Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 2
In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen., nei confronti di un soggetto incaricato, in forza di convenzione, di espletare adempimenti amministrativi, consistiti nella consulenza per la redazione ed istruttoria delle pratiche della locale "Fondazione Onlus" contro l'usura e, quindi, di adempimenti strettamente connessi al cuore dell'attività tipica dell'ente, riguardando sia la funzione di garanzia per i legittimati alle relative istanze sia il rapporto con l'azienda di credito erogatrice del mutuo, atti attraverso i quali l'ente esprimeva la sua volontà).
Integra il delitto di falsità materiale (art. 476 cod. pen.), il pubblico ufficiale che contraffà le dichiarazioni fideiussorie di un ente pubblico, considerato che dette dichiarazioni costituiscono atti pubblici giacché attraverso esse si esprime la volontà negoziale produttiva di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rilevanti per l'ente e per la consistenza del suo patrimonio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2008, n. 46310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46310 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/11/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1405
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 031263/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SQ CL N. IL 26/05/1965;
avverso ORDINANZA del 12/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario che ha chiesto il rigetto;
udito il dif. Avv. Innamorati Giuseppe.
IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale di Perugia ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IA SQ quale indiziata dei reati di falsità materiale in atti, peculato e truffa aggravata (ex art. 640 bis c.p.), misura eseguita il 24.7.2008.
Il Tribunale della Libertà di Firenze (competente ex art. 11 c.p.p., essendo il Presidente dell'ente offeso un magistrato) con Ordinanza 12/13.8.2008 ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dalla difesa della SQ ed avverso quest'ultimo provvedimento il difensore interpone ricorso sorretto dai seguenti motivi:
- carenza e manifesta illogicità della motivazione avendo il tribunale omesso di considerare il periodo di attività della SQ presso l'ente (Fondazione Umbria contro l'usura - FUCU), assai più recente (a far data dal 1.1.2000) di quanto considerato nei capi di accusa, trascurando, inoltre, di giovarsi di verifiche sulla effettiva sussistenza degli addebiti di falsificazione mediate consulenza grafologica;
- erronea applicazione della legge penale poiché il ruolo rivestito dalla SQ non era quello di pubblico impiegato o di incaricato di pubblico servizio:
a) essendo generica l'affermazione circa la sua partecipazione a contatti preliminari ed alla gestione delle relazioni finanziarie, trattandosi di una collaborazione continuata e continuativa;
b) perché le dichiarazioni acquisite all'interno dell'ente sono ovviamente protese ad allontanare da sè ogni responsabilità;
c) perché la lettura del contratto intercorso tra le parti attesta che i compiti di organizzazione era assegnati ad un consigliere;
d) l'art. 493 c.p. non può applicarsi a chi non è legato da rapporto continuativo con l'ente pubblico ed avendo la donna compiuto queste attività al di fuori delle competenze istituzionali a costei spettanti;
- erronea applicazione della legge penale poiché la persecuzione del falso in titoli di credito richiede querela, essendo atti equiparati a scrittura privata, ancorché redatto da pubblico impiegato, ne' atti pubblici sono le lettere fidejussorie falsificate nella firma del Presidente che non disponeva del potere di rilasciate o contrarre garanzia (ed era prassi irregolare che le aziende di credito rilasciassero l'erogazione alla mera comunicazione della conclusione dell'iter approvativo);
- erronea applicazione della legge penale poiché il denaro che si contesta oggetto di distrazione speculativa non era nella disponibilità della SQ per ragioni istituzionali, sì che la fattispecie ravvisabile dovrebbe essere quella dell'art. 648 c.p. (rectius art. 646 c.p.) per la cui persecuzione sarebbe stata necessaria la querela presentata ad oltre tre mesi dalla conoscenza del fatto (conoscenza desumibile dalla perquisizione della Guarda di Finanza);
- indeterminatezza del capo di accusa che non riporta gli atti la cui falsificazione è addebitata alla SQ;
- inutilizzabilità degli atti assunti dopo sei mesi nel proc. 6482/07 senza istanza di proroga da parte del PM;
- insussistenza delle esigenze cautelari;
a) poiché l'acquisizione documentale ha escluso la possibilità di un inquinamento delle prove;
b) la gran parte dei fatti è coperta da indulto;
c) non esiste rischio di reiterazione, attese le dimissioni dell'imputata e che gli accessi presso FUCU dopo le dimissioni erano motivati dalle convocazioni dei preposti alla Fondazione, ne' esiste prova della sua responsabilità nell'effrazione di un armadio;
d) l'incensuratezza della SQ.
