Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2012, n. 25625
CASS
Sentenza 12 aprile 2012

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In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito).

Commentari2

  • 1Merce nel carrello non scannerizzata; reato pluriaggravato (Cass. 52827/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018

  • 2Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2012, n. 25625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25625
Data del deposito : 12 aprile 2012

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