Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2003, n. 10271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10271 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
1 0 2 71/03 Aula 'B' REPUBBLICA TADIA POLOLO IT LIANO LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 16751/01 Consigliere Cron. 22301 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud.14/11/02 Dott. Grazia CATALDI Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: RE GE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIER GE GALMOZZI, GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BO FROST DISTRIBUZIONE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che 10 rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato FABRIZIO DAVERIO, 4578 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 394/00 del Tribunale di LODI, depositata il 13/06/00 R.G. N. 323/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Grazia udienza del 14/11/02 dal CATALDI;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per ---- il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Lodi, con sentenza depositata il 3 novembre 1997, rigettava il ricorso con il quale il sig. NG Re chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società Bofrost Distribuzione Italia sp.a., della quale era dipendente. Avverso la decisione di primo grado il lavoratore licenziato proponeva appello al Tribunale di Lodi che lo rigettava. Premesso che i fatti addebitati nella lettera di licenziamento erano stati regolarmente contestati al lavoratore, i giudici del gravame rilevavano che dall'istruttoria svolta era risultato che il dipendente si era allontanato dal servizio per cinque giorni senza autorizzazione alcuna da parte del datore di lavoro;
ritenevano che AL l'ingiustificata assenza dal lavoro, verificatasi in un particolare situazione di carenza di personale, rappresentasse un comportamento idoneo a determinare il venir meno dell'elemento fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore ed a giustificare il licenziamento per giusta causa. Aggiungeva, che il contratto collettivo prevedeva l'addebito contestato quale giusta causa di licenziamento. Per la cassazione della sentenza impugnata il lavoratore licenziato propone ricorso fondandolo su un unico motivo La società Bofrost distribuzione Italia resiste con controricorso illustrato da successiva memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.c. in relazione all'art.1 della legge n.604 del 1966 e motivazione contraddittoria in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., il ricorrente 1 censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che la contrattazione collettiva potesse prefigurare ipotesi di recesso automatico mediante sanzione tipica, limitandosi a richiamare l'assenza ingiustificata per oltre cinque giorni, deducendone acriticamente il venir meno del rapporto fiduciario senza valutare in concreto la sussistenza della giusta causa. Il motivo è del tutto infondato. Il giudice del gravame, nel ritenere giustificato il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente, ha valutato con attenzione il comportamento dello stesso, rilevando che era emerso con certezza che il lavoratore, non solo non era stato autorizzato ad allontanarsi dal lavoro, ma che egli era stato anche informato della ragione del diniego delle ferie richieste in quanto, proprio in ld ta quel periodo, vi era carenza di personale, essendo assenti quattro dipendenti di a C cui si rendeva necessaria la sostituzione: tuttavia il lavoratore era egualmente partito, pur essendo stato diffidato a non farlo. Il Tribunale ha considerato anche le dimensioni dell'azienda che indubbiamente hanno rilevanza in relazione al particolare fabbisogno di personale, di cui era a conoscenza il ricorrente, che dimostrava la reale esigenza della società a fondamento del diniego opposto alla richiesta di ferie del lavoratore. Di fronte sia alla situazione oggettiva, in cui l'assenza ingiustificata del ricorrente si era protratta per cinque giorni, in un periodo in cui vi erano in azienda particolari difficoltà legate alla momentanea carenza di personale, sia alla portata soggettiva della condotta del lavoratore che si era allontanato senza autorizzazione dal lavoro nonostante la conoscenza delle difficoltà aziendali che richiedevano la sua presenza, appare del tutto giustificata e correttamente motivata la conclusione cui è giunto il Tribunale, che ha ritenuto che lo scorretto comportamento del lavoratore fosse del tutto idoneo a far venir meno l'elemento fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore, che costituisce l'elemento cardine della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro, giustificando il licenziamento Le censure del ricorrente relative alla mancanza di valutazione del caso concreto ed alla insufficiente motivazione circa il venir meno del rapporto fiduciario sono, dunque, del tutto destituite di fondamento. Riguardo al richiamo alla contrattazione collettiva, nella sentenza impugnata viene specificato che esso è stato fatto solo come ulteriore e non unico argomento: esso, quindi, viene utilizzato solo come elimento rafforzativo delle conclusioni circa la esistenza di una giusta causa di licenziamento alle quali il giudice del merito è pervenuto in base alla valutazione della gravità dell'infrazione accertata, tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il ricorso va pertanto rigettato. liquidle Le spese del giudizio sono a carico del ricorrente ex art.91 c.p.c. e Jomo come inedispositivo -
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in€ 20,00 oltre € 3.000 ( tremila per onorari). Così deciso in Roma il 14 novembre 2002 Grazia Catuld. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE драма ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 GIU 2003 E R oggi, P IL CANCELLIEREville 2