È presente per la ricorrente l'avv. Giuseppe Innamorati del Foro di Perugia.
Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. Mario Fraticelli) insta per il rigetto del ricorso. La difesa si riporta ai motivi di ricorso ed insta per l'accoglimento.
IN DIRITTO
La vicenda riguarda l'accusa verso IA SQ, divenuta collaboratrice in forza di convenzione che le assegnava compiti di "consulenza per la redazione ed istruttoria delle pratiche" della Fondazione ONLUS contro l'usura (FUCU) sedente in Perugia ed operante nel senso di prestare garanzie presso istituti bancari a favore di persone bisognose di mutui. Istituita ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 15 (cioè fondazione destinata a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio della garanzia").
Costei - secondo l'accusa - mediante falsificazione di lettere a firma apocrifa del Presidente della fondazione, presentate ad istituti di credito avrebbe avviato pratiche finanziarie a favore di persone ignote alla Fondazione, ma clienti dello studio contabile di cui ella è titolare, inoltre, avrebbe trattenuto le somme che i debitori di prestatiti effettuati grazie a FUCU restituivano alla fondazione.
Il primo motivo è parzialmente privo di rilevanza postoché, seguendo proprio una doglianza della ricorrente, il capo di imputazione omette l'indicazione analitica degli atti che si assumono falsificati, non interessa - in questa fase di formazione dell'accusa non ancora definitivamente cristallizzata - l'esatto momento di inizio delle condotte illecite, certo essendo che la gran parte dei fatti ebbe a svolgersi in concomitanza con la presenza della SQ presso l'ente. Al contempo, allo stato del procedimento ancora della fase delle indagini preliminari, l'assenza di compiuta verifica peritale circa la contraffazione degli atti non esclude la sussistenza di gravi indizi, alla luce delle concorrenti risultanze (cfr. le numerose querele) che attestano la infedeltà dell'iter proprio delle pratiche a cui presiedette la ricorrente, senza che risulti la partecipazione di terza persona alla loro istruzione. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non viene discussa dal ricorso la natura pubblica della fondazione perugina: del resto l'istituzione a seguito di legge, la dotazione di fondi pubblici per il suo funzionamento, il rilievo politico e sociale delle finalità perseguite, la composizione dei suoi soci, preclude dubbi al riguardo. Per quel che, invece, attiene alla posizione della SQ, qualunque sia la formale qualifica che, stando alle convenzioni intercorse tra FUCU e SQ avrebbe dovuto attribuirsi alla ricorrente, il quadro ritenuto dai giudici di merito è quella di persona incaricata dell'espletamento di adempimenti amministrativi.
È noto che l'art. 357 c.p. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la p.a., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente ed oggettivamente considerata. Orbene, questi adempimenti si collocarono al centro dell'attività tipica dell'ente, riguardando sia la funzione di garanzia per quanti risultavano legittimati alle istanze di denaro sia il rapporto con l'azienda di credito che avrebbe erogato il mutuo.
Dalle indicazioni processuali, fatte proprie dall'Ordinanza impugnata (la ricorrente non contesta i contatti preliminari con gli interessati a servirsi dell'attività del FUCU ed i rapporti bancari che portarono al rilascio delle essenziali garanzie), mediante quegli atti l'ente risultò esprimere la sua volontà, cosicché l'attività della SQ si giovò di un potere di fatto di rappresentanza, e la condotta della medesima si protrasse per periodo di tempo certamente significativo, a cui corrispose, specularmente, acquiescenza dei preposti all'ente (ignari della sostanza illecita) verso l'attività della medesima, tanto da continuare a corrisponderle il compenso pattuito.
Nell'accertamento concreto dei presupposti della prestazione di assistenza ella, pertanto, diede contributo determinante alla formazione ed alla manifestazione della volontà della p.a..
