Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2013, n. 29377
CASS
Sentenza 8 febbraio 2013

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Massime1

In tema di falsità documentale, ai fini dell'individuazione della qualifica di pubblico ufficiale, occorre avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., quanto ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata. Ne deriva che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale il soggetto privato chiamato dall'ente pubblico a svolgere un'attività, che, pur potendo produrre effetti nell'ambito dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, resti circoscritta nell'area dei rapporti di diritto civile che disciplinano le prestazioni eseguite dai privati in favore delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in conferma di quella di primo grado, ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen. - dell'imputato per avere falsificato la firma di un architetto su una serie di progetti commissionati dalla Provincia ad una s.r.l. di cui lo stesso imputato era collaboratore).

Commentario1

  • 1Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale (1)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2013, n. 29377
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29377
Data del deposito : 8 febbraio 2013

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