Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di falsità documentale, ai fini dell'individuazione della qualifica di pubblico ufficiale, occorre avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., quanto ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata. Ne deriva che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale il soggetto privato chiamato dall'ente pubblico a svolgere un'attività, che, pur potendo produrre effetti nell'ambito dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, resti circoscritta nell'area dei rapporti di diritto civile che disciplinano le prestazioni eseguite dai privati in favore delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in conferma di quella di primo grado, ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen. - dell'imputato per avere falsificato la firma di un architetto su una serie di progetti commissionati dalla Provincia ad una s.r.l. di cui lo stesso imputato era collaboratore).
Commentario • 1
- 1. Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2013, n. 29377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29377 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/02/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 425
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 42570/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF UC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata l'11.7.2011 dalla corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Guardiano Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata l'11.7.2011 la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trieste, in sede di giudizio abbreviato, in data 13.2.2009, aveva condannato OF UC alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 476 c.p.. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento senza rinvio, ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, articolando un unico motivo di impugnazione, consistente nella erronea applicazione della legge penale da parte dei giudici di merito, nel considerare il OF pubblico ufficiale, laddove egli era un semplice collaboratore della società "GIR s.r.l.", alla quale era stato affidato dalla Provincia di Trieste un incarico progettuale relativo a due caserme dei Carabinieri oggetto di interventi di manutenzione, e, conseguentemente, gli elaborati progettuali falsificati nella firma dell'architetto AL SS presentati alla Provincia, atti pubblici, trattandosi, invece, in considerazione della natura privatistica della consulenza affidata dalla Provincia alla menzionata società, rispettivamente, di un semplice soggetto privato e di atti non qualificabili come atti pubblici.
Tanto premesso il ricorso appare fondato e va, pertanto, accolto. Ed invero non può non rilevarsi come, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata, nel senso che la qualifica di pubblico ufficiale dipende dalla circostanza che il soggetto sia chiamato a svolgere un'attività strettamente connessa al cuore dell'attività tipica dell'ente (cfr. ex plurimis, Cass. sez. 5^, 04/11/2008, n. 46310, P., rv. 242589). Proprio in applicazione di tali condivisibili principi è stato così affermato, ad esempio, che, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, il direttore dei lavori di un'opera pubblica commissionata da un ente pubblico riveste la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti dallo stesso posti in essere nell'esercizio dei poteri e dei doveri connessi all'incarico hanno natura di atti pubblici (cfr. Cass., sez. 5^, 04/06/2008, n. 36641, rv. 241198) ovvero che integra il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici la falsa attestazione contenuta in uno stato avanzamento lavori (qualora detti lavori siano stati appaltati da un ente pubblico); invero, da un lato, il predetto documento indica il computo metrico dei lavori eseguiti, ad un dato momento, dall'appaltatore ed è pertanto idoneo a costituire prova dei fatti, sulla base della quale gli organi competenti emettono i relativi mandati di pagamento;
dall'altro, è indubbia la qualifica di pubblico ufficiale del direttore dei lavori di un'opera pubblica, soggetto che, sottoscrivendo lo stato avanzamento lavori, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza, ma certifica, comunque, il compimento di una attività e la realizzazione di opere eseguite sotto il suo diretto controllo (cfr. Cass. sez. 5^, 23/11/1999, n. 14731, Bonacci); ed ancora, sempre in tema di falsità ideologica ex art. 479 c.p., che in forza dell'art. 357 c.p., n. 2, è pubblico ufficiale, ancorché non dipendente dalla pubblica amministrazione, il professionista (nella specie architetto) espressamente delegato dal sindaco di accertare la conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia (cfr. Cass., sez. 5^, 14/01/1992, Mancini). Ed invero in tutti questi casi la natura di pubblico ufficiale appare discendere inequivocabilmente dall'intima connessione, con le finalità pubbliche istituzionali proprie dell'ente, dell'attività che, per incarico dell'ente stesso, il soggetto è chiamato a svolgere, partecipando, in tal modo, attraverso il suo inserimento nel relativo procedimento amministrativo, ad uno dei tanti modi in cui in concreto, a seconda dell'interesse perseguito, la pubblica funzione può essere declinata.
Nel caso, invece, in cui tale intima connessione non via sia, quando cioè il soggetto privato sia chiamato dall'ente pubblico a svolgere un'attività, che, pur potendo produrre effetti nell'ambito dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, rimane circoscritta nell'ambito dei rapporti di diritto civile che disciplinano le prestazioni effettuate da privati in favore delle pubbliche amministrazioni, come nel caso di un'attività di consulenza commissionata dall'ente pubblico ad un professionista privato, quest'ultimo non può ritenersi investito di una pubblica funzione e gli atti da lui posti in essere nell'assolvimento dell'incarico di consulenza non possono essere qualificati pubblici, pur se di essi si avvalga l'ente pubblico committente all'interno del procedimento amministrativo in cui è sorto il rapporto (di diritto privato) di consulenza.
Tale approdo interpretativo, peraltro, trova autorevole conforto in un precedente arresto della giurisprudenza di legittimità in cui, nell'affrontare una questione di diritto analoga a quella oggetto del presente ricorso, il Supremo Collegio ha affermato come sia da escludere che con l'incarico di redigere il progetto delle modifiche da apportare al piano regolatore di una città possa essere conferita ad un architetto la qualifica di pubblico ufficiale, dovendosi inquadrare, piuttosto, tale incarico nell'attività professionale di consulenza (cfr. Cass. sez. 6^, 23/12/1980, Capoglio). Nè, d'altra parte, come pure evidenziato dalla giurisprudenza nella decisione richiamata nel ricorso, condivisa dal Collegio, può affermarsi che, in tema di falsità documentale, una scrittura privata o un altro documento ab origine non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell'inserimento di esso nella relativa pratica dell'iter consequenziale occorrente per il provvedimento finale. A meno che il documento ricevendo un contenuto aggiuntivo in virtù di successive integrazioni di fonte pubblicistica, per tale successiva parte che abbia autonomia funzionale, non divenga atto pubblico, restando così assoggettato alla disciplina di cui all'art. 476 c.p., circostanza non verificatasi nel caso in esame (cfr. Cass. sez. 6^, 15/11/1994, Roncaglia). Essendo, pertanto, incontestato che l'imputato ha falsificato la firma dell'architetto SS AL su di una serie di progetti commissionati dalla Provincia di Trieste, tra il 2005 ed il 2008, alla società "GIR srl", di cui il OF era collaboratore, quest'ultimo non può essere considerato un pubblico ufficiale, ne' costituiscono atti pubblici le tavole progettuali su cui egli ha falsificato la firma dell'architetto AL. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del OF va, dunque, accolto, disponendosi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013