Per questi motivi
risulta ininfluente ai fini del decidere, e per quanto attiene alla responsabilità penale, l'esatta qualificazione del rapporto che legava la donna al FUCU. Considerazione che si riverbera anche in seno alla fattispecie di cui all'art. 493 c.p., una volta accertata l'effettiva rilevanza dell'attività svolta dalla donna presso l'ente pubblico. La valutazione delle prove e la considerazione della loro attendibilità che tratteggiano le funzioni svolte dalla SQ presso il FUCU non è consentita nella fase del giudizio di legittimità, trattandosi di accertamento di merito (anche perché il giudizio di inaffidabilità avanzato dalla ricorrente si modula su mere ed ipotetica presunzione non sostenuta da obiettivo riscontro).
La dichiarazione di rilascio di garanzia fidejussoria da parte di un ente pubblico configura l'oggettività dell'atto pubblico suscettibile di falsità rilevante ai sensi degli artt. 476 c.p. e ss.. Con essa, infatti, si esprime la volontà negoziale produttiva di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rilevanti per l'ente medesimo e per la consistenza del suo patrimonio, anche se il soggetto garantito sia una banca ed il beneficiario dell'erogazione del credito una persona privata. Rettamente, quindi, è stata configurata per la contraffazione delle dichiarazioni fidejussorie il delitto di cui all'art. 476 c.p. tanto più che per l'importanza degli effetti ad esse conseguenti il rilascio della garanzia non era consentito neanche al presidente dell'ente, come ricorda lo stesso ricorso. Inoltre, esse - per le prassi instaurate con le aziende di credito (a questi fini poco interessa se esse erano aderenti alle prescrizioni formali, nel momento che si inserivano in consuetudini accettate dalle parti interessate) - sottendevano implicitamente la favorevole conclusione della pratica, secondo gli accertamenti del FUCU: una attestazione decisiva per gli effetti che derivavano e che concretava più che mai la capacità di manifestare la volontà dell'organismo. Per quanto trae alla falsificazione dei titoli di credito apparentemente emessi dall'ente, risulta valutazione di merito, non pertinente al giudizio di questa Corte, l'accertamento del momento in cui il titolare del potere di querela, Presidente CENCI, ebbe notizia del loro rilascio e, quindi, della violazione dell'art. 491 c.p.. Una volta accertata la qualifica pubblicistica assunta dalla SQ nell'esercizio delle funzioni presso l'ente pubblico, non risulta prospettabile ipotesi di appropriazione indebita (nè tantomeno di violazione dell'art. 648 c.p.) delle somme che i debitori di prestiti versavano, a titolo di restituzione, a favore del FUCU, trattandosi di ricchezza destinata all'economia dell'organismo e indebitamente ad essa stornata dalla ricorrente, giovandosi dei poteri e degli spazi dispositivi assunti all'interno della sua organizzazione, anche se al di fuori degli schemi formali previsti nella lettera che diede vita alla collaborazione. Per l'integrazione del delitto punito dall'art.314 c.p. e per il riscontro alla disponibilità dell'oggetto materiale dell'appropriazione speculativa, è sufficiente dimostrare che il soggetto agente sia in grado, mediante un atto dispositivo connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione.
Il motivo relativo all'inutilizzabilità di atti processuali, ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 415 c.p.p. è inammissibile perché generico non indicando quali siano gli atti compiuti ne' quali concretamente utilizzati dall'AG. in seno all'Ordinanza impugnata.
Quanto alle esigenze cautelari si osserva che la motivazione è immune da censura essendo adeguata circa la pericolosità della imputata anche con riguardo ai comportamenti successivi alle dimissioni (settembre 2007) datati, secondo l'accusa, del 2008. Il che attesta notevole pervicacia nella violazione delle norme penali. La non prossima conclusione delle indagini, segnalata dal Tribunale, giustifica il rischio di alterazione degli esiti probatori. La gravità e la reiterazione dei fatti ascritti esclude che il provvedimento di indulto possa coprire la preventivabile sanzione nei confronti della SQ.
Il ricorso viene rigettato. Si delega la Cancelleria all'espletamento desii incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento art. 94 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008