Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2016, n. 34912
CASS
Sentenza 7 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 7 marzo 2016, presieduta dal Dott. Maurizio Fumo. La ricorrente, una commercialista, contestava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la condanna per truffa informatica e corruzione, dichiarando la prescrizione per alcuni reati e rideterminando la pena per altri. La difesa sosteneva la violazione di legge riguardo alla qualifica di pubblico ufficiale del coimputato e la natura di atto pubblico del provvedimento di sgravio fiscale, nonché la carenza di motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la qualifica di pubblico ufficiale del dipendente dell'Agenzia delle Entrate e la natura di atto pubblico del provvedimento di sgravio, sottolineando che l'accesso illegittimo ai sistemi informatici e la falsificazione dei documenti costituivano reati gravi. Inoltre, ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello riguardo alla negazione delle attenuanti, evidenziando il ruolo attivo della ricorrente nella commissione dei reati e il danno arrecato alla pubblica amministrazione. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme penali e sulla necessità di tutelare l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Massime2

Il dipendente dell'Agenzia delle Entrate riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto esplica la sua attività secondo norme di diritto pubblico e forma - o contribuisce a formare - e manifesta la volontà della P.A., esercitando poteri autoritativi, o deliberativi o certificativi connessi alla gestione delle entrate erariali.

Il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate ha natura di atto pubblico fidefacente, ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto comprova l'attività del funzionario responsabile di esame dei documenti e delle motivazioni addotte dal contribuente, ne esprime la relativa valutazione tecnica ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale.

Commentario1

  • 1La Cassazione torna sul rapporto tra sequestro penale e vizio formale della cartella di pagamento
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 17 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2016, n. 34912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34912
Data del deposito : 7 marzo 2016

Testo completo