Sentenza 5 aprile 2003
Massime • 1
Quando si verifica la morte della parte (o altro evento interruttivo) dopo la notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare è interrotto e il nuovo termine comincia a decorrere dal giorno in cui è rinnovata la notificazione agli eredi; in mancanza di tale rinnovazione, l'impugnazione deve essere proposta entro un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo , salva una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento suddetto, ove quest'ultimo sia intervenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA ND, IA RE nella qualità di eredi di IA NO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato NO SCAGLIONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 26/05/00 - R.G.N. 9/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Tribunale di Trapani in composizione monocratica rigettava l'opposizione proposta dal Ministero dell'Interno avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal pretore di CI per il pagamento, in favore di IN IO, di una somma di danaro a titolo di rivalutazione e interessi concernenti il ritardato pagamento di ratei relativi all'assegno di invalidità. La Corte d'Appello di Palermo, accogliendo l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Interno, in riforma della sentenza del Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, in particolare affermando l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti per i quali il IO aveva agito in sede monitoria.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per CA ND e PA IO, nella qualità di eredi di IN IO;
resiste con controricorso il Ministero degli Interni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto esaminata l'eccezione, formulata nel controricorso dal Ministero resistente, di inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Tale eccezione è infondata.
Risulta infatti che la sentenza d'appello fu notificata ad IN IO presso il suo procuratore, mentre il ricorso per CA risulta proposto da ND e PA IO nella qualità di eredi del predetto IN, onde, in mancanza di altre, diverse risultanze e/o deduzioni, deve ritenersi che la morte di IN IO sia intervenuta tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso per CA avverso tale sentenza. Tanto premesso, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, che il collegio condivide, non ravvisando validi motivi per discostarsene, qualora la morte o la perdita di capacità della parte costituita si verifichino tra una fase processuale e l'altra, il problema della notificazione dell'atto di impugnazione va risolto alla stregua del dettato dell'art. 328 c.p.c., secondo il quale l'evento interruttivo verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito non incide più sul processo, ma sui termini per la proposizione dell'impugnazione. Ne consegue che, verificasi la morte della parte o altro evento interruttivo dopo la notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare è interrotto e il nuovo termine comincia a decorrere dal giorno in cui è rinnovata la notificazione agli eredi;
in mancanza di tale rinnovazione, l'impugnazione deve essere proposta nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo, salva una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia intervenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, (v. in tal senso, tra le altre, specificamente Cass. sez. 1^ n. 10789 del 1999 RV 530345). Col primo dei due motivi di ricorso gli eredi di IN IO censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 442 e 429 c.p.c., 129 R.D.L. n. 1827 del 1935, nonché per vizi di motivazione, in particolare affermando che avrebbe errato il giudice d'appello nel ritenere l'intervenuta prescrizione quinquennale, atteso che, essendo il credito da rivalutazione assoggettato al medesimo regime prescrizionale del credito assistenziale cui inerisce, dovrebbe ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale (in luogo della decennale) solo in caso di credito "liquido", e perciò solo nell'ipotesi (non ricorrente nella specie) in cui il credito per rivalutazione fosse stato già liquidato al IO e costui non avesse provveduto a riscuoterlo, non rilevando in senso contrario la circostanza che fossero già stati liquidati (e riscossi) i ratei della prestazione assistenziale cui la richiesta rivalutazione ineriva.
La censura è fondata.
Invero, come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, il credito per rivalutazione monetaria e interessi legali ha la medesima natura della prestazione pecuniaria previdenziale o assistenziale ed è assoggettato allo stesso regime giuridico. Tanto premesso, è da rilevare che, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost., sono invece prescrittibili i diritti, esclusivamente patrimoniali, periodicamente risorgenti (cd. ratei), ai quali, come evincibile della sentenza n. 283 del 1989 della Corte Costituzionale, è applicabile la prescrizione ordinaria decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi", intendendo tale liquidità non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come evincibile dall'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935, secondo il quale si prescrivono in cinque anni i ratei "non riscossi" (v. in tal senso, tra le tante Cass. n. 3188 del 1994, n. 7882 del 1997 e, da ultimo, S.U. n. 10955 del 2002 RV 556222). Il credito relativo a rivalutazione e interessi, pertanto, ove la relativa somma non sia stata posta in riscossione, si prescrive in dieci anni, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo previsto dall'art. 2944 c.c. (salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso), e senza che il pagamento della sola somma capitale possa ritenersi sufficiente a costituire liquidazione dell'intera prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale (v. in tal senso S.U. n. 10955 del 2002, citata). Col secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 442, 449 c.p.c., 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 e 2948 c.c., nonché per vizi di motivazione, in particolare rilevando che avrebbe errato il giudice d'appello nell'affermare che il credito per interessi dovuti ai sensi dell'art. 429 c.p.c. si prescriverebbe sempre in cinque anni pure ove si ritenesse che essi costituiscano un'obbligazione autonoma, anche se accessoria rispetto a quella cui ineriscono. Il motivo deve ritenersi assorbito, in quanto appare evidente che la censura non riguarda la ratio decidendi della sentenza impugnata, bensì un'argomentazione ad abundantiam di tipo concessivo;
tale censura deve pertanto ritenersi superata, dal momento che questa Corte, per quanto sopra esposto, ritiene corretta la premessa logica espressa nella sentenza impugnata a sostegno della ratio decidendi (secondo la quale rivalutazione e interessi costituiscono una componente e non un accessorio del credito assistenziale), pur ritenendo non corretta l'applicazione concreta che di tale principio è stata fatta, per aver il giudice d'appello erroneamente ritenuto che la liquidazione dei ratei concernenti l'assegno di invalidità costituisca altresì "liquidazione" dei relativi crediti per rivalutazione e interessi.
In relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e rinviata ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2003