Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5392
CASS
Sentenza 5 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Quando si verifica la morte della parte (o altro evento interruttivo) dopo la notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare è interrotto e il nuovo termine comincia a decorrere dal giorno in cui è rinnovata la notificazione agli eredi; in mancanza di tale rinnovazione, l'impugnazione deve essere proposta entro un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo , salva una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento suddetto, ove quest'ultimo sia intervenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5392
    Data del deposito : 5 aprile 2003

    Testo completo