Sentenza 12 aprile 2012
Massime • 1
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito).
Commentari • 2
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- 2. Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2012, n. 25625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25625 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/04/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 620
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 41546/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio;
avverso l'ordinanza del 25 agosto 2011 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
nel procedimento a carico di:
EE EE HA AM, nato il [...] in [...];
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento emesso nel corso dell'udienza del 25 agosto 2011 il Tribunale di Busto Arsizio non ha convalidato l'arresto di EE EE HA AM operato dalla polizia giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, non ritenendo sussistente il reato di cui all'art. 337 c.p.. Contro questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero.
Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 391 e 558 c.p.p., sostenendo che il giudice ha travalicato i limiti imposti dalla legge, in quanto anziché limitarsi a verificare l'operato della polizia giudiziaria con riferimento all'arresto, ha proceduto al controllo dei presupposti in ordine all'affermazione di responsabilità dell'arrestato, peraltro sulla base delle sole dichiarazioni rese dall'imputato, senza ascoltare le testimonianze degli operanti.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione sotto diversi profili: in primo luogo ha rilevato una contraddittorietà dell'ordinanza, là dove il giudice ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero in presenza di una sostanziale assoluzione dell'imputato; in secondo luogo, ha rilevato la mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità dell'imputato; inoltre, ha denunciato il travisamento del contenuto dei verbali dai quali il giudice ha ritenuto, erroneamente, di desumere che vi sarebbe stata solo una condotta omissiva da parte dell'arrestato, mentre risultava che l'imputato si era dimenato rifiutandosi categoricamente di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici;
infine, ha evidenziato l'illogicità dell'ordinanza, là dove ha escluso che con l'atto di dimenarsi l'imputato abbia posto in essere una condotta rientrante nel reato di resistenza.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Il Tribunale di Busto Arsizio non ha convalidato l'arresto in quanto non ha ritenuto ipotizzabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, fornendo al riguardo un'adeguata motivazione, in cui ha rilevato che non vi è stata alcuna condotta violenta posta in essere dall'imputato e diretta ad opporsi ai pubblici ufficiali, ma un semplice stato di agitazione, che non giustificava l'arresto. Con tale provvedimento il giudice non ha travalicato i limiti imposti dalla legge in tema di convalida dell'arresto. Infatti, in questa materia il giudice, oltre a verificare la osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto secondo gli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza di questo in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilltà di uno dei reati di cui agli artt.380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare nè la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, valutazione questa riservata all'applicabilità di taluna delle misure cautelari coercitive, ne' l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito. In sede di convalida la verifica va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito motivazione. A questi principi si è attenuto il Tribunale con l'ordinanza impugnata. Gli altri motivi proposti sono tutti inammissibili, in quanto il loro esame presupporrebbe valutazioni di merito in ordine alla responsabilità dell'indagato, precluse in questa sede. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2012