Sentenza 14 aprile 2017
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, è tardiva l'istanza presentata dal condannato alloglotta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere, purché il direttore o l'operatore penitenziario, in ossequio all'art. 94, comma primo-bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, abbiano concretamente posto l'interessato, se del caso con l'ausilio di un interprete, nelle condizioni di avere effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2017, n. 26903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26903 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2017 |
Testo completo
26903-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Sent. n. DOMENICO GALLO Presidente - GEPPINO RAGO C.C. 14.4.2017 - Consigliere - R.G.N. 3419/2017 MARCO MARIA ALMA - Consigliere - LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZH HA nato a [...] il [...], avverso il provvedimento della Corte d'Appello di Ancona in data 11.11.2016 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 14.4.2017 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Marilia di Nardo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza dell'11 novembre 2016 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'istanza di rimessione in termine, presentata, per la mancata conoscenza del procedimento, dall'odierno ricorrente, al fine di proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa nella contumacia dell'imputato dal Tribunale della stessa città in data 28.1.2014. La Corte d'appello ha ritenuto che l'istanza di rimessione in termine fosse tardiva, in quanto il ricorrente conosceva la lingua italiana (come desumibile dall'elezione di domicilio, effettuata in sede di perquisizione, e dall'esito delle captazioni di cui si dava atto nella sentenza), e l'anzidetta richiesta era stata depositata oltre 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, dal medesimo acquisita al più tardi al momento del suo ingresso in carcere. y Avverso il provvedimento della Corte d'appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 143 e 175 c.p.p. e dell'art. 84 disp. att. c.p.p. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere acquista la conoscenza del provvedimento all'atto dell'ingresso in carcere, atteso che egli sarebbe in grado di capire la lingua italiana parlata ma non anche quella scritta e che l'ordine di carcerazione non era stato tradotto nella lingua a lui nota. Con memoria del 7 aprile 2017 il difensore del ricorrente ha replicato alle argomentazioni formulate nella requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, sostanzialmente ribadendo che il suo assistito non ha avuto conoscenza del procedimento, stante la mancata comprensione della lingua italiana scritta. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Deve premettersi che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, il comma secondo-bis dell'art. 175 cod. proc. pen., modif. dal D.L. 21 febbraio 2005 n.17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005 n. 60, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Con tale espressione si intende la sicura consapevolezza dell'esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegate alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale che consente di Individuare senza equivoco il momento in cui tale conoscenza si é verificata, non potendosi, invece, lasciare alla discrezionalità dell'imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza (cfr.: Sez. 2, n. 25041 del 23.6.2005, Kellici, Rv. 231887). Nella specie, la Corte d'appello di Ancona ha ritenuto che l'istanza del ricorrente fosse tardiva, in quanto presentata dopo 30 giorni dalla conoscenza della sentenza di condanna, acquisita dal medesimo all'atto del suo ingresso in carcere. Così argomentando, la Corte territoriale ha fatto richiamo ai principi enunciati in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 43724 dell'8.9.2016, Rv. 267932), secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, è tardiva l'istanza presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere, considerato che, a norma dell'art. 94, comma primo bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti. Va tuttavia rilevato che la Corte d'appello di Ancona, a fronte del rilievo del ricorrente sulla mancata conoscenza della lingua italiana scritta, avrebbe dovuto verificare l'effettiva osservanza, nel caso in esame, delle disposizioni previste dall'articolo 94 citato. Avrebbe dovuto, ossia, accertare se effettivamente ed in che data il direttore o l'operatore penitenziario, se del caso con l'ausilio di un interprete, avessero posto il ricorrente nelle condizioni di avere effettiva conoscenza del provvedimento che disponeva la sua carcerazione. Tale verifica non risulta effettuata, sicché non può ritenersi osservata la disposizione di cui all'art. 175, comma secondo-bis, c.p.p., che, come detto, impone al giudice di verificare, in forza dei poteri che gli competono, se l'istante abbia avuto conoscenza del provvedimento non formale ma effettiva. Il provvedimento va dunque annullato con rinvio alla Corte territoriale per il nuovo esame dell'istanza, che, all'evidenza, potrà esaurirsi nel controllo sugli adempimenti di cui all'art. 94 citato, solo in caso di riscontro positivo sulla loro effettuazione oltre i 30 giorni precedenti la presentazione dell'istanza di rimessione in termini. E' evidente che, in caso diverso, la verifica dovrà estendersi ad altri momenti idonei in astratto a realizzare la conoscenza del provvedimento in capo all'interessato, quali, ad es., la notifica della sentenza di condanna e i colloqui avuti con il magistrato di sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Ancona per nuovo esame. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 aprile 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Domenico esDomenico Gallo Giuseppina Anna Rosaria Pacilli R. PaGivempia 2. yello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 30 MAG. 2017 IL DICAS CANCELLIERE Claudia Pianelli J E O T N R E O C