non su quella di presunzioni tratte da situazioni pregresse e superate dall'evolversi dei fatti. (Sez. 1, n. 4391 del 05/09/1995, Grecchi, Rv. 202769). La valutazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve quindi fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266511; in questo caso la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame in cui il Tribunale, confermando la misura custodiale in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, aveva omesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualità del rischio di 26 reiterazione dei reati nonostante la intervenuta sospensione degli indagati dall'incarico pubblico). Pertanto non vi è ragione di discostarsi dal principio giurisprudenziale, variamente ribadito (Sez. 6, n. 285 del 28/01/1997, Ortolano, Rv. 208889; cfr Sez. 6, n. 2796 del 04/07/1995, P.M. in proc. Lo CA ed altro, Rv. 202638; Sez. 6, n. 2179 del 30/05/1995, Stilo, Rv. 202819), secondo cui «Nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi da funzionari o impiegati pubblici, certamente il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. anche quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la pubblica amministrazione risulti sospeso o dimesso dal servizio. In tal caso, però, deve essere fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio, commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.» Nella fattispecie il Tribunale si è sottratto allo specifico onere motivazionale rafforzato che gli imponeva di fornire adeguata e logica spiegazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione del rapporto di lavoro. La motivazione al riguardo addotta è inconsistente e manifestamente illogica, se non addirittura meramente apparente, laddove adduce il possibile profilarsi di occasioni concrete in cui l'indagato possa reiterare le condotte criminose, che presuppongono necessariamente il suo inserimento operativo in una società interessata al sistema degli appalti pubblici di lavori e alle sub-commesse. Manca quindi nella motivazione criticata una congrua prospettazione del modo, per giunta ragionevolmente probabile, in cui il NA potrebbe reiterare le condotte criminose al di fuori del rapporto con RD NG.
8.4. Il vizio di motivazione così ravvisato incide comunque sull'ordinanza impugnata, pur sorretta dalla concorrente motivazione dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio ex art.274, comma 1, lett.a), poiché tale esigenza postula una delimitazione temporale ragguagliata alla durata delle indagini da compiere ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett.d), in concreto non compiuta in presenza della concorrente esigenza cautelare, invece affrancata dall'onere di delimitazione temporale.
8.5. Risultano invece assorbite e comunque superate dalla successiva sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari le censure del 27 ricorrente inerenti la ravvisata necessità inderogabile della custodia carceraria asseritamente stimata in modo apodittico, senza valutare l'idoneità del braccialetto elettronico ad assicurare un efficace controllo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al punto delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Rigetta nel resto. Così deciso il 4/4/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Luigi Scotti Сол Maria Vessichelli ПР Depositata in Cancelleria Roma, 11 28 GIU. 2017 -* E Di CU IZ E NA PA T R O N I T O C " 28